IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, che stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria per lo sviluppo e l'equita' sociale ed, in particolare, l'art. 46 bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante. fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l'art. 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas; Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale; Visto il decreto 12 novembre 2011, n. 226 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale recante criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale; Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare, l'art. 4, comma 6, che, al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, prevede che il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione dei gas naturale, in conformita' con l'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226; Visto il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'art. 1, comma 16, che modifica l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, prevedendo che il valore di rimborso al gestore uscente, per impianti con cessazione del servizio prima del raggiungimento della scadenza naturale, sia calcolato, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti nei documenti contrattuali nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Considerato che l'articolo l, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevede che in tutti i casi, inclusi i casi in cui la concessione riporta la metodologia di calcolo, nel calcolo del valore di rimborso devono essere detratti i contributi privati, valutati secondo i criteri della regolazione tariffaria; Considerato altresi' che ai sensi del medesimo art. 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, vi e' l'obbligo da parte dell'ente locale concedente di sottomettere all'Autorita' le valutazioni di dettaglio qualora vi sia uno scostamento del 10% tra il valore di rimborso al gestore uscente e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici e privati, riconosciuto in tariffa, e di tenere conto di eventuali osservazioni dell'Autorita' sul calcolo del valore di rimborso nel valore da inserire nel bando di gara; Considerato che l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che il valore di rimborso sia «calcolato» nel rispetto di quanto contenuto nelle convenzioni e nelle concessioni, e che, quindi, i documenti contrattuali per essere utilizzati devono contenere una precisa metodologia di calcolo, specificando tra l'altro il prezzario applicabile ai cespiti contenuti nello stato di consistenza e il trattamento del degrado fisico dei cespiti, in modo da consentire anche la verifica della valutazione da parte dell'Autorita', come richiesto dalle, modifiche apportate dall'art. 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9; Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto nello stesso decreto, a meno che differenti metodologie di calcolo non siano previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente; Considerato che le valutazioni del valore di rimborso producono effetti all'atto della pubblicazione del bando di gara, il valore da inserire nel bando stesso deve essere conforme con l'art. 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, che richiede l'applicazione delle modalita' operative delle linee guida sui criteri e modalita' di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in documenti contrattuali stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 276; Vista la deliberazione dell'Autorita' 573/2013/R/gas sulla regolazione tariffaria nel periodo 2014-2019; Considerato che in base allo schema di contratto tipo relativo all'attivita' di distribuzione del gas naturale, emesso dall'Autorita' con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012 ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 febbraio 2013, il distributore e' responsabile di effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimenti di cui al piano di sviluppo degli impianti, avendo la facolta' di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di tali interventi; Considerato che i prezziari provinciali e regionali menzionati nell'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara, e hanno validita' per importi in genere inferiori a quelli dovuti alla ricostruzione degli impianti di distribuzione gas nell'intero ambito; Considerato che le previsioni dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, sia nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario provinciale o regionale sia in assenza di un prezzario nella specifica concessione, debbano utilizzare le voci del prezzario provinciale o regionale solo se ritenute idonee a rappresentare le lavorazioni relative alla costruzione dell'intero impianto di distribuzione gas e la loro utilizzazione ha l'obiettivo di valorizzare le effettive lavorazioni in termine di manodopera, materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile di impresa della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei prezziari; Considerato l'esito dell'analisi sistematica delle voci di prezzo contenute nei prezziari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le opere pubbliche, nei prezziari delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provinciali per le opere edili e nell'analogo prezzario del Comune di Venezia, e considerata, in particolare, la verifica della applicabilita' delle voci di prezzo alle lavorazioni per la realizzazione degli impianti di distribuzione del gas naturale; Considerato l'esito delle numerose riunioni sia con le associazioni delle imprese di distribuzione del gas naturale sia nel gruppo di lavoro formatosi in seguito all'invito del Ministero dello sviluppo economico alle associazioni di categoria per la nomina di esperti e per la disponibilita' di imprese associate a fornire informazioni sui costi dei loro impianti; Visto un campione di prezzi riscontrati per la fornitura e installazione di componenti specifici della distribuzione del gas naturale, inclusa la fornitura e posa di tubazioni interrate di alcune imprese di distribuzione del gas naturale; Visto il documento Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 12 giugno 2013 posto in consultazione; Visti i commenti pervenuti a valle della consultazione; Visto l'esito di simulazioni di applicazione delle Linee Guida, poste in consultazione, sia a recenti estensioni di rete e a nuove metanizzazioni sia ad interi impianti di Comuni rappresentativi delle diverse realta' italiane, rispetto ai valori di immobilizzazioni iscritte a bilancio e alle le immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici e privati, considerate nella regolazione tariffaria;
Decreta:
Art. 1
1. Il documento «Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014 e' approvato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9. Il testo del documento riportato in allegato forma parte integrante del presente decreto. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 22 maggio 2014
Il Ministro: Guidi Avvertenza: L'allegato 1 citato nell'art. 1, comma 1, che fa parte integrante del D.M. 22.5.2014 - «Documento: Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale» - non pubblicato in G.U., e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti/Minis teriali |