Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2014 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 9 settembre 2013 |
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Linea M4 della metropolitana di Milano - Tratta Lorenteggio-Linate (CUP B81I06000000003, B41I07000120005). Approvazione progetti, assegnazione definitiva finanziamento e parere sullo schema di convenzione. (Delibera n. 66/2013). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'art. 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; l'art. 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI, che prevede che il progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'art. 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e visto in particolare: l'art. 1, comma 977, che autorizza, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001 e s.m.i., la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; l'art. 1, comma 979, che autorizza per la linea M4 un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sugli importi di cui al sopracitato comma 977 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che, all'art. 7, comma 3, autorizza, per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e visto in particolare l'art. 8, comma 9-bis, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; Visto l'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e visti in particolare: il comma 1, con il quale, per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017; il comma 3, che prevede che con delibere di questo Comitato, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Marche - Umbria, la tratta Colosseo - piazza Venezia della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano - Venezia 2° lotto Rho - Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa - Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli - Bari; il comma 11, che prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 18; che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca; e che le risorse revocate confluiscono nel fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013 che, nell'Allegato 2 «Opere connesse», sezione «Rete metropolitana», include l'opera «M4 Lorenteggio Linate - Il lotto Sforza Policlinico Linate», con una quota a carico del bilancio EXPO pari a 480 milioni di euro; Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita'; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo Programma delle opere strategiche»; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere gia' incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce «Corridoio 5 - Asse ovest Lisbona-Kiev», nel quadro dei «Sistemi urbani - allacciamenti ferroviari grandi hub aeroportuali», la «nuova linea M4» della metropolitana di Milano; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 112 (G.U. n. 214/2006), con la quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla «nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate - 1^ tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico»; Vista la delibera 30 agosto 2007, n. 92 (G.U. n. 148/2008) con la quale questo Comitato, nell'approvare il progetto preliminare della «nuova metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, prima tratta funzionale Lorenteggio-Sforza/Policlinico», indicando quale limite di spesa l'importo di 788,7 milioni di euro IVA compresa: ha assegnato, a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, con decorrenza 2009, un contributo quindicennale di 7,590 milioni di euro suscettibile di sviluppare, al tasso di interesse allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di 80 milioni di euro; ha preso atto di un finanziamento gia' disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 979, della stessa legge n. 296/2006, costituito da contributi quindicennali in grado di sviluppare un volume d'investimenti di 160 milioni di euro; Vista la delibera 1° agosto 2008, n. 70 (G.U. n. 57/2009), con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare della tratta Sforza/Policlinico-Linate della linea metropolitana M4 di Milano, fissando in 910 milioni di euro IVA compresa il limite di spesa dell'intervento; Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 99 (G.U. n. 87/2010), con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo della «Linea metropolitana M4 - Lotto 2 - Sforza/Policlinico-Linate», confermando in 910 milioni di euro IVA compresa il limite di spesa dell'intervento, e ha assegnato 56,13 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008; Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011 S.O., errata corrige n. 281/2011), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro: approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro incaricato di seguire la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all'art. 176, comma 3, lettera e) del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 113, sperimentazione avviata con le delibere 27 marzo 2008, n. 50 (G.U. n. 186/2008), e 18 dicembre 2008, n. 107 (G.U. n. 61/2009), su parte della tratta T5 della metropolitana di Roma Linea C; preso atto che le attivita' svolte e i risultati ottenuti con detta sperimentazione - poi estesa alla variante di Cannitello con delibera 13 maggio 2010, n. 4 (G.U. n. 215/2010) - sono stati utilizzati per l'elaborazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» («Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), predisposto - con il supporto del FORMEZ - dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) congiuntamente al Ministero dell'interno e al Consorzio Corporate banking interbancario (CBI) e che, su proposta del suddetto Ministero, e' stato sottoposto alla Commissione europea e ammesso dalla stessa a cofinanziamento; disposto che la sperimentazione del monitoraggio finanziario di parte della suddetta tratta T5 della metropolitana di Roma Linea C proseguisse in sede di attuazione del progetto C.A.P.A.C.I. con l'obiettivo di mettere a punto alcuni applicativi informatici e che alla predetta sperimentazione venissero affiancate, sempre nell'ambito del citato progetto C.A.P.A.C.I., le attivita' di monitoraggio relative alla «variante di Cannitello» ed eventualmente le analoghe attivita' per «altro idoneo intervento, da individuare successivamente»; Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (G.U. n. 3/2012 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006, ha approvato le linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) - istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 aprile 2002, n. 190 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con la Prefettura competente - Ufficio territoriale del Governo (UTG) e il concessionario o il contraente generale; Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «M4 Lorenteggio Linate», che comprende gli interventi Lorenteggio - Sforza/Policlinico e Sforza/Policlinico - Linate; Vista la delibera 8 agosto 2013, n. 59, in corso di formalizzazione e che qui si intende integralmente richiamata, con la quale questo Comitato: ha assegnato programmaticamente alla «Linea M4 di Milano» 172,2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013, da destinare esclusivamente alla copertura dei costi di investimento della infrastruttura; ha subordinato l'assegnazione definitiva del finanziamento alla presentazione di un piano economico-finanziario (PEF), che tenga conto del finanziamento assegnato; ha indicato le finalita' da conseguire entro il 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, cui parimenti e' subordinata l'assegnazione definitiva del finanziamento: entro il 30 settembre 2013, espressione del parere dell'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) sul PEF; entro il 15 ottobre 2013 sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo dell'opera; disponendo che, in sede di approvazione del progetto definitivo dell'opera fosse esattamente quantificato l'importo programmaticamente assegnato, nei limiti dell'assegnazione medesima, e definita la clausola che avrebbe dovuto prevedere la stipula definitiva del contratto di finanziamento entro una data prestabilita; disposto che il suddetto PEF, relativo all'intera linea M4 da Lorenteggio a Linate e il relativo schema di convenzione di concessione di costruzione e gestione fossero sottoposti al parere del NARS, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2008; Visto il decreto 30 gennaio 2013, n. 27, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 8, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 179/2012 - e' stato istituito il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; Vista le note 5 agosto 2013, n. 25425, e 14 agosto 2013, n. 26302, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso e successivamente integrato la documentazione istruttoria relativa all'argomento «Linea metropolitana M4 Lorenteggio - Linate: Progetto definitivo»; Vista la nota 14 agosto 2013, n. 26306, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta alla nota del DIPE 8 agosto 2013, n. 3357, e in ottemperanza alle disposizioni del Comitato di cui alla citata delibera n. 59/2013, ha trasmesso la documentazione relativa al PEF della linea M4 della metropolitana di Milano e richiesto parere all'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP), successivamente trasmesso dal DIPE al suddetto Ministero con nota 22 agosto 2013, n. 3454; Vista la nota 20 agosto 2013, n. 26505, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la documentazione istruttoria relativa all'argomento all'esame; Vista la nota 27 agosto 2013, n. 26906, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta alla nota DIPE 22 agosto 2013, n. 3455, ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria; Vista la nota 28 agosto 2013, n. 27009, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti istruttori; Considerato che l'opera e' inserita nell'Intesa Generale Quadro stipulata in data 11 aprile 2003 tra la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lombardia; Considerato che l'opera e' altresi' inserita nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Milano; Considerato che il NARS, con parere 27 agosto 2013, n. 6, si e' pronunciato favorevolmente sul suddetto schema di convenzione e relativo PEF, a condizione che si tenesse conto delle osservazioni formulate nel parere stesso, sottolineando comunque che i contributi pubblici previsti nel suddetto piano dovessero rappresentare il limite di spesa a carico della finanza pubblica e rilevando la necessita' che il Ministero di settore verificasse la coerenza del PEF definitivo della concessione («PEF contrattuale»), con il PEF oggetto del citato parere del NARS; Considerato che la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2008, n. 189, disciplina modalita', tempi e ruoli per le attivita' di monitoraggio del Programma per le infrastrutture strategiche, che prevedono l'aggiornamento semestrale telematico dei dati relativi alle singole opere da parte dei soggetti aggiudicatori; Considerato che l'intervento in questione si presta ad essere oggetto di monitoraggio finanziario nell'ambito della sperimentazione di cui al citato «progetto C.A.P.A.C.I.»; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 9 settembre 2013, n. 3564, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che la Linea M4 di Milano e' una metropolitana leggera ad automazione integrale senza guidatore a bordo (driverless) con porte automatiche di banchina e sistema di segnalamento CBTC (Communication Based Train Control), che creera' un collegamento pubblico veloce lungo la direttrice est/sud-ovest attraversando il centro storico della citta'; che l'opera comprende 21 stazioni, 30 manufatti di linea e un Deposito-Officina e, fatta salva la zona del Deposito-Officina, si sviluppa tutta in sotterraneo, con due gallerie di linea a singolo binario; che la linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate e' stata inizialmente suddivisa in due lotti o tratte, oggetto di distinti e specifici percorsi progettuali e amministrativi: il lotto 1 Lorenteggio-Sforza/Policlinico, che si estende per circa 6,5 km dalla stazione S. Cristoforo alla stazione Sforza/Policlinico, comprendendo 13 stazioni; il lotto 2 Sforza/Policlinico-Linate, che si estende per circa 7,7 km dalla stazione Sforza/Policlinico (esclusa) alla stazione Linate, comprendendo 8 stazioni; che il bando di gara per la scelta del socio privato della societa' mista, con il Comune di Milano quale socio di maggioranza, deputata ad assumere il ruolo di concessionaria di costruzione e gestione del lotto 1 Lorenteggio-Sforza/Policlinico e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 13 giugno 2006; che essendo disponibile, prima dell'invio delle lettere d'invito ai partecipanti alla sopracitata gara, il finanziamento pubblico relativo al lotto 2 Sforza/Policlinico-Linate, il Commissario Straordinario Delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 (COSDE), con provvedimento 4 maggio 2010, n. 3, in applicazione della clausola della lex specialis di gara, che prevedeva la facolta' di estendere la concessione anche al lotto 2, ha autorizzato «l'estensione alla seconda tratta della linea M4 (Sforza Policlinico-Linate) della procedura di evidenza pubblica gia' avviata, alle condizioni previste per la prima tratta (salvo gli adattamenti e aggiornamenti necessari), garantendo una continuita' costruttiva e gestionale, oltreche' uniformita' tecnica e vantaggi economici»; che in data 26 maggio 2011 si sono concluse le operazioni di gara per l'intera linea metropolitana da Lorenteggio a Linate e, con determinazione dirigenziale n. 403/2011, si e' proceduto all'aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento Temporaneo Impregilo S.p.A. (di seguito RTI Impregilo), costituito da Impregilo S.p.A. (capo gruppo mandataria), Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A.; che il 15 giugno 2011 e' stato notificato al Comune di Milano, da parte della societa' Impresa Pizzarotti e C. S.p.A., secondo classificato nella graduatoria di merito, il ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensiva, dell'aggiudicazione provvisoria a favore di RTI Impregilo; che nell'udienza in camera di consiglio del 30 giugno 2011, il ricorrente Pizzarotti e C. S.p.A. ha dichiarato di rinunciare alla sospensiva, mentre il Comune si e' impegnato a non stipulare, nelle more del giudizio, la convenzione di concessione e il contratto societario, ferma restando la necessita' di stipulare il contratto accessorio previsto dalla documentazione di gara per consentire agli istituti bancari di supporto all'aggiudicatario di svolgere le procedure propedeutiche alla definizione del contratto di erogazione del credito; che, con determinazione dirigenziale 8 agosto 2011, n. 613, il Comune di Milano ha proceduto all'aggiudicazione definitiva al RTI Impregilo della gara per la ricerca del socio privato della citata societa' mista cui affidare la concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della metropolitana di Milano; che in data 11 agosto 2011 e' stato notificato al Comune di Milano, da parte della suddetta societa' Impresa Pizzarotti e C. S.p.A., un ricorso per motivi aggiunti, con una nuova istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione degli «atti del Comune con cui si dichiara che si procedera' alla stipula del contratto accessorio»; che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 19 settembre 2011, il TAR Lombardia, con ordinanza n. 1440/2011, ha rigettato l'istanza cautelare proposta dalla societa' Impresa Pizzarotti e C. S.p.A. e, a seguito dell'udienza pubblica del 24 novembre 2011, ha depositato il 19 gennaio 2012 il dispositivo della sentenza, con la quale ha ritenuto legittimi l'aggiudicazione e il citato contratto accessorio; che la suddetta societa' Impresa Pizzarotti e C. S.p.A. ha quindi presentato ricorso in appello con richiesta di sospensiva, poi respinta con ordinanza del Consiglio di Stato 7 febbraio 2012, n. 567 e che ad oggi resta pendente il relativo giudizio di merito; che il 6 ottobre 2011 il Comune di Milano e l'aggiudicatario hanno sottoscritto il citato contratto accessorio, sottoposto a condizione risolutiva in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che prevede l'avvio di alcune attivita' propedeutiche ed urgenti per la realizzazione della linea e il reperimento dei finanziamenti; che il 24 gennaio 2012 il Direttore del settore infrastrutture per la mobilita' e Responsabile unico del procedimento (RUP) ha disposto, con nota n. 50622, che RTI Impregilo avviasse le attivita' previste dal contratto accessorio, riassegnando i termini per la presentazione del progetto definitivo, per la costituzione della societa' mista concessionaria, per la redazione del PEF e per il reperimento del finanziamento; che, in pendenza della costituzione della societa' concessionaria per la costruzione e gestione della linea M4 della metropolitana di Milano e nelle more della sottoscrizione della convenzione di concessione e della stipula del contratto di finanziamento, per consentire il completamento di una tratta utile per EXPO 2015, il 6 marzo 2012 si e' proceduto alla consegna anticipata dei lavori di cui al contratto accessorio; che, in data 18 aprile 2013, e' stato siglato un verbale di accordo con cui RTI Impregilo, il Responsabile unico del procedimento, il Direttore della segreteria tecnica del COSDE e il direttore della Direzione centrale mobilita', trasporti e ambiente del Comune di Milano hanno, tra l'altro, condiviso i contenuti della bozza di convenzione di concessione; che, in data 20 giugno 2013, e' stato sottoscritto un addendum al citato contratto accessorio, con cui sono stati regolati, tra l'altro, l'impegno contrattuale di RTI Impregilo a reperire il finanziamento, i termini di sviluppo del PEF contrattuale e la rinuncia alle riserve iscritte nel registro di contabilita' alla data di sottoscrizione dell'addendum medesimo; che la Direzione generale per il trasporto pubblico locale - Divisione 5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 23 marzo 2012, n. 2267, ha chiesto al Comune di Milano di trasmettere il progetto definitivo dell'intera linea ai fini dell'esame della Commissione interministeriale ex lege n. 1042/1969, le cui competenze sono esercitate, ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 9-bis, dal Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che, come prospettato dalla sopracitata Direzione generale, in virtu' del contratto accessorio e in esecuzione degli atti di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo dell'intera linea, unione dei progetti definitivi della tratta Lorenteggio - Sforza/Policlinico e della tratta Sforza/Policlinico - Linate; che il nuovo progetto definitivo dell'intera linea M4 da Lorenteggio a Linate (c.d. «progetto definitivo unificato») introduce una serie di modifiche al progetto definitivo del lotto 2 Sforza/Policlinico - Linate, gia' approvato da questo Comitato con delibera n. 99/2009, e che dette modifiche sono state dettate essenzialmente dalla necessita' di contenere i tempi di realizzazione delle opere, al fine di potenziare i collegamenti con gli aeroporti in tempo utile per lo svolgimento dell'EXPO 2015; che le suddette modifiche hanno comportato: variazioni altimetriche del piano del ferro, che hanno portato ad una revisione dei layout funzionali delle stazioni e alla razionalizzazione distributiva dell'area impianti, ottenendo quindi maggiore fruibilita' degli spazi interni per gli utenti, riduzione dei tempi di costruzione delle opere e miglioramento dei raggi di curvatura verticale della linea; variazioni planimetriche, che hanno consentito di localizzare i manufatti di linea in punti meno critici del territorio, velocizzandone la realizzazione; modifiche al sistema antincendio; che il lotto 2 Sforza/Policlinico - Linate, al fine di anticipare la realizzazione delle stazioni funzionali alla connessione fra l'aeroporto di Linate e il sistema ferroviario urbano, e' stato inoltre suddiviso in due sub tratte, la tratta T2 Sforza /Policlinico (stazione esclusa) - Forlanini FS (stazione esclusa) e la c.d. «tratta EXPO», comprendente le stazioni di Forlanini FS, Forlanini Quartiere e Linate aeroporto; che nell'ambito della «tratta EXPO», il «progetto definitivo unificato» ha in particolare apportato modifiche riguardanti: la stazione di Linate; l'implementazione del collegamento stazione-aeroporto; l'asta di manovra Idroscalo; il manufatto Idroscalo; alcuni manufatti di linea; la stazione Forlanini Quartiere; la stazione Forlanini FS. Inoltre il tracciato e' stato spostato di circa 45 m fra la stazione di Linate e il manufatto Forlanini 1, di circa 10 m fra i manufatti Forlanini 1 e Forlanini 3 e di circa 10 m fra le stazioni Forlanini Quartiere e Forlanini FS; che nell'ambito della tratta T2, il «progetto definitivo unificato» ha introdotto modifiche a stazioni e manufatti (stazione Dateo e manufatti Gozzi e Argonne) e modifiche altimetriche del tracciato fra le stazioni Tricolore e Argonne; che il sopracitato «progetto definitivo unificato» ha apportato anche lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico, ridenominato tratta T1, ottimizzazioni e miglioramenti, derivanti sia dall'applicazione degli stessi criteri funzionali adottati per la tratta EXPO, sia dal normale approfondimento del progetto definitivo rispetto alla fase progettuale precedente; che il Comune di Milano, in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso, con note del 17 maggio 2013 e del 27 maggio 2013, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre Amministrazioni interessate il suddetto «progetto definitivo unificato» dell'intera linea M4 da Lorenteggio a Linate, comprendente sia la tratta Lorenteggio - Sforza/Policlinico, sia la tratta Sforza/Policlinico -Linate; che l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilita' e' stato pubblicato dal Comune di Milano il 5 luglio 2013; che la Conferenza di servizi si e' tenuta il 10 luglio 2013; che, con delibere di Giunta 17 maggio 2004, n. VII/17526, e 26 settembre 2007, n. VIII/5451, la Regione Lombardia aveva rispettivamente espresso parere positivo in materia di compatibilita' ambientale sul lotto 1 ed escluso il lotto 2 dalla valutazione di impatto ambientale; che la Regione Lombardia, con delibera di Giunta 19 luglio 2013, n. X/433, ha formulato parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni sul progetto sopra citato e, sulla base delle osservazioni formulate dal gruppo di lavoro incaricato dell'esame del progetto (costituito dalle direzioni regionali interessate nonche' dall'ARPA e dalle ASL competenti) e delle conseguenti valutazioni delle Direzioni generali infrastrutture e mobilita', territorio, urbanistica e difesa del suolo, ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha confermato l'intesa sulla localizzazione dell'opera; che la Regione Lombardia, nell'allegato 1 alla citata delibera di Giunta 19 luglio 2013, n. X/433, nell'ambito della sezione «gestione e monitoraggio cantieri», ha rilevato che «le problematiche dell'interferenza dell'opera con le matrici ambientali saranno affrontate e risolte all'interno dei singoli procedimenti di bonifica»; che la Provincia di Milano, con delibera di Giunta 9 luglio 2013, n. 282, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni sul progetto sopra citato; che il Comune di Milano, con nota 16 luglio 2013, n. 478967, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e raccomandazioni espresse in Conferenza di servizi; che il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, con nota 21 agosto 2013, n. 9116, tenendo conto della nota 8 luglio 2013, n. 8160, della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, della nota 20 agosto 2013, n. 10831, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano e della propria precedente nota 10 luglio 2013, n. 7489, ha formulato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto sopra citato, pronunciandosi sugli aspetti architettonici, paesaggistici e archeologici; che, come riportato nella relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione generale del trasporto pubblico locale, 25 luglio 2013, n. 4674, per il periodo in cui si terra' l'EXPO 2015, e' stata prevista una configurazione di servizio della «tratta EXPO» diversa da quella definitiva prevista dal progetto («configurazione di servizio ridotta EXPO»), e in particolare: esercizio a navetta di un solo treno su un solo binario; apertura al pubblico delle sole stazioni di Linate e Forlanini FS con solo una banchina lato dispari e la stazione Forlanini Quartiere passante; modalita' di circolazione dell'unico convoglio con guida manuale; porte automatiche di banchina non installate; attrezzaggio di una postazione di manutenzione ridotta in coda alla stazione di Linate; due sottostazioni elettriche (SSE Linate e Forlanini tangenziale); due cabine di ventilazione (CDV Forlanini tangenziale e Gatto); ventilazione di galleria e di stazione con cinque camere di ventilazione (Linate stazione, Linate linea, Forlanini tangenziale, Gatto e Forlanini FS stazione); che il citato Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, con voto 26 luglio 2013, n. 5/CTP-MI, ha espresso parere favorevole in linea tecnico - economica sul «progetto definitivo unificato», con osservazioni e prescrizioni, tra cui in particolare: che debbano essere «studiate e proposte scelte progettuali alternative e maggiormente efficaci per la soluzione delle criticita' dell'opera legate alla sicurezza»; in relazione alla sola «configurazione di servizio ridotta EXPO», considerati l'aumento dei costi e le difficolta' esistenti, «di prevedere la mancata erogazione della quota percentuale dei contributi a carico dello Stato nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato»; che i soggetti interferiti si sono pronunciati favorevolmente, con prescrizioni, e che in particolare: il Ministero della difesa - Comando Logistico dell'Esercito, con nota 21 agosto 2013, n. 73743, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul citato progetto; i Vigili del fuoco, come esposto dal RUP in Conferenza di servizi, hanno richiesto che la verifica del progetto rispetto alle nuove norme introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 venga effettuata a valle dell'approvazione del progetto stesso; il gestore del Servizio idrico integrato, Metropolitana Milanese S.p.A., con nota 9 luglio 2013, n. 45437, ha espresso parere favorevole, rinviando alla «progettazione esecutiva per il dettaglio costruttivo degli interventi con le relative prescrizioni volte al mantenimento del servizio acquedottistico e fognario» e ricordando che gli oneri relativi alla risoluzione delle interferenze dovranno essere a carico del quadro economico dell'intervento; che la seguente documentazione: elaborato 00031B, intitolato «Relazione di ottemperanza alle prescrizioni CIPE e verifica di coerenza del progetto definitivo»; nota 19 luglio 2013, n. 487703, del Comune di Milano, avente per oggetto «Linea 4 della Metropolitana di Milano. Approvazione Progetto Definitivo. Ottemperanza alle prescrizioni CIPE e verifica di coerenza del progetto definitivo - documento M4-00031 rev. B - integrazioni»; attesta la ottemperanza del «progetto definitivo unificato» rispetto alle prescrizioni disposte da questo Comitato con delibere nn. 92/2007 e 99/2009 e la coerenza del «progetto definitivo unificato», per la parte relativa alla tratta T1, rispetto al progetto preliminare del lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico, approvato con la citata delibera n. 92/2007; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'Allegato A alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del «progetto definitivo unificato», precisando che, nella disamina dei pareri riportata nell'Allegato B alla relazione istruttoria, sono state prese in considerazione esclusivamente le prescrizioni e le raccomandazioni riferite all'intera linea M4 nella sua configurazione d'esercizio definitiva, con un mero richiamo alle prescrizioni e raccomandazioni relative alla «tratta EXPO» nella sua configurazione di esercizio temporaneo, di competenza del Commissario Unico delegato del Governo per EXPO Milano 2015; che la relazione istruttoria indica gli elaborati di progetto in cui e' riportato il programma di risoluzione delle interferenze e gli immobili da espropriare, precisando che le 668 interferenze dell'intera linea rappresentano unicamente le interferenze censite dai vari enti e potrebbero esistere, peraltro, oltre che per le reti idriche del Sistema idrico integrato (fognature e acquedotto), anche per le reti di A2A gas ed elettricita', interferenze non ancora censite, che potranno essere rilevate solo nelle fasi successive; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore e' confermato nel Comune di Milano; che il cronoprogramma generale di costruzione dell'intera linea M4 prevede 78 mesi complessivi a decorrere dalla data di stipula della convenzione di concessione per la realizzazione e gestione dell'opera; che il cronoprogramma per la sola «tratta EXPO» della linea M4, a fronte dell'inizio delle prime attivita' avvenuto il 6 marzo 2012, prevede la conclusione di lavori, delle prove e della fase di pre-esercizio entro il 30 aprile 2015 e che, dopo i 6 mesi di esercizio per l'EXPO, sara' effettuato il completamento e la riconfigurazione della tratta; che sono stati assegnati all'opera i seguenti CUP: B81I06000000003 per il lotto 1 Lorenteggio-Sforza/Policlinico (tratta T1) e B41I07000120005 per il lotto 2 Sforza/Policlinico-Linate (tratte T2 e EXPO); sotto l'aspetto finanziario: che il costo di investimento dell'intera linea M4, cosi' come previsto dal PEF posto a base di gara dal Comune di Milano, era pari a 1.698,7 milioni di euro (IVA compresa), pari alla somma dei costi dei singoli lotti approvati con le citate delibere di questo Comitato n. 92/2007 e n. 99/2009; che l'aggiudicatario RTI Impregilo, come previsto dal PEF di offerta, ha proposto una riduzione dei costi di costruzione di circa il 3 per cento, pari a 51,2 milioni di euro, e un costo di investimento per l'intera linea M4 di 1.647,5 milioni di euro (IVA compresa), offrendo un contributo per 492,3 milioni di euro; che risultano economie sui contributi di competenza pubblica pari a 30,9 milioni di euro, di cui 23,7 milioni di euro di contributi statali e 7,2 milioni di euro di contributi comunali; che, cosi' come previsto dalle regole di gara, il Comune e il RTI Impregilo hanno concordato, a partire dal PEF di offerta, un nuovo PEF per l'intera linea M4 (c.d. «PEF modificato» che conferma il costo di investimento di 1.647,5 milioni di euro (IVA compresa); che il PEF all'esame, relativo al «progetto definitivo unificato» - che sara' comunque oggetto di revisione alla stipula del contratto di finanziamento - prevede un costo di investimento pari a 1.819,7 milioni di euro (IVA compresa); che l'incremento del costo di investimento rispetto a quello posto a base di gara e' dovuto principalmente a: adeguamento monetario per il periodo dicembre 2010 - giugno 2013 (97,2 milioni di euro), applicato alle voci lavori, coordinamento della sicurezza, progettazione, oneri della sicurezza, prove, sperimentazioni e collaudi; aumento degli oneri per la sicurezza a causa dello sviluppo analitico dei costi e di un maggior approfondimento del livello di progettazione della prima tratta (ulteriori 60,9 milioni di euro); definizione del progetto esecutivo (ulteriori 38,9 milioni di euro); introduzione delle voci bonifiche terreni, piattaforma Protocollo legalita' e ulteriori costi per il piano di comunicazione (3,5 milioni di euro), non previste nel progetto posto a base di gara; maggiori oneri per IVA (11,6 milioni di euro); che il totale delle suddette variazioni in aumento, pari circa 212,1 milioni di euro, e' parzialmente compensato dai risparmi previsti sulle voci: realizzazione della linea (44 milioni di euro), assistenza al Responsabile unico del procedimento e alta vigilanza (10 milioni di euro), rimborsi e consulenze (10,5 milioni di euro) e imprevisti (26,6 milioni di euro), con un maggior costo di investimento del PEF all'esame, relativo al c.d. «progetto definitivo unificato», di circa 121 milioni di euro rispetto al PEF posto a base di gara, e di circa 172,2 milioni di euro rispetto al PEF di offerta e al «PEF modificato»; che il quadro economico del c.d. «progetto definitivo unificato» riporta, per ciascuna voce, l'importo relativo a ciascun lotto; che, come specificato dal Ministero istruttore, il costo dell'investimento tiene conto dei costi stimati degli espropri, delle occupazioni provvisorie, delle servitu' e delle convenzioni occorrenti all'opera e che, nell'eventualita' si dovessero riscontrare costi eccedenti, questi saranno sottoposti alla preventiva approvazione del Comune di Milano con conseguente revisione del PEF; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla copertura finanziaria del sopra citato «progetto definitivo unificato», chiede di poter utilizzare a tal fine i finanziamenti gia' assegnati con la citata delibera n. 92/2007 al lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico e con la citata delibera n. 99/2009 al lotto 2 Sforza/Policlinico - Linate della «Linea M4 della Metropolitana di Milano»; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone inoltre di assegnare definitivamente alla linea M4 della metropolitana di Milano l'importo di 172,2 milioni di euro comprensivo di IVA, gia' assegnato programmaticamente alla stessa linea M4 esclusivamente per la copertura dei costi di investimento, con la citata delibera n. 59/2013, a valere sul fondo di cui al citato art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, e riporta nella relazione istruttoria la seguente articolazione dei finanziamenti per l'opera:
=========================================================== | Contributi | milioni di euro | +=======================================+=================+ | Contributi statali disponibili, come | | | riportato nella citata delibera n. | | |92/2007, per la prima tratta funzionale| | | Lorenteggio - Sforza/Policlinico, | | | autorizzati dall'art. 1, comma 979, | | |della legge n. 296/2006, a valere sugli| | | importi di cui al comma 977 dello | | | stesso articolo | 160,00 | +---------------------------------------+-----------------+ | Contributi statali a valere sugli | | | importi di cui all'art. 1, comma 977, | | | della legge n. 296/2006, disponibili | | | per la prima tratta funzionale | | | Lorenteggio - Sforza/Policlinico in | | | virtu' della delibera n. 92/2007 di | | | questo Comitato, che ha assegnato un | | | contributo quindicennale di 7.555.495 | | | euro annui a decorrere dal 2009 | 80,00 | +---------------------------------------+-----------------+ |Contributi statali, a carico dei fondi | | | previsti dall'art. 7, comma 3, del | | | citato decreto-legge n. 159/2007, per | | | la progettazione definitiva della | | | seconda tratta funzionale | | | Sforza/Policlinico - Linate, come | | | previsto dalla citata delibera n. | | | 70/2008 | 9,90 | +---------------------------------------+-----------------+ | Contributi statali a valere sulle | | | risorse di cui al citato Fondo | | | Infrastrutture, di cui all'art. | | |6-quinquies del decreto-legge 25 giugno| | | 2008, n. 112, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge 6 agosto | | | 2008, n. 133, assegnati alla seconda | | |tratta funzionale Sforza/Policlinico - | | | Linate con la citata delibera n. | | | 99/2009 | 56,13 | +---------------------------------------+-----------------+ |Contributi statali, a valere sui fondi | | |di cui al citato decreto del Presidente| | | del consiglio dei ministri 6 maggio | | | 2013, in favore della seconda tratta | | |funzionale Sforza/Policlinico - Linate | 480,00 | +---------------------------------------+-----------------+ | Contributi statali, assegnati | | |programmaticamente alla linea M4 con la| | | citata delibera n. 59/2013, a valere | | | sul fondo di cui al citato art. 18, | | |comma 3, del decreto-legge n. 69/2013 | 172,20 | +---------------------------------------+-----------------+ | Totale contributi statali | 958,23 | +---------------------------------------+-----------------+ | Contributi del Comune di Milano | 400,12 | +---------------------------------------+-----------------+ | Contributi privati | 461,35 | +---------------------------------------+-----------------+ | Totale contributi | 1.819,70 | +---------------------------------------+-----------------+
che il cronoprogramma di utilizzo dei contributi statali e' il seguente:
euro
Parte di provvedimento in formato grafico
che l'Unita' tecnica di finanza e di progetto (UTFP) ha espresso il 22 agosto 2013 parere favorevole sul PEF all'esame, relativo all'intera linea M4 da Lorenteggio a Linate, rilevando che il margine operativo lordo ha un andamento positivo durante l'intera fase di gestione dell'opera e quindi i ricavi di gestione consentirebbero di fronteggiare i costi di gestione per tutta la durata della concessione, e che il contributo pubblico appare sufficiente a coprire il fabbisogno dell'intervento e in linea con le esigenze di equilibrio economico-finanziario; per quanto riguarda lo schema di convenzione: che lo schema di convenzione, come esplicitamente sottolineato dal Comune di Milano con nota 13 agosto 2013 allegata alla documentazione istruttoria, non rappresenta il testo definitivo - essendo la sottoscrizione della convenzione tra soggetto aggiudicatore e concessionaria subordinata alla costituzione della societa' di progetto, che avverra' «a ridosso della stipula del contratto di finanziamento» - e reca ancora clausole «in bianco» o con valori non aggiornati; che il citato schema di convenzione prevede quale oggetto della concessione la progettazione definitiva ed esecutiva, la progettazione delle varianti, la realizzazione, con l'approvvigionamento dei mezzi finanziari all'uopo occorrenti, dell'intera linea M4, nonche' la manutenzione e la gestione tecnica e di esercizio, amministrativa e finanziaria della stessa; che il citato schema di convenzione prevede la possibilita' che il Comune di Milano, nel rispetto della normativa applicabile, possa affidare al concessionario la costruzione e la gestione di eventuali prolungamenti della linea M4 e stabilisce che fino al 2016 il concessionario stesso, previo assenso degli Enti finanziatori, resti impegnato a fornire opere e servizi a tal fine necessari ai medesimi prezzi ora praticati, rivalutati in base all'inflazione; che il citato schema di convenzione prevede che la societa' concessionaria affidi ai soci privati l'attivita' di costruzione, di gestione e manutenzione dell'intera linea M4 sulla base, rispettivamente, del contratto di costruzione e del contratto di gestione, in modo tale da assicurare che la linea sia realizzata e gestita nel pieno rispetto delle obbligazioni previste nella convenzione e nella documentazione di gara, e che restino in capo al Comune di Milano l'attivita' di vigilanza e alcune attivita' di coordinamento, assistenza e amministrative relative alla fase di costruzione; che la durata della concessione e' prevista in 360 mesi, compreso il periodo di costruzione ed escludendo il periodo costruzione e di gestione della c.d. «tratta EXPO», fermo restando che, nel caso in cui il periodo di costruzione eccedesse il termine previsto per cause non imputabili al concessionario, ovvero per altre cause specificatamente previste nella convenzione, il periodo di esercizio verrebbe corrispondentemente esteso per tener conto di detti ritardi; che lo schema di convenzione non prevede alla scadenza della concessione alcun corrispettivo o indennizzo a favore del concessionario, a fronte del passaggio dell'intera infrastruttura nella piena disponibilita' del concedente; che il citato schema di convenzione attribuisce al concessionario il diritto di sfruttamento commerciale della linea M4 e delle sue pertinenze per tutta la durata della concessione; che lo schema prevede che, oltre ai proventi ancillari, al concessionario sia corrisposto, per la gestione della linea e l'ammortamento e remunerazione dei capitali di finanziamento, un corrispettivo determinato dalla somma delle seguenti voci: corrispettivo garantito: pari al volume di «traffico minimo garantito» (stimato in 86 milioni di passeggeri/anno nel primo anno di traffico a regime) nel semestre di riferimento moltiplicato per la tariffa vigente in detto semestre, assumendosi il Comune di Milano il rischio di minor traffico rispetto al volume minimo garantito; corrispettivo supplementare: da erogare qualora il traffico effettivo risultasse superiore, nel periodo di riferimento, al «traffico minimo garantito» e pari al prodotto tra l'importo fisso di 0,45 euro/passeggero, non indicizzato, al lordo di IVA, e la quota parte del volume di traffico effettivo eccedente il «traffico minimo garantito», definita «traffico supplementare riconosciuto»; che l'art. 6 dello schema di convenzione, per quanto concerne i requisiti di solidita' patrimoniale, impone al concessionario di mantenere invariata la compagine sociale, e che il PEF in esame individua tre valori specifici per il calcolo del Cover Ratio dei quali il primo (DSCR) - individuato nella misura di 1,35 - corrisponde, in linea di massima, a quello utilizzato per il calcolo dei requisiti di solidita' patrimoniale dei concessionari autostradali e viene sottoposto a verifica semestrale a partire dall'inizio del periodo di ammortamento della «linea base»; che detto schema di convenzione, per quanto concerne la qualita', individua un insieme di parametri prestazionali, indicatori di qualita' erogata e indicatori di qualita' percepita (da rilevare tramite l'effettuazione di almeno un'indagine annuale di «customer satisfaction» a carico del concessionario), descritti nell'allegato 11; che i suddetti parametri e indicatori, sulla base del grado di precisione tecnica delle definizioni adottate e del riferimento a sistemi di qualita' aziendali, sono da considerare affidabili; 2. Degli esiti della riunione preparatoria, e in particolare che: al fine di perseguire le finalita' urgenti di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, comma 1, tra cui quella di consentire nell'anno 2013 il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori della linea M4 della metropolitana di Milano, tenuto conto delle esigenze urgenti connesse a EXPO 2015, si e' ritenuto di aderire alla proposta di finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando definitivamente 172,2 milioni di euro al Comune di Milano per la realizzazione della suddetta linea M4; in caso di mancata apertura all'esercizio entro il 30 aprile 2015 della «tratta EXPO» nella «configurazione di servizio ridotta EXPO» non si procedera' all'erogazione della quota relativa alla «configurazione di servizio ridotta EXPO» dei contributi a carico dello Stato; con riferimento all'articolazione dei finanziamenti, il contributo dei privati dovra' essere riportato all'importo offerto in sede di gara, e pari a 492,3 milioni di euro; le economie di competenza pubblica all'esito della gara potranno essere utilizzate per imprevisti, previa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ai fini di determinare le condizioni per una eventuale revoca del finanziamento all'esame, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, le finalita' di cui al comma 1 si intendono raggiunte se entro il 31 dicembre 2013: il Comune di Milano aggiornera' quadro economico e piano economico-finanziario dell'intera opera, confermando il contributo del soggetto privato per l'importo offerto in gara, pari a 492,3 milioni di euro; il Comune di Milano trasmettera' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione completo di tutti gli allegati e le voci di spesa, salvo quelle strettamente connesse a importi da determinarsi a valle della stipula del contratto di finanziamento; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di mancata ottemperanza di quanto sopra previsto emanera' un decreto di revoca del finanziamento all'esame; con riferimento alle modalita' di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, di cui all'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' verificare il rispetto del cronoprogramma, in particolare per la tratta EXPO, e, durante il periodo di gestione, monitorare l'attuazione della convenzione e relativi adempimenti contrattuali, anche in base a relazioni periodiche a cura del Comune di Milano; la stipula del contratto di finanziamento dovra' avvenire entro il 30 giugno 2014, fatti salvi comunque i termini contrattuali fra le parti ove piu' restrittivi; alla stipula del contratto di finanziamento, anche ai sensi del parere NARS n. 6/2013, il Comune di Milano dovra' trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la stesura definitiva dello schema di convenzione e del «PEF contrattuale», per le ulteriori verifiche di coerenza con quanto approvato dal Comitato con la presente delibera, nonche' i quadri economici definitivi e debitamente congruiti dell'opera. Qualora il Ministero riscontrasse discordanze non marginali tra i richiamati documenti e quelli oggetto di esame, dovra' sottoporli nuovamente a questo Comitato, previo parere del NARS.
Delibera: 1 Approvazione progetti. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.7, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo «Linea M4 della metropolitana di Milano - tratta Lorenteggio - Sforza/Policlinico»; 1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., sono approvate, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.7, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', le varianti al progetto definitivo della «Linea M4 della metropolitana di Milano - tratta Sforza/Policlinico - Linate», di cui alla precedente presa d'atto, e in particolare: le variazioni altimetriche e planimetriche del tracciato tra stazione di Linate e stazione Forlanini FS, con spostamento massimo di circa 45 m fra la stazione di Linate e il manufatto Forlanini 1, di circa 10 m fra i manufatti Forlanini 1 e Forlanini 3 e di circa 10 m fra le stazioni Forlanini Quartiere e Forlanini FS; le variazioni altimetriche del tracciato fra le stazioni Tricolore e Argonne; le modifiche alle stazioni di Linate, Forlanini Quartiere, Forlanini FS e Dateo; le modifiche dei manufatti asta di manovra Idroscalo, Idroscalo, Forlanini 1, Forlanini 3, Gatto, Sereni, Gozzi e Argonne; le modifiche al sistema antincendio. 1.3 Il complesso dei progetti definitivi di cui ai punti 1.1 e 1.2 costituisce il c.d. «progetto definitivo unificato» dell'intera linea M4 Lorenteggio-Linate di cui alla precedente presa d'atto, cui si applicano le citate prescrizioni e raccomandazioni di cui al punto 1.7. 1.4 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel c.d. «progetto definitivo unificato». E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 1.5 L'importo di 1.819,70 milioni di euro, comprensivo di IVA, di cui alla precedente presa d'atto, pari al costo aggiornato dell'intera opera riportato nel quadro economico del c.d. «progetto definitivo unificato», costituisce il limite di spesa dell'intervento. 1.6 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3, cui e' subordinata l'approvazione dei progetti, sono riportate nella 1^ parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.5. Le raccomandazioni, citate ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3, sono riportate nella 2^ parte del richiamato allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.7 Gli elaborati del c.d. «progetto definitivo unificato», in cui e' riportato il programma di risoluzione delle interferenze, sono indicati nella 1^ parte dell'allegato 2 alla presente delibera, di cui l'allegato stesso forma parte integrante, mentre gli elaborati del medesimo progetto in cui sono indicati gli immobili da espropriare sono riportati nella 2^ parte del predetto allegato 2. La realizzazione degli interventi mirati alla risoluzione delle interferenze non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.5. 2 Assegnazione finanziamenti. 2.1 E' autorizzato l'utilizzo dei finanziamenti di cui alle citate delibere n. 92/2007 (lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico) e n. 99/2009 (lotto 2 Sforza/Policlinico - Linate), per la copertura finanziaria del quadro economico del c.d. «progetto definitivo unificato» della «Linea M4 della Metropolitana di Milano», di cui al punto 1.3. 2.2 Per la copertura dei costi di investimento del c.d. «progetto definitivo unificato», di cui al punto 1.3, per la realizzazione dell'intera «Linea M4 della Metropolitana di Milano», e' disposta l'assegnazione definitiva del finanziamento di 172,20 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, gia' assegnato programmaticamente con la citata delibera n. 59/2013, con la seguente articolazione temporale:
Parte di provvedimento in formato grafico
e con le seguenti modalita' di utilizzo:
Parte di provvedimento in formato grafico
2.3 Ferma restando l'assegnazione del finanziamento di cui al precedente punto 2.2, l'effettiva erogazione dello stesso e' subordinata a una sentenza favorevole del Consiglio di Stato sul ricorso dell'Impresa Pizzarotti e C. S.p.A., per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva in favore del RTI Impregilo. 2.4 Tenuto conto che tutti i contributi dello Stato sono stati erogati al lordo dell'IVA per ridurre gli oneri finanziari, tali contributi annui dovranno essere nettizzati, nel periodo dal 2016 al 2020, della quota dell'IVA da rimborsare, per un importo complessivo di 82.061.568,26 euro, di cui:
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Tali somme resteranno disponibili sul relativo capitolo di bilancio per essere riprogrammate da questo Comitato per altra finalita' infrastrutturale. 2.5 I maggiori costi che dovessero derivare, anche per interferenze ed espropri, dalle prescrizioni di cui al citato parere espresso con nota 21 agosto 2013, n. 73743 del Ministero della difesa - Comando Logistico dell'Esercito e da eventuali prescrizioni contenute nel parere dei Vigili del fuoco a seguito della verifica del progetto rispetto alle nuove norme introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 da effettuare successivamente alla presente approvazione, dovranno trovare copertura nell'ambito del quadro economico del c.d. «progetto definitivo unificato», senza ulteriori incrementi del costo dell'opera di cui al precedente punto 1.5. 2.6 I maggiori costi che dovessero derivare per la risoluzione delle eventuali «problematiche dell'interferenza dell'opera con le matrici ambientali», cosi' come esposto nell'allegato 1 alla citata delibera di Giunta 19 luglio 2013, n. X/433 di cui alla precedente presa d'atto, dovranno trovare copertura nell'ambito della voce «bonifiche terreni» del quadro economico del c.d. «progetto definitivo unificato», senza ulteriori incrementi del costo dell'opera di cui al precedente punto 1.5. 2.7 Per le varianti al progetto definitivo della tratta Sforza/Policlinico - Linate, di cui al punto 1.2, eventuali oneri sopravvenuti per verifiche dell'interesse archeologico attuate ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006, dovranno trovare copertura nel quadro economico del c.d. «progetto definitivo unificato», senza ulteriori incrementi del costo dell'opera di cui al precedente punto 1.5, e non interferire col cronoprogramma dell'intervento. 2.8 Come da richiesta del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, in caso di mancata apertura all'esercizio entro il 30 aprile 2015 della «tratta EXPO» nella «configurazione di servizio ridotta EXPO» di cui alla precedente presa d'atto, non si procedera' all'erogazione della quota relativa alla sola «configurazione di servizio ridotta EXPO» dei contributi a carico dello Stato. 2.9 Le economie di competenza pubblica risultanti all'esito della gara, pari a 30,9 milioni di euro di cui 23,7 milioni di euro di competenza statale e 7,2 milioni di euro di competenza del Comune di Milano, potranno essere utilizzate per imprevisti, ulteriori rispetto a quelli gia' inclusi nell'attuale quadro economico del progetto di cui al punto 1.3, previa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2.10 Le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013 si intendono raggiunte se, entro il 31 dicembre 2013, il Comune di Milano: aggiornera' il quadro economico e il piano economico-finanziario dell'intera opera, tenuto conto di quanto riportato al punto 2.9, e confermando il contributo del soggetto privato per l'importo offerto in gara, pari a 492,3 milioni di euro; trasmettera' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione completo di tutti gli allegati e voci di spesa, salvo quelle strettamente connesse a importi da determinarsi alla stipula del contratto di finanziamento. 2.11 Ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di mancata ottemperanza di quanto previsto al precedente punto 2.10 entro il 31 dicembre 2013, emanera' un decreto di revoca del finanziamento di cui al punto 2.2. Le risorse revocate confluiranno nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013. 2.12 Entro il 31 gennaio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere a questo Comitato la valutazione di coerenza dello schema di convenzione di cui al punto 2.10 con le prescrizioni di questo Comitato e un'informativa sull'esito degli adempimenti di cui ai precedenti punti 2.10 e 2.11. 3. Schema di convenzione. 3.1 E' formulato parere favorevole in merito allo schema di convenzione specificato nella precedente presa d'atto, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni: gli articoli che prevedono voci di spesa devono essere, ove necessario, completati in coerenza con gli importi riportati nel PEF, dettagliando tutte le voci di spesa e distinguendo l'importo delle varie voci e i soggetti responsabili dell'espletamento delle relative attivita', in particolare quelle per alta vigilanza, prestazioni di supporto al RUP e direzione lavori; all'art. 3-B occorre disciplinare le conseguenze correlate all'ipotesi in cui il concessionario non provveda a esibire o integrare la procura del proprio Rappresentante; all'art. 5.8, in caso di adesione del concessionario, e' necessario far riferimento all'inclusione dell'opera nel progetto C.A.P.A.C.I., come specificato al successivo punto 4.10, e inserire l'obbligo per il concessionario stesso di applicare tutte le direttive che vengano emanate da questo Comitato in materia di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; all'art. 6 deve essere inserito il principio della verifica semestrale del DSCR e debbono essere disciplinate le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del valore del predetto indice; con riferimento all'art. 6.1 il Ministero di settore deve valutare la compatibilita' della deroga all'art. 156 del decreto legislativo n. 163/2006 con il dettato normativo e, nell'eventualita' di una valutazione negativa, promuoverne lo stralcio; occorre specificare le eventuali conseguenze correlate alle verifiche semestrali di cui all'art. 16, commi 2 e 3, posto che non e' chiaro il rapporto tra dette clausole e il disposto del successivo art. 47.2, che consente la revisione del PEF, su richiesta del concessionario, soltanto per cause non imputabili a quest'ultimo; l'art. 19 deve essere integrato tenendo in considerazione i finanziamenti recentemente disposti a favore dell'opera, tenuto conto della eventuale applicazione di interessi legali e moratori; all'art. 27.3 deve essere precisato che le spese relative alle attivita' ivi previste sono ricomprese negli importi complessivi di cui all'art. 5.4. all'art. 43.3 deve essere richiamato l'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e s.m.i. (legge finanziaria 2008) per i pertinenti contenuti in materia di Carte della qualita' dei servizi (Carta della mobilita') e previsto un obbligo di aggiornamento annuale di detta Carta; occorre inserire una clausola di refinancing che preveda la retrocessione parziale dei benefici economici derivanti da un eventuale rifinanziamento a favore del concedente; il Ministero di settore valutera' l'opportunita' di stralciare o meno la clausola di cui all'art. 52.6 secondo il quale - alla scadenza del termine previsto all'art. 52.5 - ai tre commissari viene comunque riconosciuto un compenso pari al 20 per cento di quello stabilito. 3.2 Il Comune di Milano trasmettera' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - prima della stipula del contratto di finanziamento, da effettuarsi entro il 30 giugno 2014, fatti salvi comunque i termini contrattuali fra le parti ove piu' restrittivi - la stesura definitiva dello schema di convenzione e del «PEF contrattuale», per le ulteriori verifiche di coerenza con quanto approvato dal Comitato con la presente delibera, nonche' i quadri economici definitivi e debitamente congruiti dell'opera. Qualora il suddetto Ministero riscontri discordanze di carattere non marginale tra i richiamati documenti e quelli attualmente oggetto di esame, dovra' sottoporli nuovamente a questo Comitato, previo parere del NARS, con indicazione puntuale degli eventuali scostamenti. Il Ministero dovra' comunque asseverare l'eleggibilita' degli eventuali ulteriori incrementi di costo e indicare la definitiva articolazione per fonti della copertura finanziaria dell'opera. 4. Disposizioni finali. 4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a trasmettere a questo Comitato l'autorizzazione paesaggistica (articolo n. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio») per gli ambiti sottoposti a tutela. 4.2 Per gli ambiti non sottoposti a tutela, il costo delle eventuali prescrizioni di cui alla citata nota 20 agosto 2013, n. 10831, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano a seguito dell'esame del progetto esecutivo, riguardanti le interferenze dell'opera con gli ambiti urbani di particolare sensibilita' paesaggistico-architettonica e con i beni monumentali direttamente interessati, nonche' specifici e puntuali monitoraggi strutturali su monumenti durante la realizzazione dell'opera, dovra' trovare copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del c.d. «progetto definitivo unificato», senza ulteriori incrementi del costo dell'opera di cui al precedente punto 1.5. 4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' riscontrare, trasmettendo a questo Comitato una specifica relazione, la richiesta del citato Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi circa lo studio di scelte progettuali alternative e maggiormente efficaci per la soluzione delle criticita' dell'opera legate alla sicurezza. 4.4 Il soggetto aggiudicatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, provvedera' a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: un documento che dimostri il rispetto del necessario livello di sicurezza dell'esercizio con treni in modalita' manuale alla velocita' commerciale di 30 Km/h e alla velocita' massima di 45 Km/h; un documento relativo alle modalita' di evacuazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto dell'allora Ministro dei trasporti 11 gennaio 1988, e uno specifico piano di emergenza condiviso con i Vigili del fuoco; un documento inerente la strategia di ventilazione nella diversa configurazione di esercizio e di emergenza. 4.5 La partecipazione della societa' concessionaria alla sperimentazione sul monitoraggio finanziario ai fini antimafia di cui alla delibera n. 45/2011 potra' essere posta a carico della voce per la piattaforma relativa al protocollo di legalita' indicata tra le somme a disposizione del quadro economico. 4.6 Le modalita' di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, sono le seguenti: ferme restando le disposizioni di cui al citato art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, alla data della stipula del contratto di finanziamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' verificare il rispetto del cronoprogramma dei lavori con opportune azioni di monitoraggio, attuate ai sensi della richiamata legge n. 443/2001 e della circolare dello stesso Ministero n. 189/2008. In ogni caso, il suddetto Ministero dovra' verificare il rispetto del cronoprogramma nel primo semestre del 2014, al fine di garantire l'apertura e il funzionamento della c.d. «tratta EXPO» nella «configurazione di servizio ridotta EXPO» entro il mese di aprile 2015; le ulteriori azioni di monitoraggio, cui sara' sottoposto l'avanzamento dei lavori e il relativo cronoprogramma di attivita', fino al termine della realizzazione dell'opera, saranno puntualmente identificate successivamente alla stipula del contratto di finanziamento. Relativamente al periodo di gestione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporra' a puntuale monitoraggio gli adempimenti che derivano dalla definizione dei corrispettivi erogati dal Comune di Milano in relazione alla articolazione dei rischi connessi all'attuazione dei rapporti contrattuali. Il Comune di Milano trasmettera' periodicamente al suddetto Ministero una relazione di monitoraggio sulla convenzione, sulla base di una tempistica concordata con lo stesso Ministero. 4.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il cd. «progetto definitivo unificato» di cui al punto 1.3. 4.8 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procedera' a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006. 4.9 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 4.10 Il Comune di Milano dovra' stipulare apposito protocollo di legalita' con la Prefettura competente - UTG e il concessionario, inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia approvate con la richiamata delibera n. 58/2011 e nel quale confermare, in caso di adesione della societa' concessionaria alla succitata sperimentazione sul monitoraggio finanziario ai fini antimafia, che i contratti, i relativi contratti di subappalto e subcontratti da stipulare, concernenti la filiera di impresa di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ricadono nell'ambito delle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del «progetto C.A.P.A.C.I.», senza che cio' comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nell'attuale quadro economico dell'opera. A tal fine, il Comune di Milano dovra' stipulare un protocollo operativo con il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE, CBI e concessionario per regolamentare le modalita' della suddetta sperimentazione secondo i criteri di massima esposti al punto 3.4 della delibera n. 45/2011 e le piu' puntuali indicazioni riportate nel «protocollo operativo» stipulato il 6 febbraio 2013 con riferimento al «progetto Pompei», del pari incluso nel «progetto C.A.P.A.C.I.». 4.11 Ai sensi della delibera n. 24/2004, i CUP assegnati all'opera dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 9 settembre 2013
Il vice Presidente: Saccomanni Il segretario delegato: Girlanda Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, foglio n. 1004
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| Allegato 1
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) Linea M4 della Metropolitana di Milano - Tratta Lorenteggio-Linate (CUP B81I06000000003, B41I07000120005)
Approvazione progetti, assegnazione definitiva finanziamento e parere sullo schema di convenzione Prescrizioni - Parte prima
1. Dovra' essere garantita l'osservanza delle prescrizioni gia' formulate nelle precedenti fasi progettuali per entrambe le tratte, da applicarsi alle successive fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio dell'opera. Sono riportate in corsivo alcune prescrizioni gia' contenute nelle precedenti delibere relative al lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico e al lotto 2 Sforza/Policlinico - Linate, evidenziate per la particolare rilevanza, e da riferire all'intera linea M4. 2. In merito al ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione della gara per la ricerca del socio privato di una societa' mista cui affidare la concessione e gestione della linea 4 della metropolitana di Milano, promosso dal secondo classificato e tuttora pendente in Consiglio di Stato, si evidenzia che il Soggetto Aggiudicatore ha dichiarato che le eventuali conseguenze dell'esito del suddetto ricorso avranno effetti tra le sole Parti del giudizio e risulteranno estranee al quadro economico dell'intervento. 3. In caso di mancata apertura all'esercizio della «tratta EXPO» entro il 30 aprile 2015, il Soggetto Aggiudicatore dovra' restituire la quota percentuale di contributi a carico dello Stato per la realizzazione della «tratta EXPO», rivalendosi sul Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della concessione attraverso l'escussione delle garanzie fidejussorie prodotte. 4. In relazione all'andamento altimetrico del tracciato della linea si osserva che la norma UNIFER 7836 prevede in linea generale che la pendenza non superi il 40 ‰ ed in ogni caso che la pendenza massima ammissibile, fuori dalle stazioni, deve essere fissata in funzione della velocita' commerciale, del tipo di materiale rotabile e dell'orografia del terreno; poiche', a seguito delle modifiche apportate nel progetto e' stato adottato un profilo a «corda molle», con i punti di massimo in corrispondenza delle stazioni e quelli di minimo nei manufatti si prescrive che in fase di progettazione esecutiva venga verificata la sussistenza della predetta condizione prevista dalla norma. 5. In alcune stazioni, ad esempio quelle della tratta centrale, il secondo percorso di sfollamento e' realizzato come uscita di sicurezza, normalmente non in esercizio, che trova sfogo direttamente al piano campagna mediante un'opportuna griglia a ribalta; tale soluzione non viene ritenuta condivisibile e va approfondita nello sviluppo del progetto esecutivo. 6. Si prescrive che in fase di progettazione esecutiva sia effettuata una ulteriore verifica ai fini antincendio per quanto attiene la Stazione Segneri, che, dalla verifica, ai sensi del D.M. 1988, presenta, in relazione all'affollamento totale, un numero di moduli di progetto (in n. di 8) leggermente inferiore al numero dei moduli necessari (in n. 8,08). 7. L'impianto antincendio prevede l'allestimento a titolo sperimentale in una sola stazione, del sistema WATER MIST; si prescrive di motivare la scelta di tale sperimentazione ed indicare le eventuali scelte progettuali in caso di esito positivo della stessa, con indicazione anche delle ripercussioni economiche. 8. In relazione all'alimentazione elettrica (terza rotaia) e' necessario prestare attenzione a non creare dei gap di terza rotaia come sulla Linea 5, con particolare attenzione alle deviate. 9. Il deposito di San Cristoforo dovra' avere un binario di prova sufficiente per la verifica dei rotabili e i binari dovranno avere una geometria tale da non creare usure particolari ai rotabili stessi (raccordi di curvatura limitata). 10. Dovranno essere affrontati approfondimenti progettuali circa i sistemi di monitoraggio e di prevenzione e protezione da eventuali danni, per vibrazioni o cedimenti, ai beni monumentali soprastanti previsti dall'intervento. 11. Per i seguenti ambiti sottoposti a tutela: a) ambito del Parco Agricolo Sud Milano (Parco delle Cave), istituito con Deliberazione di Giunta Regionale 7/818 del 3 agosto 2000; b) Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito situato tra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese nel comune di Milano, Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 1994, con disciplina di gestione del provvedimento; c) Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi della citta' di Milano, Deliberazione di Giunta Regionale 8/11108 del 27 gennaio 2010, con disciplina di gestione del provvedimento; d) Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree di Porta Ticinese, parco delle Basiliche, piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio, Deliberazione di Giunta Regionale 8/7309 del 19 maggio 2008, con disciplina dl gestione del provvedimento; e) Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Francesco Sforza e Largo Richini, Deliberazione di Giunta Regionale 8/10567 del 30 novembre 2011, con disciplina di gestione del provvedimento; f) Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali Majno e Bianca Maria Savoja a Milano, decreto ministeriale 9 maggio 1963; g) Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi della citta' di Milano, Deliberazione di Giunta Regionale 8/11108 del 27 gennaio 2010, oon disciplina di gestione del provvedimento; h) ambito della fascia di rispetto del fiume Lambro; ambito del Parco Agricolo Sud Milano (parco Forlanini), istituito con Deliberazione di Giunta Regionale 7/818 del 3 agosto 2000; in generale per tutti gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio») o ope legis (art. 142 del «Codice»), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi e' soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato Codice. Tale autorizzazione e' provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia. 12. Per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, che individua tutto il territorio regionale come di valenza paesistica, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici devono essere sottoposti ad esame di impatto paesistico, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 11045 dell'8 novembre 2002. 13. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere prodotti idonei elaborati che individuino le preesistenze di carattere monumentale tutelate in corrispondenza del tracciato, delle stazioni e dei manufatti in previsione, al fine di verificare le possibili interferenze e il carattere di prossimita' tra i manufatti esistenti e nuovi per un eventuale adeguamento e/o miglioramento del progetto. 14. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere prodotti idonei elaborati progettuali finalizzati a verificare le possibili interferenze con gli ambiti interessati dai provvedimenti di tutela paesaggistica esistenti lungo il percorso della metropolitana, con adeguate rappresentazioni grafiche del tracciato in rapporto alle perimetrazioni dei suddetti provvedimenti. 15. In fase di progettazione esecutiva la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano formulera' le necessarie prescrizioni riguardanti le varie interferenze dell'opera (volumi esterni, scale, griglie, segnaletica, ecc...) con gli ambiti urbani di particolare sensibilita' sotto il profilo paesaggistico e architettonico e con i beni monumentali direttamente interessati. In tale occasione verranno indicati anche quei monumenti direttamente lambiti dal percorso progettato, che dovranno essere oggetto di specifici e puntuali monitoraggi strutturali per tutta la fase realizzativi della struttura. Gli eventuali oneri dovranno trovare copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto. 16. In fase di realizzazione, in relazione alle evidenze che emergeranno dagli approfondimenti relativi alle verifiche di interferenza con le preesistenze di carattere monumentale, dovranno essere monitorati gli effetti delle lavorazioni eseguite in termini di cedimenti strutturali e lesioni da vibrazioni sui manufatti preesistenti circostanti o soprastanti le aree di intervento. Con riferimento alle soglie di analisi previste negli elaborati specifici, misure di prevenzione e protezione ed eventuale revisione delle operazioni in corso, adeguate ai problemi riscontrati, dovranno essere messe in atto gia' nella fase di «attenzione», a salvaguardia della totale conservazione dei manufatti di interesse culturale rilevati. 17. Con riferimento alla cantierizzazione, la progettazione esecutiva dovra' analiticamente documentare: a) i sistemi di protezione del contesto paesaggistico di riferimento, in termini di visuale e percezione del contesto (soprattutto in relazione alle preesistenze di tipo rurale nelle aree del Parco delle Cave, quali Cascina di Mezzo, Mulino Bruciato, Cascinetta, Roggia Borromeo e Roggia Bordone); b) il ripristino delle aree interessate dai cantieri, soprattutto per quanto riguarda il campo base San Cristoforo, dove deve essere garantita la rinaturalizzazione delle aree (rete irrigua minore, tracciati poderali e aree a verde/agricole); a tale fine deve essere limitata il piu' possibile l'impermeabilizzazione del suolo, evitando pavimentazioni e rivestimenti stradali in materiali artificiali (asfalto, cemento, etc.) a favore di soluzioni reversibili (sterrato, verde armato, calcestre, terra battuta, etc.). 18. Con riferimento alle operazioni di smontaggio e ricovero del monumento «colonna del Verziere», in fase esecutiva dovra' essere presentato alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia il progetto di intervento, redatto da un restauratore di Beni Culturali qualificato (ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»), che dovra' contenere anche la fase di smontaggio e ricollocazione in sede del monumento. 19. Entro 90 giorni dall'inizio dei lavori, il Soggetto Aggiudicatore dovra' relazionare in merito all'affidamento della Direzione Lavori. All'interno del gruppo di Direzione Lavori dovra' essere inserito un restauratore qualificato per gestire e monitorare tutte le fasi di smontaggio, ricovero e conservazione del monumento «colonna del Verziere». 20. Con riferimento all'area Deposito e' necessario ristudiare la giacitura dell'impianto per renderlo maggiormente coerente con gli orientamenti piu' o meno recenti dell'intorno, sia edificato sia agricolo e dovra' essere integrata, in fase esecutiva, la documentazione paesaggistica con ulteriori simulazioni fotografiche, anche a scala piu' ravvicinata. 21. Con riferimento alle risultanze in elevato della realizzazione delle stazioni della metropolitana e dei manufatti connessi, la documentazione progettuale dovra' essere integrata con la documentazione paesaggistica richiesta dalla normativa (similmente a quanto gia' prodotto per l'area compresa nel Parco Agricolo Sud Milano) per quanto riguarda: i. stazione S Cristoforo e manufatto Ronchetto, compresi nel perimetro del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 dicembre 1994 «Vincolo paesistico su ambito tra Naviglio Grande e Naviglio Pavese»; ii. stazione Parco Solari, compresa nel perimetro della Deliberazione di Giunta Regionale del 27 gennaio 2010 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi di Milano»; iii. manufatto Ticinese e stazione Vetra, compresi nel perimetro della Deliberazione di Giunta Regionale del 19 maggio 2008 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree di Porta Ticinese, Parco delle Basiliche, Piazza Vetra ed ex Conca del Naviglio»; iv. stazione Sforza-Policlinico compresa nel perimetro della Deliberazione di Giunta Regionale del 30 novembre 2009 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Francesco Sforza e Largo Richini»; v. stazioni Tricolore, Dateo, Susa e Argonne e manufatti Indipendenza, Gozzi, Argonne, compresi nel perimetro della Deliberazione di Giunta Regionale del 27 gennaio 2010 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree verdi di Milano». 22. Per le stazioni Parco Solari, Vetra, Tricolore, Dateo e Susa, in fase esecutiva dovranno essere prodotti elaborati grafici di comparazione, che illustrino il rapporto tra preesistenze arboree rimosse e ripiantumazione prevista. 23. Nelle stazioni previste in centro storico - soprattutto se in area vincolata paesaggisticamente - le strutture di copertura almeno per gli accessi con scale mobili e/o scale pedonali, dovranno essere ripensate, in termini di tipologia di manufatto, materiali e dimensioni, anche in coerenza con le uscite gia' esistenti (laddove concomitanti) delle linee metropolitane gia' realizzate, e dove possibile eliminate. 24. Con riferimento alla passerella della stazione S. Cristoforo, dovra' essere valutata la possibilita' di utilizzare una impronta stilistica che avvicini il manufatto a quelli previsti nei progetti sul Naviglio Grande inseriti nel programma EXPO 2015. 25. Con riferimento alle sistemazioni esterne, particolare attenzione dovra' essere posta alla organizzazione globale delle aree, che devono presentarsi organiche ed organizzate in tutti gli elementi che le compongono. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere riviste le disposizioni e le collocazioni delle griglie di aerazione, che devono risultare il piu' possibile omogenee e raggruppate nelle giaciute e nelle dimensioni e dovranno essere evitate collocazioni episodiche o in frammentazione di aree verdi. 26. Nelle aree in cui i sondaggi hanno evidenziato la presenza di un deposito archeologico, lavori di realizzazione delle stazioni dovranno essere preceduti da indagini archeologiche stratigrafiche, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 27. Tutte le lavorazioni dell'opera, che comportino modificazioni dello stato attuale di suolo e sottosuolo, dovranno essere eseguite, fino al raggiungimento del terreno sterile, con l'assistenza di operatori archeologi allo scavo meccanico; qualora durante la suddetta attivita' si evidenziasse un deposito archeologico, dovra' essere condotto uno scavo archeologico, secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 28. Dovra' essere verificato il posizionamento del manufatto previsto all'angolo tra piazza Resistenza Partigiana e via Cesare Correnti, in relazione a eventuali interferenze con le consistenti strutture della c.d. Pusterla dei Fabbri, documentate durante le indagini preliminari. 29. Le attivita' di scavo archeologico ed assistenza archeologica dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 42/2004, e materialmente effettuate da ditta specializzata in ricerche archeologiche su siti pluristratificati di eta' storica, con formale incarico e ad onere dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del medesimo decreto e dell'art. 96 del d.lgs. n. 163/2006. 30. Si prescrive di pervenire, in tempi stretti, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 96 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, dell'Accordo per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per la realizzazione della Linea Metropolitana 4, tra Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e Comune di Milano, al fine di disciplinare le forme di collaborazione e di coordinamento tra gli Enti per agevolare le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, comprese le strategie da adoperarsi nell'eventualita' in cui si evidenziasse la presenza di consistenti strutture archeologiche, non documentate dai sondaggi preliminari ed interferenti con l'opera, per una loro opportuna valorizzazione. Gli eventuali oneri dovranno trovare copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto. 31. Dovra' essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art 22 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovra' essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio. 32. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV. 33. Dovranno essere rispettate le disposizioni introdotte dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri. 34. Dovranno essere rispettate le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. 35. Per la risoluzione dell'interferenza tra la Linea M4 ed il Circolo Logistico Sportivo della I Regione Aerea dovranno essere realizzati i seguenti interventi: smontaggio e arretramento cancello «con fregio» e realizzazione nuovo percorso ingresso pedonale, comprese opere edili e realizzazione muratura in cls con relativa iscrizione; fornitura e posa in opera di nuovo cancello scorrevole per ingresso area parcheggio, compreso smontaggio e spostamento sbarre; realizzazione cavidotti per nuove linee elettriche per motori cancelli, telecamere compresi opere murarie di realizzazione plinti e trave nonche' demolizione cordoli, aiuole, muretti in cls; potatura n. 47 alberi altezza 16-23 m per rendere fruibile l'area quale parcheggio veicoli; piantumatura di un numero di alberi (previsti n. 6) della stessa tipologia e dimensioni di quelli espiantati/abbattuti; segnaletica orizzontale per parcheggi «prima fase»; pali per illuminazione pubblica con morsettiera e portello in alluminio comprensivo di trasporto di installazione e bloccaggio del palo nel basamento lunghezza 4 m n. 24; lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo chiaro ad alta efficienza e lunga durata da 250 W n. 24; reattori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione 250 W n. 24; cavi e linee per collegamenti elettrici illuminazione stradale; sostituzione delle tettoie in eternit dei due manufatti posizionati all'interno del parcheggio (30 mq circa); sverniciatura e riverniciatura di opere in metallo per 700 mq circa; recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 × 50 mm, ancorati a pali di sostegno prefabbricati in cemento armato vibrato, comprese legature, controventature, blocchetti di fondazione in calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato 200 m circa; opere idrauliche per permettere alle acque di prima pioggia di essere immesse al collettore comunale comprensive di tubazioni, pozzetti carrabili, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte; disoleatore/depuratore biologico con filtro percolatore per trattamento di depurazione acque reflue superficiali di dimensioni idonee per l'immissione delle stesse nel collettore comunale; cunette stradali per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, in conglomerato vibro compresso 450 m circa; scarifica pavimentazione stradale strati di usura, binder e base (8200 mq circa); conglomerato bituminoso base (8200 mq circa) per uno spessore di cm 10; conglomerato bituminoso usura (8200 mq circa) per uno spessore di circa cm 5; conglomerato bituminoso binder (8200 mq circa) per uno spessore di circa cm 6; bitumata di ancoraggio (8200 mq circa); cordonata stradale in cls per delimitare le piante (500 m circa); segnaletica orizzontale «finale» per parcheggi come illustrato nella tavola; trasporto a discarica di tutti i materiali di risulta; segnaletica verticale; fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza sulla totalita' delle aree, comprese opere accessorie; operazioni catastali a cura di professionista abilitato per rilievo e frazionamento catastale del lotto destinato alla dismissione definitiva. 36. Si prescrive di effettuare una dettagliata analisi dell'impatto delle opere sugli immobili costituenti il complesso di San Vittore, contenente gli eventuali interventi di consolidamento in fondazione ed in elevazione che si rendano necessari per evitare l'aggravarsi dei fenomeni di dissesto gia' presenti e l'insorgere di ulteriori analoghi fenomeni sulle strutture ancora integre. 37. Per quanto riguarda l'attraversamento del fiume Olona Ramo Darsena, la realizzazione delle opere e' subordinata all'ottenimento della concessione di occupazione del demanio idrico, e le opere relative a stazioni, manufatti in genere, pozzi di aerazione ecc. dovranno rispettare una distanza di almeno m 10,00 dall'attuale sedime idraulico del corso d'acqua. 38. Nella redazione del progetto esecutivo dovranno essere approfondite le questioni relative agli aspetti idraulici e idrogeologici in relazione alle variazioni provocate dal regime delle falde e dei subalvei dei corsi d'acqua interessati - anche con impiego di sistemi di monitoraggio ante e post operam - nonche' la cantierizzazione dei lavori in esame. Il progetto esecutivo di ogni opera di attraversamento e/o interconnessione con il reticolo principale di competenza dell'AIPO, dovra' essere trasmesso all'AIPO stessa per le opportune verifiche. 39. Per quanto concerne gli scarichi di acque reflue e gli scarichi di acque di prima pioggia originati dai cantieri, questi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia (d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., R.R. n. 3, del 24 marzo 2006 e R.R. n. 4, del 24 marzo 2006). Qualora il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche interferisca con la zona di rispetto delle captazioni destinate ad uso idropotabile, la progettazione dovra' essere conforme alle disposizioni normative vigenti in materia (art. 94, d.lgs. n. 152/06 e DGR 10 aprile 2003, n. 7/12693). 40. Sulle aree attualmente permeabili che verranno occupate dai cantieri, al termine dei lavori dovranno essere ripristinate e/o implementate le funzioni di permeabilita' e fertilita' iniziali. 41. Dovra' essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto, utilizzando per il materiale sfuso mezzi di grande capacita' per ridurre il numero di veicoli in circolazione. In uscita dal cantiere dovra' essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi, per evitare dispersioni polverose lungo i percorsi stradali; la velocita' sulle piste di cantiere dovra' essere limitata a 30 km/h. 42. Per contenere la polverosita', si dovra' provvedere alla periodica bagnatura dell'area e delle strade di cantiere (per le piste andra' valutata l'opportunita' di un adeguato consolidamento mediante pavimentazione o copertura verde); cemento ed altri materiali di cantiere allo stadio solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati con trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri, in grado di garantire valori di emissione di JOmg/Nmc; i filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell'efficienza; i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili. 43. Il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, dovra' essere protetto da barriere, umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s e i lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento mediante copertura con stuoie/teli o misure simili; nel trattamento del materiale, i processi meccanici dovranno prevedere l'agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale e movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocita' di uscita e contenitori di raccolta chiusi; eventuali tramogge o nastri di trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche dovranno essere opportunamente dotati di carter. 44. Dovra' essere prevista l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggi, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di filtri a tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi. 45. Dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione calore con caratteristiche tali da ottenere le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera; ove possibile, saranno impiegati apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico); le macchine con motore diesel andranno possibilmente alimentate con carburante a basso tenore di zolfo (> 50 ppm); per lavori ad alta produzione di polveri e per le lavorazioni meccaniche dei materiali (molatura, smerigliatura ecc.) andranno adottate idonee misure di riduzione (bagnatura, captazione, ecc). 46. L'impianto di betonaggio dovra' essere provvisto di schermature e accorgimenti per contenere le emissioni diffuse delle polveri. Le fasi di produzione e stoccaggio di calcestruzzo ed il carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento con filtro a tessuto; punti di emissione a breve distanza (> 50 m) da aperture dei locali abitabili dovranno, se possibile, avere altezza maggiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta; per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti si dovra' procedere ad umidificare, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; dovranno essere previsti la copertura dei nastri trasportatori e abbattimento a umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico anche mediante l'adozione di sistemi spray. 47. Al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, si dovra' fare uso di pannelli o schermi mobili di barriere antipolvere nel delimitare le aree di cantiere. 48. Per evitare e ridurre l'emissione di polveri, le operazioni di carico-scarico non potranno essere eseguite a livello stradale; pertanto si dovra' dotare i pozzi d'attacco delle gallerie a foro cieco di una piattaforma mobile in grado di trasportare, con movimento verticale, i mezzi (autocarri, autobetoniere, pompe per calcestruzzo, ecc..) sino al fondo del pozzo, dove avverranno tutte le operazioni di carico e scarico dei materiali (ferro, calcestruzzo, ecc..) degli automezzi. 49. In relazione all'impatto acustico, dovranno essere attentamente valutati gli esiti delle prove vibrazionali a gallerie realizzate, da effettuare prima della posa dell'armamento, al fine di avere, sulla base di stime piu' accurate, indicazioni ed adeguati margini di intervento nella scelta delle soluzioni costruttive da adottare nelle situazioni piu' critiche per minimizzare il rischio di dover intervenire con mitigazioni ad opera realizzata. 50. Per quanto riguarda l'impatto acustico in fase di realizzazione, anche se le attivita' di cantiere, in quanto attivita' temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995 sono autorizzabili in deroga ai limiti di rumore, e' opportuno operare anche in questa fase per contenere il disagio della popolazione esposta. A tal fine andranno individuate le situazioni maggiormente critiche, in ragione della sensibilita' dei recettori e della loro prossimita' alle aree dei cantieri e si dovra': predisporre rilevazioni fonometriche in corso d'opera che consentano di valutare i livelli di rumore in corrispondenza dei recettori piu' esposti; adottare, compatibilmente con le attivita' da svolgere, misure organizzative/gestionali e, se necessario, schermature provvisorie per contenere i livelli di rumore in corrispondenza dei recettori, in funzione della loro sensibilita'; limitare al minimo necessario lavorazioni notturne che possano recare disturbo a recettori sensibili e residenziali. A tal fine, nella concessione delle deroghe per attivita' rumorose temporanee di cantieri occorrera' tenere conto della previsione dei lavori su doppio turno giornaliero per 6 giorni alla settimana, onde preservare le ore notturne (20,00-22,00; 06,00-08,00) e le prime ore del sabato; analoghe attenzioni dovranno essere garantite nell'organizzazione dei cantieri; utilizzare macchinari con le caratteristiche di insonorizzazione prescritte dalla normativa vigente. 51. Dovra' essere prodotto un programma di manutenzione finalizzato a garantire che le vibrazioni immesse dal sistema armamento veicolo si mantengano nel tempo contenute entro livelli tali da non determinare disturbo agli occupanti degli edifici. 52. Dovra' essere valutata l'opportunita' di rivestimenti interni fonoassorbenti dei condotti, onde contenere le immissioni delle aperture in superficie. 53. Dovra' essere prodotta una relazione sulle possibili soluzioni mitigative tecnicamente ed economicamente adottabili ad opera realizzata, nel caso in cui il monitoraggio post-operam evidenziasse situazioni di disturbo alle persone. 54. La scelta delle modalita' e delle localizzazioni delle misure di rumore post operam dovra' tener conto della specifica situazione della linea e dei recettori e dovra' essere sottoposta ad ARPA per le verifiche di adeguatezza. La relazione sulle misure effettuate post operam dovra' riportare i livelli di rumore rilevati, la valutazione rispetto alla conformita' ai limiti e l'indicazione degli eventuali interventi di' mitigazione che fossero necessari per il rispetto dei limiti di rumore. 55. In fase di cantiere dovra' essere attuato un monitoraggio del rumore in corso d'opera che tenga conto, nella individuazione dei punti e delle modalita' delle misure, della sensibilita' dei recettori e dei tempi della esecuzione delle attivita' particolarmente rumorose. Sulla base anche delle informazioni del monitoraggio in corso d'opera, dovranno essere adottate le opportune misure gestionali ed eventualmente di schermatura provvisoria, compatibilmente con l'esecuzione delle attivita' di cantiere, per contenere il disturbo ai recettori. L'attivita' durante il periodo di riferimento notturno dovra' essere limitata alle sole operazioni sotterranee, sempre subordinate alla valutazione degli impatti, prevedendo tutte le attivita' di carico e scarico dei materiali in periodo di riferimento diurno. 56. Dovranno essere individuate e monitorate in corso d'opera le situazioni di possibile criticita' per il disturbo agli occupanti gli edifici, tenendo conto della sensibilita' dei recettori e dei tempi delle attivita' potenzialmente particolarmente disturbanti. 57. Dovranno essere previste rilevazioni fonometriche post operam dei livelli di rumore ai recettori prodotti dalla prese d'aria e dagli impianti di ventilazione, con particolare riferimento alle situazioni potenzialmente piu' critiche per la vicinanza di ricettori. L'individuazione dei punti e delle modalita' per i rilievi fonometrici post operam dovra' essere sottoposta alla valutazione di ARPA e del Comune di Milano. Dovra' essere prodotta e inviata ad ARPA una relazione sull'esito dei rilievi fonometrici, riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformita' ai limiti, l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione che risultassero, a seguito delle misure, necessari e dei tempi della loro attuazione. 58. Ai fini della mitigazione dell'impatto vibrazionale, dovra' essere completata la valutazione dell'efficacia delle misure costruttive prima della posa dell'armamento, mediante una stima previsionale piu' accurata e un'analisi dei risultati di opportune rilevazioni da effettuarsi dopo la realizzazione delle gallerie. Questo per consentirne l'efficace dimensionamento. 59. Prima dell'entrata in esercizio della linea, dovra' essere predisposto il programma di monitoraggio post operam delle vibrazioni, secondo specifiche modalita' da concordarsi con ARPA. Si ravvisa l'utilita' che tale programma di monitoraggio post operam sia definito nel dettaglio utilizzando anche l'informazione ottenuta dai rilievi di vibrazioni previsti dopo la realizzazione delle gallerie e prima della posa dell'armamento per la verifica delle modellizzazioni previsionali dei livelli di vibrazioni. 60. Dovra' essere predisposta ed inviata ad ARPA, al termine del monitoraggio, una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di vibrazioni rilevati e le valutazioni circa la compatibilita' di questi con la sensibilita' dei recettori. 61. Nella prevista fase di verifica delle previsioni modellistiche prima della posa dell'armamento, le misure di vibrazioni e l'analisi dei dati, da riportare in apposita relazione, dovranno considerare anche i parametri relativi alla percezione. L'armamento dovra' essere dimensionato efficacemente per il contenimento delle vibrazioni al di sotto della soglia di percezione. 62. Il soggetto attuatore dovra' assicurare, chiunque sia il gestore della linea, uno standard di manutenzione di qualita' sufficientemente elevato per evitare che fenomeni di degrado e usura comportino incrementi dei livelli di vibrazioni che provochino disturbo. 63. Dovra' essere assicurata, in fase di esercizio post operam, la conformita' ai limiti di rumore con riferimento, per quanto applicabili, al D.P.R. n. 459/98 ed al D.P.C.M. 14 novembre 1997. 64. L'armamento dovra' essere efficacemente dimensionato per il contenimento della vibrazioni al di sotto della soglia di percezione e, specificatamente per i recettori particolarmente sensibili, in modo che le vibrazioni non interferiscano con la fruizione dell'ambiente e lo svolgimento delle attivita' in esso previste. 65. Dovra' essere data adeguata informazione circa durata e collocazione temporale delle attivita' di cantiere alla popolazione interessata, in particolare di quelle maggiormente impattanti dal punto di vista del disturbo da rumore e vibrazioni. 66. Dovra' essere effettuato un monitoraggio acustico e delle vibrazioni in corso d'opera, in particolare in concomitanza con le attivita' di cantiere potenzialmente piu' impattanti per il disturbo alla popolazione, con localizzazioni e modalita' delle misure da sottoporre alla valutazione di ARPA e del Comune. 67. Dovranno essere effettuate prove vibrazionali a gallerie realizzate e prima della posa dell'armamento, al fine di avere, sulla base di stime piu' accurate delle vibrazioni, indicazioni ed adeguati margini di intervento nella scelta delle soluzioni costruttive da adottare nelle situazioni piu' critiche per minimizzare il rischio di dover intervenire con mitigazioni ad opera realizzata. 68. Compatibilmente con le attivita' di cantiere dovranno essere adottate misure gestionali e di mitigazione temporanea finalizzate a ridurre il disturbo in particolare presso i recettori maggiormente impattati, anche in ragione della loro sensibilita'. 69. Dovra' essere definito un sistema di gestione delle lamentele della cittadinanza per rumore e vibrazioni legate all'attivita' di cantiere, ponendo particolare attenzione alla celerita' della risposta, alla rapidita' e consistenza delle rilevazioni che fosse necessario effettuare per verificare oggettivamente quanto segnalato, alla tempestivita' dell'attuazione delle misure di mitigazione che fossero necessarie, sulla scorta delle rilevazioni effettuate, per contenere l'impatto ai recettori in termini accettabili, in ragione anche della specifica sensibilita' dei medesimi. 70. La direzione lavori ed i responsabili del cantiere dovranno farsi carico di istruire adeguatamente le maestranze sui comportamenti da tenere al fine di evitare inutili generazioni di rumori e di verificare che le indicazioni date a tal proposito siano correttamente attuate. 71. Dovra' essere effettuato un monitoraggio acustico post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore ed alla individuazione e dimensionamento delle eventuali misure di mitigazione che a tal fine risultassero necessarie. Localizzazione e modalita' delle misure di rumore dovranno essere sottoposte ad ARPA ed al Comune, al fine della valutazione di adeguatezza. Il monitoraggio acustico post operam dovra' porre attenzione anche alle situazioni potenzialmente critiche, in particolare per il periodo di riferimento notturno, dovute ai manufatti di ventilazione, in particolare per i casi in cui le aperture siano prossime agli edifici. Al termine del monitoraggio acustico post operam dovra' essere prodotta e trasmessa ad ARPA ed al Comune una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformita' ai limiti e l'indicazione degli ulteriori eventuali interventi di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessari, nonche' dei tempi della loro attuazione. 72. Dovra' essere effettuato un monitoraggio post operam delle vibrazioni con particolare attenzione alle situazioni potenzialmente piu' critiche per la vicinanza e sensibilita' dei recettori. Al termine del monitoraggio post operam delle vibrazioni dovra' essere prodotta e trasmessa ad ARPA ed al Comune una relazione sugli esiti del monitoraggio, riportante i livelli di vibrazioni rilevati, la valutazione circa il disturbo alle persone e l'interferenza con le attivita' sensibili, oltre all'indicazione degli ulteriori eventuali interventi di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessari, nonche' dei tempi della loro attuazione. 73. Si prescrive di elaborare, in fase di progettazione esecutiva, uno specifico approfondimento con analisi puntuali relativo all'impatto delle opere sugli immobili interessati dalla Linea. In particolare, visti gli esistenti vincoli storico-culturali e la particolarita' delle vicende belliche del 1943, nonche' la presenza di strutture straordinarie come il bunker antiaereo posto all'interno del parco della Prefettura, si prescrive che la fase di indagine esecutiva venga dettagliata per le opere e gli apprestamenti cautelativi con riferimento ai corpi di fabbrica di seguito elencati: C.so Monforte 33, 35 (fg. 393 mapp. 194, 195, 196) sede della Prefettura; Via Vivaio 1 (fg. 393 mapp. 198, 199, 200, 202) sede amministrativa della Provincia di Milano; Viale Piceno 60, (fg. 394 mapp. 2, 4) sede degli uffici della Provincia di Milano. 74. Con riferimento alla cantierizzazione, questa risulta interferente con la viabilita' provinciale, in quanto negli elaborati riguardanti la cantierizzazione e' indicato che il materiale di scavo verra' allontanato dal cantiere (posto all'interno dell'aeroporto di Linate) attraverso un nastro trasportatore che, scavalcando la strada provinciale «15 bis», depositera' il materiale in un'area di deposito temporaneo. L'autorizzazione a installare e a esercire il nastro in scavalco aereo della strada provinciale dovra' essere richiesta dal Comune di Milano al competente «settore gestione rete stradale» della Provincia, presentando un progetto che individui gli accorgimenti tecnici posti a garanzia del fatto che venga assolutamente esclusa l'eventualita' di caduta di materiale sulla sottostante strada. 75. Relativamente all'area interessata dalla realizzazione del deposito e ubicata nel Parco Agricolo Sud Milano, tra la roggia Carleschina e la via Buccinasco, ai confini della cintura urbana, si prescrive quanto segue: con riferimento al deposito-officina di San Cristoforo, dovra' prevedersi, quale misura compensativa, la realizzazione di una o piu' superfici boscate e/o la realizzazione di un'area da destinarsi ad uso agricolo (qualora disponibile) della dimensione complessiva pari a quella del deposito previsto (circa 12,5 ha), da localizzarsi nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, prioritariamente negli ambiti territoriali interessati dalle opere; in alternativa potra' essere prevista una misura compensativa articolata nella realizzazione di superfici boscate e sistemi verdi, di adeguata valenza ecologica per il Parco, la cui quantificazione economica dovra' essere equivalente all'attuazione a prescrizione formulata in prima battuta e recepita dal CIPE; la progettazione e la realizzazione delle opere compensative nonche' il reperimento delle aree, saranno a carico degli operatori; le modalita' di intervento previste in relazione agli interventi di tipo agro-forestale e naturalistico dovranno essere preventivamente concordate con il Parco Agricolo Sud Milano in sede di progettazione esecutiva; nei territori del Parco Agricolo Sud Milano dovranno essere messe a dimora unicamente essenze autoctone di cui agli Allegati 1 e 2 alla disposizione dirigenziale n. 1455/2010 del 9 febbraio 2010 «Modifica dell'elenco floristico delle specie arboree e arbustive autoctone e individuazione delle principali formazioni vegetali arboree, arbustive ed eliofitiche del territorio del Parco Agricolo Sud Milano»; in relazione al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione del campo base San Cristoforo, dovra' prevedersi la realizzazione di formazioni arboree longitudinali lungo il perimetro dell'area occupata, finalizzate alla ricostruzione degli elementi compositivi della trama del paesaggio agrario. 76. Il sistema di drenaggio delle gallerie deve essere costituito da canalette, ricavate nel solettone di regolamento dell'armamento, che fanno confluire le acque in pozzetti distanti 25 m e collegati da una tubazione dorsale per il convogliamento alle vasche di aggottamento. Per le gallerie TBM di grande diametro deve essere studiata una soluzione che risolva in modo efficace e appropriato l'integrazione fra rete di drenaggio della galleria, banchina di servizio e riempimento del solettone di fondo, nonche' agevoli le operazioni di pulizia e manutenzione della galleria, i cui mezzi e attrezzature si intendono compresi nel costo generale dell'opera. Tale soluzione deve essere validata dal Gestore del servizio. 77. Deve essere mantenuta la volumetria delle vasche di aggottamento pari a circa 200 m3 al fine di garantire adeguati margini per possibili imprevisti (ad esempio per infiltrazioni dalla falda, per allagamenti dovuti a guasti agli impianti idrici o per eventi meteorologici eccezionali con allagamento della sede stradale). 78. Ove possibile deve essere modificata la conformazione dei manufatti intermedi affinche' il pozzo di calaggio materiali V.V.F. non interferisca con la via di fuga dei passeggeri e la posizione dell'alaggio non comporti la caduta di acqua piovana all'interno della stessa via di fuga. 79. Dovra' essere utilizzata l'acqua di falda per il condizionamento delle stazioni laddove sia possibile conferirla nei corsi d'acqua esistenti (rogge) con sufficiente portata. La rinuncia al condizionamento ad acqua di falda deve essere limitata solo alle stazioni per cui sia motivata l'impossibilita' di procedere diversamente. 80. Tutti gli interventi di viabilita' provvisoria che si rendessero necessari, anche alla luce della metodologia realizzativi adottata nelle stazioni a cielo aperto lungo viale Lorenteggio e nella stazione Dateo in corso Plebisciti, sono ritenuti compresi nel costo generale dell'opera. 81. Si dovra' prevedere una cantierizzazione della stazione San Cristoforo che non precluda il percorso ciclo-pedonale, facente parte della Via d'Acqua Darsena-Expo, lungo l'Alzaia del Naviglio Grande, di cui si prevede la riqualificazione sull'attuale sede entro Expo 2015. 82. In merito alla tipologia delle barriere antirumore adottate nei cantieri, qualora le misurazioni effettuate durante il monitoraggio in corso d'opera siano superiori ai risultati ottenuti dallo studio previsionale di impatto acustico, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti senza che cio' comporti un aumento del costo generale dell'opera. 83. Per cio' che concerne il Piano di Gestione Ambientale, occorre esplicitare le strategie atte ad accertare che quanto affermato nella documentazione progettuale sia effettivamente e efficacemente realizzato Nello specifico occorre che, come minimo, sia definito: a) Una figura di responsabile di riferimento che sia incaricato dell'attuazione di quanto previsto e che attui le verifiche periodiche, con il dettaglio delle responsabilita' e delle attivita'; b) Un piano di audits nel rispetto delle normative di Quality Management, chiarendo la frequenza, i contenuti, i partecipanti e la struttura dei report; e) Un programma di formazione per gli addetti al cantiere, in modo da creare una cultura diffusa finalizzata alla limitazione del disturbo; d) Le modalita' di gestione delle emergenze/anomalie. Il Piano di Gestione Ambientale revisionato dovra' essere emesso contestualmente all'emissione dei primi elaborati da Progetto Esecutivo delle opere comprese fra il deposito (incluso) e la stazione Forlanini FS (inclusa). 84. Deve essere garantita la salvaguardia del tracciato della fossa interna soppressa lungo la cerchia del Naviglio. 85. Il manufatto S. Calimero deve avere funzione anche di uscita di sicurezza, in quanto unico manufatto intertratta per la tratta Santa Sofia-Sforza Policlinico. 86. Nella stazione De Amicis, la posizione del gruppo scale da piano mezzanino a piano campagna lato via Cesare Correnti deve consentire il mantenimento di una corsia veicolare con senso di marcia verso Sud tra via Correnti e l'incrocio con via De Amicis. La corsia e' necessaria per svincolare il traffico privato, in uscita dalla cerchia dei Navigli, dalla sede tranviaria posta sulla direttrice verso Corso Genova che non puo' essere penalizzata dalla presenza di veicoli privati. Inoltre, la collocazione di suddetta scala deve essere allineata ai fili stradali e non deve interferire con i ritrovamenti archeologici e con lo scatolare del canale interrato Vetra. 87. Dovra' essere rivista la soluzione progettuale dell'accesso pedonale nord della stazione Forlanini Quartiere, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale (vedi allegato 1 al documento «Approvazione progetto definitivo. Prescrizioni e raccomandazioni del Comune di Milano»). 88. Per i manufatti che presentano una sagoma ricadente in un'area verde o di prevedibile piantumazione (come ad esempio i manufatti Tirana, Lorenteggio 124, Lorenteggio 44, Lorenteggio 25, San Vittore, Indipendenza, Gozzi, Argonne) la ricopertura di terreno soprastante deve essere pari almeno a 2.50 m. 89. Le sistemazioni superficiali e le opere a verde lungo l'asse Concordia - Indipendenza-Plebisciti - Argonne dovranno considerare i limiti di intervento del progetto posto a base di gara. In particolare, per le opere a verde, lungo corso Plebisciti dovra' essere individuata, in sede di progettazione esecutiva, una specie arborea conforme a quanto previsto dal progetto di gara. 90. Qualora gli approfondimenti progettuali relativi alla verifica del funzionamento dei camini per l'effetto pistone nelle stazioni profonde della tratta centrale (la cui geometria non sembra sufficientemente lineare per garantire un funzionamento ottimale) dessero esito negativo, le modifiche funzionali dei manufatti non dovranno comportare un aumento del costo generale dell'opera. 91. In merito al sistema di ventilazione di galleria e di stazione, si prescrive quanto segue: in sede di progetto esecutivo dovra' essere sviluppato uno studio monodimensionale dettagliato dell'intera linea che analizzi tutti i possibili scenari d'incendio mostrando strategie e prestazioni previste per il sistema di ventilazione; gli scenari d'incendio all'interno dei cosiddetti cameroni devono essere oggetto di ulteriori studi fluidodinamici al fine di dimostrare il confinamento dei fumi entro qualche decina di metri dall'incendio, purche' comunque il superamento della velocita' critica sia ottenuto fino alla potenza di 15 MW; la strategia di ventilazione cosiddetta «avanzata» (a velocita' variabile e ad attivazione ritardata) potra' essere presentata e sottoposta all'approvazione della Commissione di Sicurezza una volta che sara' stata dimostrata la completa funzionalita' del sistema operante con le strategie di ventilazione prescritte a base di gara. 92. Lo studio dei tempi di evacuazione dei treni fermi in galleria dovra' essere rielaborato. 93. La soluzione adottata per i BUS di campo che collegano le unita' remotizzate di stazione e di galleria (manufatti tecnologici) ai PLC di coordinamento ventilazione e antincendio deve poter essere approvata dalla Commissione di Sicurezza. Gli eventuali adeguamenti richiesti agli impianti non devono comportare oneri aggiuntivi. 94. Deve essere garantita una vita utile di almeno 30 anni per le scale mobili di stazione sia interne sia esterne. Per queste ultime, anche se dotate di copertura, in ragione delle condizioni ambientali piu' severe a cui sono sottoposte, e' opportuno che il traliccio sia sottoposto a zincatura a caldo. In ogni caso il costruttore dovra' farsi carico di eventuali interventi di sostituzione del traliccio qualora si verificassero, nell'arco del periodo di concessione, dei precoci segnali di deterioramento o di significativa ossidazione. 95. L'area dedicata al rimessaggio dei 42 treni su 14 binari deve essere interamente protetta da una copertura attrezzata con i necessari impianti antincendio e di illuminazione. 96. Si prescrive di verificare la possibilita' di dotare di ascensore l'interscambio Sant'Ambrogio fra la linea 2 e la linea 4. 97. Si prescrive di prevedere per la stazione Sforza Policlinico, un collegamento diretto con l'Ospedale Policlinico, il cui gruppo scale e ascensore dovranno essere ubicati nel marciapiede prospiciente lo stesso in uno spazio da ricavare nell'area del Policlinico. 98. Alcune soluzioni progettuali relative alle sistemazioni superficiali non collimano con le scelte dell'Amministrazione comunale. Il Costruttore quindi, nel redigere il progetto esecutivo, deve recepire le indicazioni del Concedente fermo restando le necessarie verifiche tecnico economiche disciplinate dai documenti contrattuali. 99. Occorre realizzare una nuova viabilita' che, a partire dall'intersezione tra le vie Merula, Tre Castelli e Valpolicella, prosegua in fregio alla rampa di uscita dal sottosuolo della linea metropolitana M4 e ripieghi verso l'esistente via Merula in parte lungo il sedime in cui si prevede possa essere realizzata la strada «Buccinasco-Faenza». Durante Expo 2015 e fino a realizzazione del suddetto bypass e' necessario mantenere la continuita' di via Merula. 100. Deve essere consentito l'attraversamento pedonale di viale Forlanini tra via Bellosio e via Barigozzi mediante semaforo provvisorio a chiamata durante le fasi di costruzione della stazione Q.re Forlanini. 101. Si prescrive di aggiornare il documento «Piano di utilizzo del materiale da scavo - Tratta Lorenteggio - Linate» (elaborato di progetto 08855C), in relazione ai seguenti aspetti: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta dal Legale rappresentante della persona giuridica proponente l'opera che attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, d.m. 10 agosto 2012, n. 161 (art. 5, comma 2, dm. 10 agosto 2012, n. 161); b) definizione della durata di validita' del Piano di utilizzo (art. 5, comma 6, del d.m. 10 agosto 2012, n. 161); c) indicazione dei tempi di deposito nei siti indicati di deposito intermedio (allegato 5, punto 5, del d.m. 10 agosto 2012, n. 161); d) indicazione dei siti di utilizzo del materiale da scavo correlata alla provenienza dai vari siti di produzione e all'indicazione dei volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie (allegato 5, punto 2, del d.m. 10 agosto 2012, n. 161); e) individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra il sito di produzione, l'eventuale area di deposito intermedio, e i siti di utilizzo e l'indicazione delle modalita' di trasporto previste (allegato 5, punto 6, del d.m. 10 agosto 2012, n. 161); f) descrizione delle metodiche analitiche utilizzate e dei relativi limiti di quantificazione (allegato 5, punto 5.4, del d.m. 10 agosto 2012, n. 161). g) comunicazione della suddivisione delle quantita' per il riutilizzo interno tra col. A e col. B (Tabella 1, allegato 5 al Titolo V parte quarta del d.lgs. n. 152/2006); h) acquisizione della documentazione attestante la conformita' del materiale da riutilizzare rispetto alla destinazione d'uso dei siti di destino scelti; in particolare, per gli impianti produttivi occorre attestare la possibilita' e la capacita' di trattare terreni tra col. A e col. B. Nel caso di riutilizzo del materiale con stabilizzazione a calce, occorrera' fornire preventivamente una relazione specifica; i) effettuazione, prima dell'esecuzione degli scavi, delle analisi delle acque sotterranee, come descritto nell'all. 2 del d.m. n. 161/2012, dato che gli scavi stessi interesseranno porzioni sature di terreno; j) specificazione dei siti con destinazione commerciale/industriale, per i quali i rinterri possano essere fatti con terreni con concentrazioni comprese tra col. A e B; k) attestazione con tabella della corrispondenza tra i quantitativi di terra e i metri lineari di galleria scavata, sia con riferimento alla galleria scudata di diametro maggiore, sia con riferimento di diametro minore, ai fini del rispetto della normativa di legge (allegato 8 del d.lgs. n. 161/2012) in merito al campionamento in corso d'opera del materiale scavato di galleria. 102. Si prescrive che in fase di progettazione esecutiva venga concordata con i settori comunali competenti la progettazione delle piste ciclabili secondo quanto indicato dalle norme di riferimento. 103. Si prescrive di coordinare i progetti di sistemazione superficiale con gli altri progetti in fase di adozione/realizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Nello specifico, dovranno essere assicurati i seguenti interventi: Via Molino delle Armi piazza Vetra: si prescrive l'inserimento di un attraversamento ciclopedonale in sicurezza per garantire la continuita' fra le due aree del parco delle Basiliche per assicurare continuita' protetta a un itinerario ciclabile portante previsto da via Col Moschin - parco Basiliche - Vetra - Olmetto Missori; Santa Sofia Porta Romana: occorre realizzare un attraversamento ciclabile protetto fra corso di Porta Romana lato centro e via San Calimero con corrispondente arretramento della linea di arresto sulla via Santa Sofia; Stazione aeroporto Linate: la sistemazione superficiale non ricomprende il sistema di trasporto pubblico, si ritengono necessari 6 stalli di capolinea; e' necessario prevedere la realizzazione di una fermata autobus in ingresso all'aeroporto in direzione della strada Rivoltana per agevolare l'accessibilita' alla metropolitana dai Comuni di Peschiera Borromeo e Segrate; Stazione Forlanini: occorre salvaguardare la fermata bus esistente; e' necessario posizionare una fermata bus in via Facchinetti in direzione Tre ponti e prevedere, in direzione quartiere Forlanini viale Forlanini, la salvaguardia, in sicurezza, di una fermata bus; Stazione Argonne: si prescrive di prolungare il marciapiede angolo via Argonne via Marciano a fianco della scala realizzando un musone in modo tale da posizionare una fermata bus; e' necessario, dall'altro lato, spostare di qualche metro la stazione di biciclette in modo tale da consentire la realizzazione di una fermata bus; Stazione Susa: in funzione dell'utenza pedonale non si ritiene adeguata la dimensione del marciapiede in corrispondenza delle scale di uscita della metropolitana; occorre spostare la fermata bus esistente lato nord e prevedere la realizzazione di una fermata bus al fine di migliorare l'interscambio con il trasporto pubblico locale di superficie in viale Romagna. Stazione Dateo: in corrispondenza dell'interscambio con il Passante Ferroviario occorre verificare il calibro e la sagomatura del corridoio al fine di agevolare il flusso pedonale e aumentarne la sicurezza; Stazione dei Mille: al fine di migliorare l'interscambio con il sistema di trasporto pubblico di superficie e' necessario procedere con una modifica dei sensi di marcia, che potrebbero comportare modifiche alle sistemazioni superficiali; Stazione San Babila: occorre mantenere gli stalli bus in direzione corso Europa il piu' possibile vicino alle scale della metropolitana; Stazione De Amicis: e' necessario arretrare la posizione della scala in via Camminadella al fine di avere spazio adeguato per i pedoni; Stazione Washington: non si ritiene adeguata la dimensione del marciapiede in corrispondenza delle scale di uscita della metropolitana, in funzione dell'utenza pedonale; Stazione Frattini: al fine di migliorare l'interscambio con i mezzi di superficie occorre rivedere la collocazione delle uscite compresa quella al centro dell'anello a verde e prevedere ulteriori fermate bus; occorre, inoltre, ridurre le dimensioni del marciapiede previsto nell'anello centrale della rotatoria in quanto poco fruibile; Stazione Gelsomini: e' necessario ridurre i percorsi veicolari a favore degli attraversamenti pedonali in quanto la rampa pedonale di uscita non ha spazi adeguati e sufficienti per i pedoni. 104. In sede di progettazione esecutiva dovra' essere effettuato l'adeguamento delle sistemazioni superficiali in termini di fruibilita' pedonale, viabilita' e sicurezza in conformita' a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Tali sistemazioni dovranno integrarsi ed armonizzarsi con il contesto cittadino e con le scelte e previsioni dell'Amministrazione in tema di mobilita' sostenibile. In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo si forniscono le seguenti prescrizioni: Stazione Indipendenza: occorre rivalutare la chiusura viaria come prevista dal vigente PGTU; Stazione Tricolore: posizionare degli scivoli di dimensione adeguata in corrispondenza dell'area pedonale; Stazione Santa Sofia: studiare l'attraversamento in corso Italia; Stazione Molino delle Armi: mettere in sicurezza l'attraversamento ciclopedonale tra Via Vetra e il Parco delle Basiliche; rivedere la posizione degli stalli per biciclette e della stazione di bike sharing marginalizzandoli al fine di salvaguardare l'area monumentale e pedonale; Stazione Parco Solari: rivedere la sistemazione superficiale conformandola alle previsioni dello studio sulla sistemazioni delle aree 30 Tortona Solari in fase di progettazione da parte dell'Amministrazione comunale; Stazione Foppa: realizzare un musone per migliorare la sicurezza e accessibilita'; Tolstoj Lorenteggio: eliminare la possibilita' di inversione del senso di marcia veicolare su via Lorenteggio al fine di aumentare la sicurezza ciclistica e pedonale; Parcheggio «Borgogna»/interferenza stazione San Babila: la sistemazione del soprassuolo, in fase di sviluppo della progettazione esecutiva, dovra' tenere conto dei contenuti del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato in via Borgogna previsto in un accordo transattivo approvato con deliberazione di Giunta n. 2668 del 21 dicembre 2012. 105. Per quanto riguarda le sistemazioni superficiali: occorre ripristinare la situazione esistente, laddove l'area sia stata oggetto di recente riqualificazione; occorre verificare e recepire, in modo coordinato, i criteri progettuali delle sistemazioni superficiali elaborati e/o recentemente realizzati dall'Amministrazione Comunale; le opere di demolizione dovranno essere condotte con cura al fine del riutilizzo dei cordoni, delle pavimentazioni, degli arredi, dell'impianto di illuminazione, per una loro ricollocazione; per le rimanenti aree, per le quali sono previsti scavi a cielo aperto, e' opportuno che le sistemazioni superficiali non si discostino eccessivamente dallo stato di fatto. 106. Deve essere approfondita in sede di progettazione esecutiva la problematica delle due aree di ex cava colmata denominate Cava di Ronchetto e Cava Tre Castelli, ubicate rispettivamente presso il deposito S. Cristoforo e a circa 100 m in direzione nord est, tra il deposito e l'inizio del tratto in sotterraneo. La problematica deve essere correttamente considerata nella progettazione delle opere civili (in particolare per gli aspetti geotecnici), nel sistema di gestione ambientale, nei piani di utilizzo delle terre da scavo, nei piani della sicurezza, oltre che, naturalmente, in un'apposita progettazione di opere di bonifica/messa in sicurezza secondo la specifica disciplina normativa (d.lgs. n. 152/06, parte IV, titolo V). 107. La realizzazione dell'opera non deve comportare interclusione delle aree agricole non interessate dall'intervento e deve consentire il mantenimento e la salvaguardia della continuita' dei percorsi interpoderali, del reticolo idrico minore e dei canali d'irrigazione esistenti. 108. Dovra' essere redatta apposita relazione tecnica con la quale si accerti l'esclusione di fenomeni di abbagliamento prodotti dalle coperture, a tutela delle operazioni di decollo e avvicinamento degli aeromobili allo scalo di Linate. 109. Dovranno essere posti in essere i necessari accorgimenti a tutela del microclima dell'aerostazione passeggeri in prossimita' del collegamento con l'area della stazione metropolitana. 110. Dovra' essere garantito il rispetto di tutte le procedure di sicurezza specifiche dell'ambito aeroportuale (navigazione aerea, security aeroportuale, ecc.). 111. Si prescrive che vengano perfezionati gli atti di concessione delle aree oggetto di intervento nell'ambito della aerostazione di Linate. 112. L'esecuzione di scavi in prossimita' dei cavi degli elettrodotti TERNA dovra' essere eseguita a mano, evitando di intaccare le strutture di protezione; al termine dei lavori le opere realizzate dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla Norma CEI 11-17- ed. agosto 1992, recante le istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, le verifiche e l'esercizio delle linee elettriche A.T. in cavo. 113. Si prescrive che le interferenze con gli impianti di Snam Rete Gas S.p.A. vengano regolamentate mediante una apposita e specifica convenzione tra il soggetto aggiudicatore e Snam Rete Gas. Detta convenzione dovra' esaustivamente determinare le modalita' dei lavori da eseguire con specifiche tempistiche e certezza dei costi. 114. Si prescrive che le interferenze con gli impianti di Telecom Italia vengano regolamentate mediante una apposita e specifica convenzione tra il soggetto aggiudicatore e Telecom Italia. Detta convenzione dovra' esaustivamente determinare le modalita' dei lavori da eseguire con specifiche tempistiche e certezza dei costi. 115. Dovranno essere garantite razionali e irrinunciabili condizioni di funzionalita' ed integrita' degli impianti di comunicazione telefonica, da considerarsi sia in fase di organizzazione dei cantieri che ad opere ultimate, laddove la rete telefonica debba essere necessariamente adeguata alla coesistenza con le opere eseguite anche al di fuori delle pertinenze squisitamente stradali. I lavori di spostamento dei cavi TLC dovranno garantire la continuita' del servizio e l'esercibilita' degli stessi. 116. La soluzione delle interferenze con le reti esistenti di S.I.I. della Citta' di Milano gestito da Metropolitana Milanese S.I.I., dovra' garantire la funzionalita' delle stesse e rispettare gli standard del S.I.I. quanto a dimensioni e caratteristiche dei materiali; il dettaglio delle risoluzioni dovra' essere definito con i tecnici delle due aree (Acquedotto e Acque Reflue) e tradotto in un progetto esecutivo. Gli oneri relativi alla risoluzione delle interferenze saranno a carico dell'intervento. 117. In fase di progettazione esecutiva Metropolitana Milanese S.p.A. formulera' le eventuali prescrizioni volte al mantenimento del servizio acquedottistico e fognario (anche attraverso opportuni by-pass e/o opere provvisorie per garantire la corretta funzionalita' dello stesso durante le lavorazioni) e alla definizione delle caratteristiche geometriche e materiche delle nuove tubazioni e dei nuovi condotti di progetto delle quote altimetriche e delle pendenze previste per le nuove tratte delle sezioni delle tubazioni e dei condotti (con la verifica delle distanze dai manufatti di M4 e dagli altri sotto-servizi). Sara' inoltre richiesta la verifica dei nodi critici, la puntuale definizione dei pezzi speciali (valvolame, idranti, ecc.) la descrizione costruttiva (dimensioni e tipologie) delle camerette e dei manufatti di ispezione. Gli eventuali oneri dovranno trovare copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto. 118. Durante la fase di realizzazione delle gallerie/stazioni di M4, ogni interferenza con le linee metropolitane M1, M2 e M3 dovra' essere monitorata con un sistema a mire ottiche con segnalazioni in tempo reale da installarsi presso le sale operative delle linee in esercizio. 119. Si prescrive che le interferenze con la Tangenziale di Milano vengano regolate mediante una apposita e specifica convenzione tra il soggetto aggiudicatore e la Societa' Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Raccomandazioni - Parte seconda
1. Per quanto concerne l'ottimizzazione e il miglioramento della fruizione della linea metropolitana, si raccomanda quanto di seguito descritto: cambiare la denominazione delle stazioni che trovano interscambio con la rete dei servizi ferroviari, introducendo il suffisso FS: San Cristoforo FS invece di San Cristoforo e Dateo FS invece di Dateo; introdurre nel sistema segnaletico della linea M4 gli opportuni accorgimenti e modifiche affinche' il sistema sia coordinato con quello delle altre 3 linee della metropolitana (pittogrammi, frecce, logotipi, indicazioni multilingue ecc.) e del sistema ferroviario suburbano; prevedere che le pareti e le superfici verticali delle fermate M4 possano essere destinate ad ospitare un adeguato numero di bacheche e altri elementi per l'informazione al pubblico (mappe e schemi di rete, orari e avvisi ai viaggiatori, tariffe ecc.); posizionare i monitor, le bacheche e gli altri elementi per l'informazione al pubblico in apposite «isole informative» localizzate in prossimita' delle zone tornelli, servizi, al fine di concentrare in pochi punti tutti i servizi ai viaggiatori; studiare una soluzione alternativa, eventualmente sfruttando del tutto o in parte il sottopasso esistente, in quanto consentirebbe un percorso piu' diretto e breve tra stazione ferroviaria e metropolitana, limitando la passerella al sovrappasso del Naviglio Grande in corrispondenza della Stazione di San Cristoforo, poiche' la soluzione progettuale elaborata non sembra poter soddisfare in maniera ottimale le condizioni di interscambio tra i due sistemi di trasporto. 2. Si raccomanda, in fase di realizzazione delle reti tecnologiche a servizio dell'intervento, l'impiego di cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, cosi' come previsto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 40, comma 1. 3. In merito ai possibili siti di destinazione dei materiali da scavo prodotti che non verranno riutilizzati nell'ambito dell'opera stessa, si raccomanda di verificare le informazioni relative ai siti di cava indicati per le due tratte inserendo i corretti riferimenti tecnico/amministrativi di cui al vigente Piano Cave della Provincia di Milano approvato con D.C.R. n. VIII/166 del 16 maggio 2006. 4. Si raccomanda, ai fini dell'ammissibilita' dei rifiuti in discarica, di effettuare, preventivamente, un'analisi ai fini della classificazione dei rifiuti stessi. 5. Con riferimento al piano di gestione dei rifiuti, si raccomanda di aggiornare i riferimenti normativi (D.M. 10 agosto 2012, n. 161). 6. Non essendo ancora entrato in vigore il Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (Sistri), fino alla sua effettiva operativita', dovra' essere rispettato quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, con particolare riferimento ai registri di carico/scarico ed al formulario di identificazione. 7. In relazione al sito in Via Lorenteggio (area sovrastante la galleria del tratto compreso tra le Staz. Frattini e Tolstoj), si raccomanda di verificare l'applicabilita' dell'iter previsto dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/06. 8. Con riferimento all'infrastruttura e all'interscambio della stessa con le linee di trasporto pubblico locale su gomma, si raccomanda di: verificare l'opportunita' di non avere doppie linee di tornelleria negli interscambi con le altre linee metropolitane, in analogia a quanto presente sull'attuale rete; verificare l'opportunita' di predisporre nella stazione Sforza - Policlinico un collegamento pedonale sotterraneo meccanizzato con la stazione M3 Crocetta; verificare, in considerazione della mancanza di un corrispondenza con la direttrice tranviaria lungo via Larga - p.za Fontana - c.so di Porta Vittoria, in corrispondenza di Largo Augusto, la possibile predisposizione di una fermata aggiuntiva da realizzarsi in tempi successivi, anche al servizio degli importanti poli attrattivi dell'intorno; verificare l'opportunita' di predispone una fermata, in corrispondenza del deposito, da realizzarsi successivamente, al servizio di Buccinasco e di Corsica; realizzare, in corrispondenza della stazione ferroviaria e della nuova M4 di San Cristoforo, in via Ludovico il Moro, una fermata di carico/scarico in carreggiata direzione Corsico, analogamente a quanto gia' previsto in direzione Milano centro; valutare l'opportunita' di individuare un'area limitrofa alla fermata San Cristoforo dove creare due stalli di sosta atti a consentire il capolinea dei servizi, attualmente attestati al capolinea di Romolo M2; valutare la possibilita' di realizzare due stalli per la sosta dei bus della Linea 2402, in vista di un possibile prolungamento della stessa dall'attuale assestamento di San Felice a Linate. 9. In merito alla nuova stazione M4 Dateo, si raccomanda di verificare, in sede di progettazione esecutiva, la fattibilita' di un'uscita diretta verso il Polo Uffici provinciali, secondo una delle soluzioni individuate dalla Provincia relative alla connessione tra la stazione M4 di Piazzale Dateo e la sede Istituzionale della Provincia di Milano di viale Piceno, 60. 10. Al fine di consolidare l'immagine coordinata della Citta' di Milano, si raccomanda di utilizzare esclusivamente materiali ed elementi di arredo gia' adottati e/o in essere nell'ambito del territorio urbano/cittadino. 11. Per quando riguarda gli aspetti legati alle modifiche del sistema di trasporto pubblico nella fasi di cantiere si richiama quanto concordato nei tavoli tecnici svolti nella fase di progettazione richiedendo, in fase esecutiva, una particolare attenzione al monitoraggio dei percorsi modificati e deviati al fine di ridurre l'impatto inevitabile sull'utenza. 12. Si raccomanda che nei nodi di interscambio con le altre linee della rete metropolitana siano ridotti i perditempo all'utenza derivanti dalla introduzione di tornelli in ingresso e uscita dalle diverse linee di trasporto. 13. In corrispondenza della Stazione S. Ambrogio si raccomanda di salvaguardare la eventuale possibilita' di realizzazione di un binario di raccordo tra la linea M4 e la linea M2 in caso di necessita'. 14. Per gli aspetti legati alle sistemazioni superficiali, in relazione al sistema di trasporto pubblico, si raccomanda di: Stazione Dateo: prevedere la possibilita' di attestare una linea bus in piazzale Dateo in corrispondenza della carreggiata compresa tra le vie Uberti/Poma; Stazione Susa: prevedere il ripristino della funzionalita' dell'area di capolinea di Piazzale Susa per l'attestamento di una linea bus; Stazione S. Ambrogio: prevedere la possibilita' di inserire un numero di scale mobili adeguato al carico di utenza in funzione dell'attrattivita' del sito; Largo Augusto: prevedere la riqualificazione dello spazio attualmente destinato a capolinea dei bus adeguandolo alle esigenze dell'amministrazione, realizzando comunque una fermata di bus. 15. Al fine di migliorare l'accessibilita' pedonale e fornire una alternativa concreta, pratica e sicura ai pedoni, in corrispondenza a strade con notevoli volumi di traffico veicolare, si ritiene opportuno effettuare approfondimenti relativi alla possibilita' di realizzazione ulteriori scale fisse e/o mobili, in modo da costituire una molteplicita' effettiva di accessi limitando in tal modo il volume dei pedoni che impegna le intersezioni in superficie, oltre che indurre maggiore sicurezza e vantaggio negli spostamenti degli utenti con difficolta' motorie. 16. In merito ai parcheggi «Dateo Nord» «Dateo Sud»/interferenza stazione DATEO, in considerazione del differente andamento del tracciato in corrispondenza di piazzale Dateo, rispetto a quanto precedentemente comunicato e recepito nelle fasi di sviluppo dei progetti dei parcheggi interrati ivi realizzati, dovra' essere verificata la minima quota di approfondimento dei manufatti della linea rispetto alla massima quota delle strutture dei parcheggi realizzati. 17. In merito alla stazione San Cristoforo si raccomanda: che venga garantita una migliore integrazione intermodale fra le due stazioni Ferroviaria e Metropolitana e TPL di superficie, mediante una connessione ciclo-pedonale diretta in sottosuolo, atta a collegare le due banchine mediante l'adeguamento del sottopasso esistente, evitando percorsi dallo sviluppo eccessivo e contorto, che obbligano gli utenti a risalite e ridiscese innaturali, e adottando soluzioni progettuali idonee a garantire anche la percezione di sicurezza; che l'accesso dal lato sud sia realizzato in modo piu' coerente con i caratteri storico-ambientali dell'ambito del Naviglio Grande e con quelli futuri del Parco Lineare, modificando la soluzione proposta di un unico manufatto a ponte con una soluzione di scavalco del Naviglio Grande coerente con quelle gia' adottate; altresi' cercando una relazione progettuale che armonizzi la funzione di interscambio con il progetto del parco. 18. In relazione alle interferenze superficiali con le alberature si raccomanda di verificare la possibilita' di trapianto oppure collocazione di nuove essenze. 19. Si raccomanda di approfondire in fase di progetto esecutivo gli aspetti mitigatori che riguardano le attivita' commerciali nei pressi dei cantieri della linea. 20. Con particolare riferimento al sistema di percorsi ciclabili della citta' si evidenziano le seguenti raccomandazioni: Stazione Segneri: prevedere la salvaguardia per la possibile realizzazione di piste ciclabili monodirezionali a margine carreggiata in previsione di un itinerario portante radiale esterno San Cristoforo-San Gitniniano-San Siro; Via Lorenteggio: studiare le modalita' di messa in sicurezza della mobilita' ciclistica; Piazzale Frattini: prevedere l'inserimento di un anello di rotazione ciclistico antiorario con corsia da cm 180 utili; San Protaso al Lorenteggio: la cappellini e' antichissima e conserva preziosi affreschi, fra cui una fra le prime rappresentazioni di Santa Caterina da Siena. I lavori di scavo appaiono molto vicino all'insigne monumento: sarebbe opportuno utilizzare peculiari attenzioni ed eventualmente allontanare il piu' possibile il cantiere; Via San Vittore - piazza S. Ambrogio: valutare la possibilita' di rimuovere le rotaie; Cerchia dei Navigli (da Carducci a Monforte): nella definizione della sistemazione superficiale tenere in considerazione le scelte dell'amministrazione comunale in relazione alla possibile riduzione della mobilita' privata a favore della mobilita' dolce (ciclopedonale); Corso Genova - De Amicis: rendere la pista ciclabile progettata bidirezionale; Corso Italia - Santa Sofia: assicurare la continuita' del percorso ciclabile; Stazione Forlanini FS: allargare a mt 4 il passaggio fra via Ardigo' e via Mezzofanti affinche' possa avere uso ciclopedonale. 21. Si raccomanda che il Soggetto Aggiudicatore e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della concessione, per quanto di competenza, agevolino il piu' possibile la celere realizzazione del nuovo cavo L 14 progettato da TERNA, in modo da evitare la realizzazione della variante al vecchio elettrodotto e le relative problematiche tecniche ed economiche. 22. Si raccomanda di limitare l'occupazione degli spazi commerciali di proprieta' ATM all'interno delle Stazioni. 23. Si raccomanda di valutare se, lungo tutto il percorso della tratta metropolitana linea M4, sia possibile la posa di un cavo ottico da utilizzare per future esigenze di espletamento di servizi di telecomunicazione anche e per conto del Servizio Pubblico della RAI Radiotelevisione Italiana.
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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