Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 19 maggio 2014 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso in data 4 luglio 2013 con le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso (pos. 117/14). (Delibera n. 14/209). |
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LA COMMISSIONE
Premesso: che la Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso e' un'Azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nella Provincia di Treviso; che, in data 4 luglio 2013, la Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso e le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero; che, con nota del 14 gennaio 2014, la Mobilita' di Marca S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza; che, con nota del 22 gennaio 2014, prot. n. 1101, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota; che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; l'individuazione dei servizi da assicurare in occasione di «manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto» (art. 15); che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresi', che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: Servizio urbano ed extraurbano: dalle ore 5.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00; che partiranno regolarmente tutte le corse il cui programma di esercizio prevede la partenza tra le ore 5.00 e le ore 8.30 e tra le ore 12.30 e le ore 15.00; che, limitatamente al servizio urbano del Comune di Treviso, e' stabilito quanto segue: a) per garantire il servizio completo nelle fasce orarie concordate, il ripristino dei servizi avviene al capolinea di Treviso-Stazione F.S.; b) e' riconosciuta una fascia «cuscinetto» di 20 minuti all'interno della quale vengono individuate le corse da far partire e/o sospendere; che lo sciopero viene svolto presso tutti idepositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiate e, pertanto, con esclusione delle corse in transito e cio' ancorche' durante il percorso sia eventualmente previsto il cambio di autista; che tutte le corse iniziate devono essere, in ogni caso, portate a termine anche quando queste prevedano l'avvicendamento di piu' conducenti in qualsiasi localita' di transito; che sono esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro a causa di scioperi, i seguenti servizi; a) servizi specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto di persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori); b) servizi di noleggio atipici (non in servizio di linea) e transfert confermati prima della dichiarazione di sciopero); che, durante l'astensione dal lavoro, devono essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, nella misura di: a) una unita' per ognuno dei turni previsti per l'Ufficio movimento; b) una unita' per ognuno dei turni previsti per il rifornimento di gasolio; c) due unita' per ognuno dei turni previsti per l'officina munita di titolo professionale; Precisato: che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 4 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso;
Dispone la comunicazione della presente delibera all'Azienda Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso, alle Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Treviso; Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 19 maggio 2014
Il Presidente: Alesse
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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