Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 febbraio 2014 |
Determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010; Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modificato dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa; Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettivita' di prossimita', lo sgravio contributivo e' riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti; Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello; Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione; Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 e 27 dicembre 2012 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello; Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati; Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della menzionata legge n. 247 del 2007, come modificato dall'art. 4, comma 28, della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttivita', della qualita', della redditivita', dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificita' di tutte le imprese del settore; Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007; Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, la lettera c), l'art. 15, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per effetto dei quali, per l'anno di competenza 2013, lo stanziamento in misura pari a 650 milioni di euro e' stato interamente destinato ad altre finalita'; Visto il citato art. 1, comma 249, della legge n. 228 del 2012, che, per l'anno 2014, ha ridotto di 43 milioni di euro il Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della menzionata legge n. 247 del 2007; Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello si applica con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente; Vista la nota dell'INPS n. 1334/2014 con la quale l'Istituto, sulla base dei dati contabili in suo possesso, ha comunicato che, relativamente all'anno 2012, le risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione si sono rivelate congrue; Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1 Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi
1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 607 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e' attribuita all'altra tipologia.
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| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2013, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2014, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno 2014, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale. 4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. 5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego. 9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
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| Art. 3 Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro; d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; e) ogni altra indicazione che potra' essere richiesta dall'Istituto di Previdenza. 3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e' quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
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| Art. 4 Modalita' di ammissione
1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. 2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
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| Art. 5 Norme finali
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a 607 milioni di euro. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro del lavoro e politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1407
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