IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 245, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»; Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della citata legge n. 245 del 2012, il quale prevede che a decorrere dal periodo d'imposta 2013 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e delle attivita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della citata legge n. 245 del 2012; Visto il comma 3, del medesimo articolo 19 della legge n. 245 del 2012, il quale demanda l'individuazione delle modalita' relative alla deduzione a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Unione Buddhista Italiana.
1. Le erogazioni liberali in denaro destinate alle attivita' di religione o di culto nonche' al rimborso delle spese dei ministri di culto, versate a decorrere dal 1° gennaio 2013 dalle persone fisiche a favore dell'Unione Buddhista Italiana debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti: a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Unione Buddhista Italiana, contenente la causale dell'erogazione liberale; b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Unione Buddhista Italiana, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale; c) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione Buddhista Italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione e contenente il numero progressivo della quietanza, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la causale dell'erogazione liberale, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario. 2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime. Roma, 30 maggio 2014
Il Ministro: Padoan
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