Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 3 febbraio 2014
Partenariati con organismi sovranazionali e soggetti pubblici o privati. (Decreto 354/06).


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo», ed in particolare 14-bis, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante «Regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'art. 13, comma 6 relativo alla partecipazione da parte delle sedi all'estero alle attivita' di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 «Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa»;
Visto l'art. 60 del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
Visto il provvedimento del 29 novembre 2012 con il quale la Commissione europea ha accreditato il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla «gestione indiretta» di fondi del bilancio dell'Unione europea relativi all'Azione esterna dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo per la realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle rendicontazioni dei programmi, progetti o interventi rientranti nella finalita' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, realizzati in partenariato con enti od organismi pubblici, sovranazionali o privati, mediante appositi accordi di programma, stipulati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
 
Art. 2

Partenariati con organismi sovranazionali

1. Gli accordi stipulati dal MAE-DGCS o dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero con soggetti sovranazionali, incluse le istituzioni dell'Unione europea e le Delegazioni presso i Paesi terzi, sono equiparati, ai fini della disciplina dettata dall'ordinamento nazionale, agli accordi di programma di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Detti accordi sono sottoposti all'approvazione del MAE-DGCS e al controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
2. I rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli accordi di cui al comma precedente sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile a norma dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
3. Nel caso in cui la quota parte di finanziamento del Ministero degli affari esteri sia maggioritaria, i rendiconti sono sottoposti, nella loro integralita', al controllo dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
4. Nel caso in cui la quota parte di finanziamento nazionale del MAE-DGCS o della rappresentanza diplomatica consolare non sia maggioritaria, il competente organo di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'organismo sovranazionale che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento.
5. Nella gestione e rendicontazione delle spese si applicano le procedure anche informatiche e i modelli in uso presso il MAE-DGCS (allegato 1), nel rispetto della normativa pertinente degli enti sovranazionali cofinanziatori. Non si applicano l'art. 1, comma 15-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e il decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'Economia e delle finanze 1° marzo 2012, n. 71.
6. I rendiconti sono corredati dalla documentazione giustificativa delle spese in originale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
7. L'esito del controllo e' comunicato a tutti i' soggetti firmatari degli accordi.
 
Art. 3

Contabilizzazione e modalita'
di gestione delle spese

1. Nel caso di accordi gestiti nel territorio nazionale i relativi fondi sono integralmente versati in apposita contabilita' speciale fino alla conclusione dell'intervento ed i rendiconti delle spese sono sottoposti al controllo del competente Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
2. Diversamente, le somme occorrenti per la realizzazione degli accordi gestiti all'estero, in considerazione della mancanza di sezioni di tesoreria dello Stato, sono contabilizzate nella sezione «partite di giro» dei bilanci delle sedi estere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Le suddette somme sono tenute contabilmente separate dai fondi di sede.
3. Le somme non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate ai soggetti indicati dall'art. 14-bis, comma 3 della legge 26 aprile 1987, n, 49, in misura proporzionale alla quota di finanziamento versata da ciascuno di essi.
4. Sono fatte salve le modalita' di restituzione definite dagli accordi di' programma con soggetti sovranazionali.
 
Art. 4

Gestione delegata UE

1. Nel caso in cui il MAE-DGCS o la competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero sia destinataria di delega nella gestione di fondi provenienti esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo, si applica l'art. 60, paragrafo 5 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie di gestione e le modalita' di rendicontazione cui devono attenersi le entita' e le persone cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio generale dell'Unione e si utilizza l'allegato 2.
2. Al controllo della rendicontazione delle spese in «gestione indiretta» di cui al comma precedente, provvede un collegio di tre revisori uno dei quali, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero degli affari esteri scelto tra il proprio personale con qualifica dirigenziale o equiparata, e gli altri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze scelti tra i dirigenti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il collegio dei revisori e' nominato dal Ministero degli affari esteri ed il compenso spettante ai componenti non puo' dare luogo a oneri per il bilancio dello Stato, trovando copertura esclusivamente nelle spese amministrative riconosciute ai sensi della normativa vigente dell'organismo sovranazionale delegante.
 
Art. 5

Partenariati con soggetti pubblici o privati

1. Gli accordi di programma stipulati dal MAE-DGCS o dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero con soggetti pubblici o privati diversi dagli organismi sovranazionali sono sottoposti al controllo preventivo amministrativo e contabile dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, se da essi derivano effetti finanziari per il bilancio dello Stato.
2. Nella gestione e rendicontazione delle spese si applicano le procedure anche informatiche e i modelli in uso presso il MAE-DGCS (allegato 1). Non si applicano l'art. 1, comma 15-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e il decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'Economia e delle finanze 1° marzo 2012, n. 71.
3. I rendiconti sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile a norma dell'art. 11, commi 1, lettera c) e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
4. Per la contabilizzazione delle spese si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3.
5. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2014

Il Ministro: Bonino

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2014, n. 1073
 
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