Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 febbraio 2014
Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79141).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che vengano costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 14 dell'art. 3 della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita', le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13;
Visto, in particolare, il comma 19, nella parte in cui prevede, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un Fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, l'istituzione di un fondo di solidarieta' residuale cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati;
Visto, in particolare, il comma 4, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante l'attivazione del Fondo di solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti del citato art. 3;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerata l'avvertita necessita' di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia d'integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore;
Ritenuto, pertanto, di costituire il Fondo residuale di cui al citato art. 3, comma 19 per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore per la tipologia dei datori di lavoro;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purche' con piu' di quindici dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Inps provvede ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 19-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, inserito dall'art. 1, comma 185, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, qualora gli accordi di cui al comma 4 dell'art. 3 citato avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal Fondo istituito con il presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti, in base al presente decreto, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, puo' proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 3, commi 29 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
Art. 2
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nonche' da due funzionari con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
3. Le funzioni di membro del comitato amministratore sono incompatibili con quelle connesse a cariche coperte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
5. Il comitato amministratore, da nominarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potra' operare a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni. Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati.
6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.
10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.
11. Trascorso il termine di cui al comma precedente la decisione diviene esecutiva.
 
Art. 3
Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Art. 4
Prestazioni

1. Il Fondo riconosce, nell'ambito delle finalita' di cui al precedente art. 1, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attivita', la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nelle disponibilita' del Fondo.
2. Agli interventi e ai trattamenti di cui al comma 1, concessi nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su istanza delle imprese che aderiscono al Fondo, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali.
3. Per le prestazioni di cui al presente articolo, e' dovuto a carico del Fondo, alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione.
4. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. Ciascun intervento e' corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. Le prestazioni possono essere riconosciute solo nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto.
6. Le prestazioni possono essere riconosciute esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.
 
Art. 5
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui al precedente art. 4, e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano piu' di 50 dipendenti.
2. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il contributo e' mensilmente dovuto solo dalle aziende con una media occupazionale di piu' di quindici dipendenti nel semestre precedente.
 
Art. 6
Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Nel caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato amministratore determina la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni singola impresa in rapporto ai contributi dovuti dall'impresa richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni gia' autorizzate e le contribuzioni correlate.
3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio:
a. in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore;
b. ogni tre anni;
c. in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 4, il Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione.
 
Art. 7
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2014

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1410
 
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