Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 aprile 2014, n. 58
Testo del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2014, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attivita'
scolastica

1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale ((e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico,)) nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: «che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo» sono soppresse.
2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, e' bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti gia' autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.))

Riferimenti normativi

Il testo vigente dei commi 1 e 1-bis , come modificato
dalla presente legge, dell'articolo 17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n.
264, e' il seguente:
"Art. 17. Dirigenti scolastici
1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a
livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici,
l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' sostituito dal seguente:
"Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il
corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti
vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e alla Scuola nazionale
dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi
candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo
una percentuale massima del venti per cento, determinata
dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per
l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, in possesso del relativo diploma di
laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il
corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale
dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico
didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' di svolgimento delle
procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di
valutazione dei candidati ammessi al corso.".
1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a
dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di
tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i
vincitori e degli idonei in esse inseriti. E' fatta salva
la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.".
La legge 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la
salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004. e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2010, n.
284.
- Si riporta l'articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita'
e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2005, n. 24 e convertito, con modificazioni
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75.
"Art. 1-sexies. Incarichi di presidenza.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono
piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva
la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti
di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di
reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno
scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in
vigore in materia di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli
di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni
previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via
prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che
abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
un anno di incarico di presidenza.".
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di
pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione ((delle attivita' didattiche nell'anno 2014)) in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il ((31 dicembre)) 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione Consip.
((2-bis. Nei territori ove non e' stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalita' di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione.
2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 58 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O. e convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:
"Art. 58. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
(Omissis).
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.".
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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