Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 14 febbraio 2014 |
Proroga dell'utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti ai Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile (PRUSST) promossi con decreto n. 1169 dell'8 ottobre 1998. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, n. 1169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1998, n. 278, recante "Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136 e il decreto del 28 marzo 2001, n. 111/Segr., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2001, n. 164, con i quali e' stata approvata la graduatoria e sono stati individuati i programmi di cui al succitato decreto ministeriale ammessi a finanziamento; Visti i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1999; del 28 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2001; del 17 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2001; del 10 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003; con i quali sono state assegnate ai soggetti promotori ammessi a finanziamento risorse complessivamente pari a circa 337 milioni di euro da destinare all'attivita' di assistenza tecnica, alla progettazione di opere pubbliche e per il concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche; Visti gli accordi quadro con i quali sono stati approvati i Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio; Considerato che dai dati risultanti dal monitoraggio e dalla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi effettuata dalla Direzione generale per le politiche abitative, anche attraverso le risultanze dell'attivita' svolta dai collegi di vigilanza, per la maggior parte dei programmi sono emerse difficolta' nella realizzazione degli interventi previsti connesse, tra l'altro, con le procedure approvative e con la molteplicita' dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi; Considerato che i termini della maggior parte degli accordi quadro risultano scaduti o in fase di scadenza e che sono pervenute istanze di proroga corredate dal parere positivo dei rispettivi collegi di vigilanza; Considerate, infine, le mutate condizioni economiche ed occupazionali del Paese che rendono opportuno accogliere le richieste volte a favorire comunque l'avvio di opere pubbliche dotate della necessaria copertura finanziaria, anche come volano per le iniziative private, nei casi di dimostrata loro immediata cantierabilita' in tempi brevi; Ritenuta quindi necessaria l'adozione di idonee misure per la conclusione dei programmi anche ai fini dell'accertamento delle eventuali economie delle risorse ministeriali a suo tempo assegnate, cosi' modificando i termini contenuti negli accordi quadro;
Decreta:
Art. 1
I contributi ministeriali residui tuttora disponibili presso le tesorerie dei soggetti aderenti ai Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio possono essere utilizzati oltre il termine indicato nei pertinenti accordi quadro alle condizioni e secondo le modalita' definite nell'allegato al presente decreto.
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| Allegato A. Programmi con accordo quadro scaduto alla data di pubblicazione del decreto di proroga.
1. Per gli interventi finanziati con contributi ministeriali i soggetti promotori dovranno trasmettere - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo polabit-div4@pec.mit.gov.it - entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva la seguente documentazione, corredata dal verbale di approvazione del collegio di vigilanza: 1 richiesta di proroga; 2 rendiconto dei contributi ministeriali assegnati (per assistenza tecnica, progettazione e realizzazione di opere pubbliche), con quantificazione delle seguenti voci di spesa: a) somme liquidate alla data della scadenza dell'accordo; non sara' ritenuto esaustivo, ai fini del rendiconto, il mero trasferimento di risorse finanziarie dal soggetto promotore alle amministrazioni partecipanti al programma; b) somme impegnate ancora da liquidare per contratti di appalto per opere e/o servizi (assistenza tecnica, progettazione) in corso di esecuzione; c) residui da destinare unicamente alla realizzazione di opere pubbliche comprese nell'accordo quadro in oggetto o nelle successive modifiche approvate dai collegi di vigilanza in fase di vigenza del medesimo accordo e cronoprogramma delle medesime opere. A titolo meramente esemplificativo sono da ritenersi residui: le economie rinvenienti da ribassi d'asta; le minori spese sostenute; le somme non utilizzate o non impegnate per mancata esecuzione di attivita' di servizio e/o per mancato avvio degli interventi inizialmente previsti nel programma. Non saranno ritenute ammissibili destinazioni di somme ad attivita' di servizio (assistenza tecnica e/o progettazione). 2. La pubblicazione del bando di gara per l'affidamento delle opere pubbliche di cui al precedente punto deve essere effettuata improrogabilmente entro 210 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva. 3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al punto 1 ovvero quelli disponibili per la pubblicazione del bando di gara di cui al precedente punto 2, il collegio di vigilanza deve procedere alla ricognizione definitiva delle somme disponibili, disponendo la restituzione dei residui non utilizzati alla data di scadenza dell'accordo da parte del soggetto promotore. 4. Per gli interventi in corso o da realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali, indipendentemente dalla eventuale proroga o revoca dell'utilizzo dei residui dei contributi ministeriali tuttora disponibili, il collegio di vigilanza assume le determinazioni appropriate allo stato della spesa e alla relativa attuazione, preferibilmente operando per il completamento dei programmi. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione in capo ai soggetti aderenti al programma disposti dalle norme vigenti. B. Programmi con accordo quadro in corso alla data di pubblicazione del decreto di proroga. Alla scadenza di ciascun accordo quadro in corso di vigenza alla data di pubblicazione del presente decreto ciascun collegio di vigilanza adotta le procedure di cui al precedente punto A). In tal caso, i termini perentori di cui al predetto punto decorrono dalla data di scadenza del medesimo accordo quadro.
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| Art. 2
La proroga di cui al precedente art. 1 non comporta a carico del bilancio dello Stato alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale dei contributi assegnati e ai singoli importi trasferiti a ciascun soggetto promotore. I collegi di vigilanza provvedono agli adempimenti indicati nell'allegato al presente decreto. La Direzione generale per le politiche abitative assicura la pubblicita' sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli atti trasmessi e conseguenti all'attuazione del presente decreto e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui all'allegata direttiva. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Roma, 14 febbraio 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1631
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