Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014, n. 85
Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ed in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 9;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina nazionale di recepimento;
Vista la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la direttiva 2001/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la direttiva 2001/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', e la disciplina nazionale di recepimento;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante codice delle comunicazioni elettroniche, ove gli elementi di rete di comunicazione elettronica e le reti di accesso trovano una loro identificazione;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e la disciplina nazionale di recepimento;
Visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, il regolamento 1315/2013/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, la decisione n. 1336/1997/CE del 17 giugno 1997, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni e successive modifiche della decisione n. 1376/2002/CE del 12 luglio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore energetico

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali, elencate al comma 2.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, nonche' gli impianti di stoccaggio del gas;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;
d) le attivita' di gestione connesse all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 14 e 20 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1007, n. 59), e' il
seguente:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle
confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e
asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti di cui all'art. 15 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni ed
integrazioni (Attuazione delle direttiva 98/307CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale a
norma dell'art. 41 della legge 17 maggio1999, n. 144), e'
il seguente:
«Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
rete di trasporto regionale). - 1. Si intende per rete
nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti
ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed
esportazione e relative linee collegate necessarie al loro
funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti
collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali
direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori
connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo
aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di
un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti
di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti
l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza
regionale.
1-bis. Possono essere classificati come reti facenti
parte della Rete di trasporto regionale, le reti o i
gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che
soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili
hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una
rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.».
- La direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 2003/54/CE, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, n. L 211 del 14 agosto 2009.
- La direttiva del 13 luglio 2009, n. 2009/73/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, n. L 211del 14 agosto 2009.
- La direttiva 26 febbraio 2001, n. 2001/12/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea, n. L 75 del 15 marzo
2001.
- La direttiva 26 febbraio 2001, n. 2001/13/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea, n. L 75 del 15 marzo
2001.
- La direttiva 26 febbraio 2001, n. 2001/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria e
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 75 del 15
marzo 2001.
- La direttiva 15 ottobre 1996, n. 96/67/CE, del
Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea, n. L 272 del 25 ottobre 1996.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, recante codice delle
comunicazioni elettroniche, ove gli elementi di rete di
comunicazione elettronica e le reti di accesso trovano una
loro identificazione, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 supplemento ordinario del 15 settembre
2003.
- La direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/19/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva
accesso), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea, n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/20/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 108 del 24
aprile 2002.
- La direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 108,
del 24 aprile 2002.
- La direttiva 25 novembre 2009, n. 2009/136/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
n. L 337, del 18 dicembre 2009.
- Il regolamento 17 aprile 2013, (UE) n. 347/2013, del
Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti per
le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n.
L 115 del 25 aprile 2013.
- Il regolamento 11 dicembre 2013, (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n.
L 348, del 20 dicembre 2013.
- La decisione 17 giugno 1997, n. 1336/1997 del
Parlamento europeo e del Consiglio, in merito a una serie
di orientamenti sulle reti di telecomunicazione
transeuropee, e successive modifiche apportate dalla
decisione n. 1376/2002, del 12 luglio 2002, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 183,
dell'11 luglio 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli
assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e' il seguente:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i
Ministri competenti per settore, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, sono individuati le
reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad
assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei
servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di
rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'
la tipologia di atti o operazioni all'interno di un
medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo
periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro
il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i
regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i
pareri espressi dalle commissioni parlamentari competenti
rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda
conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema
di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita
relazione. I pareri definitivi delle commissioni competenti
sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data
di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo'
essere comunque adottato.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
una societa' che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della
loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo
modificato dall'art. 3 del presente decreto, il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano
compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a
titolo di garanzia, e' notificato, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla societa' stessa. Sono
notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea
o degli organi di amministrazione concernenti il
trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei ministri, da trasmettere contestualmente alle
commissioni parlamentari competenti, puo' essere espresso
il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
che diano luogo a una situazione eccezionale, non
disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di
settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, e' fornita al
Governo una informativa completa sulla delibera, atto o
operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo
esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per
la Presidenza del Consiglio dei ministri ne' per la
societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro
quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio
dei ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni alla societa', tale
termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni
successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui al comma 2 e al presente
comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato
realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio
per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da
determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in
ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui
l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'art.
122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o
previsti dall'art. 2341-bis del codice civile. Per soggetto
esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona
fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che
non sia comunque ivi stabilito.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla
notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere
contestualmente alle commissioni parlamentari competenti,
l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata
all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti
a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi
eccezionali di rischio per la tutela dei predetti
interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli
impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi,
sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla
notifica e, successivamente, fino al decorso del termine
per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o
imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia
esercitato nella forma dell'imposizione di impegni
all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il
periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti
di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli
impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione
l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita
delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'art.
2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari
eventualmente adottate con il voto determinante di tali
azioni sono nulle.
7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle
reti e degli impianti.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i regolamenti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commisioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».
- Per l'art. 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore trasporti

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti trans-europei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2.
2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
(Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), si veda nelle note dell'art. 1.
- Per la direttiva 25 novembre 2009, n. 2009/136/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori
(Testo rilevante ai fini del SEE), si veda nelle note alle
premesse.
- La direttiva 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE del
Parlamento europeo del Consiglio relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L 281 del 23 novembre 1995.
 
Art. 3
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore comunicazioni

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, nonche' negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1 gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettivita' (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.
Note all'art. 3:
- Per l'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
(Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni), si veda nelle note dell'art. 1.
 
Art. 4
Ambito di applicazione
della disciplina dei poteri speciali

1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi ad un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.
2. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, comma 3, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti.
Note all'art. 4:
- Per l'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
si veda nelle note dell'art. 1.
- Il testo dell'art. 2351,comma 3, del codice civile,
e' il seguente: «Lo statuto delle societa' che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio puo' prevedere
che, in relazione alla quantita' di azioni possedute da uno
stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una
misura massima o disporne scaglionamenti.».
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Alfano, Ministro dell'interno

Mogherini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione - Prev. n. 1589
 
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