Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2014 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. 52
Testo del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9
1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
(( b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il cui accertamento e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosita' sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali".
1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche";
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza".
1-ter. I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorita' giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali e' stata accertata la persistente pericolosita' sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalita' e la transitorieta' del prosieguo del ricovero.
1-quater. Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo. ))

2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche' tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e' tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
(( 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal fine l'organismo di coordinamento si raccorda con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette iniziative. ))
3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, (( per i medesimi anni, )) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3-ter. Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. Il completamento del processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto
dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti
accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e
13 ottobre 2011, secondo le modalita' previste dal citato
decreto e dai successivi accordi e' disciplinato ai sensi
dei commi seguenti.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche
con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle
strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza
esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei
soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti
provenienti, di norma, dal territorio regionale di
ubicazione delle medesime.
4. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici
giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite
esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
di essere socialmente pericolose devono essere senza
indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale. Il giudice dispone nei
confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via
provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,
salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che
ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure
adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il
cui accertamento e' effettuato sulla base delle qualita'
soggettive della persona e senza tenere conto delle
condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero
4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il
magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non
costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di
pericolosita' sociale la sola mancanza di programmi
terapeutici individuali. Il giudice dispone nei confronti
dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di
sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali
risulta che ogni altra misura diversa non e' idonea ad
assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua
pericolosita' sociale. Allo stesso modo provvede il
magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
in deroga alle disposizioni vigenti relative al
contenimento della spesa di personale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere
personale qualificato da dedicare anche ai percorsi
terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del presente articolo, limitatamente alla
realizzazione e riconversione delle strutture, e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse,
in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. Il
programma, oltre agli interventi strutturali, prevede
attivita' volte progressivamente a incrementare la
realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e
impegni precisi per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte
le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria
abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della
pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il
diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a
favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o
all'assegnazione a casa di cura e custodia. A tal fine le
regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla
formazione, organizzano corsi di formazione per gli
operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla
organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014,
le regioni possono modificare i programmi presentati in
precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei
dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero
complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture
sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture
pubbliche. All'erogazione delle risorse si provvede per
stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome
di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede,
quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando
quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20
della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni
di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di
euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma
6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo
di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione
del presente articolo.
8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo costituisce adempimento ai fini della
verifica del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della
salute e il Ministro della giustizia comunicano alle
competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione
dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in
particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del
conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento
sociale.
9. Nel caso di mancata presentazione del programma di
cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero
di mancato rispetto del termine di completamento del
predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
120 della Costituzione e nel rispetto dell' articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via
sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto
previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta
procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nomina
commissario la stessa persona per tutte le regioni per le
quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la
destinazione dei beni immobili degli ex ospedali
psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le
regioni ove gli stessi sono ubicati.
- Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice
penale:
"Art. 133. Gravita' del reato: valutazione agli effetti
della pena.
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato
nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della
gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto,
dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo.".
Si riporta il testo dell'articolo 679 del codice di
procedura penale:
"Art. 679. Misure di sicurezza.
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla
confisca e' stata, fuori dei casi previsti nell'articolo
312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata
successivamente, il magistrato di sorveglianza, su
richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se
l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i
provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la
dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato.
Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni
questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione
di tendenza a delinquere.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla
esecuzione delle misure di sicurezza personali.".
- Si riporta il testo dell'articolo 278 del codice di
procedura penale:
"Art. 278. Determinazione della pena agli effetti
dell'applicazione delle misure.
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del
reato, fatta eccezione della circostanza aggravante
prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e
della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4
del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.".
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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