Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 maggio 2014
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva penthiopyrad approvata con regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che successivamente la sostanza attiva penthiopyrad e' stata approvata con il regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione, fino al 30 aprile 2024, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
Visto l'art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 1187/2013, che stabilisce i tempi e le modalita' per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penthiopyrad, alle disposizioni in esso riportate;
Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento e' previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresi', di rispettare le condizioni dell'allegato del reg. (UE) n. 1187/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;
Considerato che l'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva;
Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi puo' essere concessa fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;
Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 aprile 2024, termine dell'approvazione della sostanza attiva penthiopyrad, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 1187/2013;
Visto il versamento effettuato ai sensi del citato D.M. 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva penthiopyrad, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 1187/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva penthiopyrad. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva penthiopyrad
ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2024



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|  N. Reg. |  Prodotto |  Impresa |
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| | |  Du Pont de |
| | |Nemours Italiana |
|  15005 |  Fontelis | s.r.l. |
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