Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 aprile 2014
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nella sezione ad opzione internazionale cinese funzionante presso il Convitto nazionale «V. Emanuele II» di Roma. (Decreto n. 242).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita', e in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 concernente il regolamento recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1, del 2007 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'articolo 13;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
Visto l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese del 4 luglio 2005, e, in particolare, l'art. 3 relativo al riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 63, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2013/2014;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 64, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014;
Considerato che con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio del 5 agosto 2009 e' stata autorizzata presso il Convitto nazionale «V. Emanuele II» di Roma l'attivazione del «Liceo scientifico ad opzione internazionale cinese» del quale, nel giugno 2014, una classe quinta sosterra' l'esame di Stato;
Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 10 febbraio 2014, relativa al liceo scientifico presso il Convitto nazionale «V. Emanuele II» di Roma;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di dettare disposizioni per la Sezione ad opzione internazionale cinese ad indirizzo scientifico, attualmente attivata presso il Convitto nazionale «V. Emanuele II» di Roma;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 si autorizza lo svolgimento della sessione di esame di Stato per la sezione ad opzione internazionale cinese, attualmente attivata presso il Convitto nazionale «V. Emanuele II» di Roma, ad indirizzo scientifico.
 
Art. 2
Validita' del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale cinese ad indirizzo scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore cinesi (tranne per alcune discipline che hanno requisiti specifici) alle stesse condizioni degli studenti cinesi, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.
 
Art. 3
Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni, che valutano gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza del commissario interno di cinese per la lingua e la letteratura cinese e del commissario interno della materia veicolata nella lingua cinese (Storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della materia veicolata in lingua cinese (Storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della materia veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra materia. Resta inteso che il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella materia veicolata n lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove una sola proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu' approssimato.
2. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.
 
Art. 4
Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale cinese, attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
 
Art. 5
Prove di esame

1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati:
a) la prima prova scritta e' disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 41, del 2003 (durata sei ore);
b) la seconda prova scritta, e' disciplinata dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 41, del 2003: per l'indirizzo scientifico (durata sei ore) verte su problemi di matematica;
c) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 429 del 2000;
d) la quarta prova scritta, in lingua cinese, effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, concerne la lingua e letteratura cinese. Saranno valutate competenze e comprensione e produzione. I candidati esamineranno un testo e lo tradurranno in italiano. Il testo sara' corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiedera' una maggiore elaborazione (durata quattro ore);
e) il colloquio e' condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio sara' completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma nell'ultimo anno della materia Storia veicolata in lingua cinese.
 
Art. 6
Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta (Lingua cinese).
 
Art. 7
Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame presso la sezione ad opzione internazionale cinese, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. A tal fine, il compenso previsto per il commissario interno e' suddiviso tra i due commissari nominati per la stessa materia.
 
Art. 8
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 64, relativo ai corsi sperimentali.
Roma, 8 aprile 2014

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1609
 
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