Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2014 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 28 aprile 2014 |
Aggiornamento parziale alla determina 27 luglio 2012 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Morfina). (Determina n. 439). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione 27 luglio 2012, pubblicata nella G.U. n. 199 del 27 agosto 2012 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 11,12 e 13 marzo 2013 - Stralcio Verbale n. 9;
Determina:
Art. 1
Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente i medicinali che possono essere utilizzati, in ambito pediatrico, per una o piu' indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato P3, relativa all'uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci anestetici e farmaci per il dolore, alla voce Morfina: nella colonna: Utilizzo off label che si vuole autorizzare: viene inserita la seguente indicazione: «Trattamento della sindrome da astinenza neonatale (NAS)», come da allegato.
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| Allegato P3
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
L'intera lista verra' pubblicata dopo il completamento della revisione dei farmaci in essa contenuti.
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| Art. 3
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2014
Il direttore generale: Pani
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