Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Finanziamento fondi

1. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, (Disposizioni urgenti in
materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione
e al settore immobiliare) - 1. All'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l' Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.";
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente:
"8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.".
2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007, e' incrementata di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del
Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere
introdotte particolari forme di intervento con riguardo
alle famiglie numerose.
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle
giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'
consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a
tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto
interministeriale di cui al precedente periodo. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.".
4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre
1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative
per l'erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le
prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni".
 
Art. 2
Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione (( e agevolazioni per i
comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per
contrastare l'emergenza abitativa. ))


1. All'art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: (( «e, tenendo conto anche della disponibilita' del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni )) anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione (( con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, )) cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, (( ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.» ));
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire, (( sentiti i comuni, )) la finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (( istituito dall'art. 6, )) comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni (( e le province autonome di Trento e di Bolzano )) provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con (( imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, )) cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.».
(( 1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.
1-ter. I contributi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosita', anche utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Fondo nazionale) - 1. Presso il Ministero dei
lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, e, tenendo conto
anche della disponibilita' del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canoni concordati, ovvero
attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la
stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le
procedure previste per gli sfratti per morosita' si
applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
per finita locazione. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la
finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102,
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al
Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse
destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base
di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra
alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti
da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato
complessivamente intermediati nel biennio precedente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
legge finanziaria.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a
4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.".
Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, come modificato dalla presente legge,
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 3
Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico

1. All'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali (( e le autonomie, )) previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' (( dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche' )) degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (( Il suddetto decreto dovra' tenere conto anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. )) Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate (( esclusivamente )) a un programma straordinario di realizzazione (( o di acquisto )) di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto (( da parte dei conduttori )) degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. (( A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. )) A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla (( data di entrata in vigore della presente disposizione, )) sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma.
(( 2-ter. All'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori,» sono inserite le seguenti: «, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati». ))
2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.»
(( 1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.
1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del dcreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico
1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi
secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i
livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto
le procedure di alienazione degli immobili di proprieta'
dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche'
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali
previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto
decreto dovra' tenere conto anche della possibilita' di
favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti
nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per
cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative
estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di
conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una
riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le
risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate
esclusivamente a un programma straordinario di
realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del
patrimonio esistente.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al
comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto,
purche' i soggetti interessati non siano proprietari di
un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
nel pagamento del canone di locazione o degli oneri
accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia
da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente
more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque
anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c)
destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito
Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria,
destinato alla concessione di contributi in conto interessi
su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprieta'
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati di cui al comma 1. A titolo di dotazione del
Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le
modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente
comma.
2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge
27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali
con figli minori» sono aggiunte le seguenti: «conduttori di
alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati».
2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o
con le relative associazioni di rappresentanza, possono
essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e
nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di
aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero
territorio nazionale il relativo accesso.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare
convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'
consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a
tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto
interministeriale di cui al precedente periodo. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono disciplinate le modalita' di certificazione
dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del
comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi
concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne
danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti competenti per territorio. Le
relazioni conclusive e le certificazioni previste dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di
indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si
attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater,
nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali
dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate
dal presente comma.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita'
organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa):
- Art. 18. 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo
22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando
la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste
dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le
modalita' per la presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo
45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.".
 
Art. 4

(( Programma )) di recupero di immobili e alloggi di edilizia
residenziale pubblica

1. Entro (( quattro mesi )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, )) d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto (( i criteri per la formulazione di un Programma )) di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi (( di edilizia residenziale pubblica )) di proprieta' (( dei comuni )) e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, (( costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP )) sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.
(( 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni. ))
2. Il (( Programma )) di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse (( rivenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, )) dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nei decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2.
4. Nell'ambito (( del Programma )) di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati (( con priorita' )) alle categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, (( a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. ))
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro (( due mesi )) all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, (( nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP. ))
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"- Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
- Art. 32. (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture) - 1. Nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture
ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6
della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di
930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo
sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sono destinate
prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai
sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma
con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di
gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo
contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo
mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di
finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i
finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto
Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, la destinazione delle risorse che
affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema
informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale
dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul
capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per
pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro,
per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini
di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo
precedente deve intendersi non realizzata nel caso di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico
degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale
partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione
per la coesione territoriale monitora la realizzazione
degli interventi strategici nonche' propone ulteriori
procedure e modalita' necessarie per assicurare la
qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa; alla
sessione per la coesione territoriale i presidenti delle
regioni del Sud presentano una relazione sui risultati
conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto
dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la
coesione territoriale e' disciplinato con delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
possono essere ridotte per determinati tratti ove
particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono
individuati specificamente i tratti stradali oggetto di
deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da
osservare.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento
delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
Repubblica italiana nei confronti del Bureau International
des Expositions, si applicano alle opere individuate e
definite essenziali in base al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
- Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente) - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto
capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per
competenza relativo al primo anno di applicazione, nonche'
le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni
considerati nel bilancio pluriennale; la legge di
stabilita' puo' annualmente rimodulare le quote previste
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica
delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a
norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7. Il disegno di legge di stabilita' indica, in
apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di
stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e,
ove siano previsti versamenti in conti correnti o
contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere
alla medesima data.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito
positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilita'; al «fondo opere» si accede
solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro
i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri
competenti, che illustri lo stato di attuazione dei
programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione
delle cause che ne determinano la necessita' e al fine di
evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con
conseguenti oneri, puo' prorogare di un ulteriore anno i
termini di conservazione dei residui passivi relativi a
spese in conto capitale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali):
- Art. 1. (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio) - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, soggette a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13
novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione
della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3
del presente articolo e' autocertificata dai soggetti
interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui
all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La
sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal
locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo
concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma
18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse
professionali e previdenziali, da compagnie di
assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute
dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi,
anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in
diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il
conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della
medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che
dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita'
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure
esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto
previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n.
431 del 1998.".
Si riportano i testi vigenti degli articoli 2, 3 e 36,
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale):
- Art. 2. (Competenze del C.I.P.E) - Il C.I.P.E.,
previo parere della commissione consultiva interregionale
per la programmazione economica, indica gli indirizzi
programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore
dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della
programmazione economica nazionale, con particolare
riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi
prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di
gestione e all'esigenza dell'industrializzazione del
settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da
destinare all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle
riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle
imprese di assicurazione da destinare al finanziamento
dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso
la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e
prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad
esercitare il credito fondiario sul territorio della
Repubblica (5);
d) determina i criteri generali per la ripartizione
delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate
all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli
interventi che non puo', comunque, essere inferiore al 40
per cento del complesso di essi da destinare ai territori
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , che approva il testo
unico delle norme sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore
all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi
dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per
l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi
quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo
parere della commissione consultiva interregionale per la
programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di
cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia
residenziale i criteri generali per le assegnazioni e per
la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica.
Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed
attuazione del programma secondo quanto previsto dal
successivo articolo 41."
- Art. 3. (Competenze del Comitato per l'edilizia
residenziale) - Il Comitato per l'edilizia residenziale,
sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal
C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi
quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle
categorie degli operatori, in modo da garantire una
equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse
categorie interessate e programmi articolati in relazione
alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle
modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei
programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei
finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati
relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e
per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la
formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del
contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi
tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di
concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei
requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di
prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti
che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 19 e del secondo comma
dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di
reddito per gli interventi di edilizia residenziale
assistita dal contributo dello Stato, sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., nonche' la misura dell'aggiornamento
previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n.
407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti
complessivi per sopperire con interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu'
urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
r) propone al Comitato interministeriale per il credito
e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di
credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno
attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare
ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2;
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a
comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque
denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro
consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie.
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i
criteri e le modalita' di impiego, anche in deroga alle
vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato e
sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti
previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2 e di
quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto
q) del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia
residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio
di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del suo presidente."
- Art. 36. (Finanziamento per l'edilizia
convenzionata-agevolata) - Per la concessione di contributi
agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo
agevolato previsto dal precedente articolo 16 e'
autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979,
1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati,
altresi' alla corresponsione agli istituti di credito
mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di
preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso
d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a
quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo
sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori
pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e
prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo
13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante
dall'applicazione del presente articolo per l'anno
finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 (Misure
finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa):
- Art. 3. (Immediato avvio del programma di edilizia
residenziale pubblica 1986-87) - 1. Per far fronte alla
situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del
programma di edilizia residenziale pubblica del biennio
1986-87, e' previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di
lire, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste
dall'articolo 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto
1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;
b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in
ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e
850 miliardi nel 1987.
2. Tale finanziamento e' destinato alla attuazione
degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e
dal comma 9 dell'articolo 4.
3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della L. 27
dicembre 1983, n. 730 , sono immediatamente utilizzabili,
sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi
giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione
autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti.
4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b),
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Edilizia residenziale
pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)».
5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le
regioni localizzano prioritariamente i programmi di
edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente
articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione
abitativa. Al fine di assicurare la disponibilita' delle
aree si applica l'articolo 8, nono comma, del D.L. 15
dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni,
nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5
agosto 1978, n. 457 , e' autorizzata per il biennio 1986-87
l'assegnazione di lire 3.340 miliardi agli Istituti
autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche' ai
comuni per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente.
6-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000
abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti
autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio
1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli
interventi di cui al comma 6 alla costruzione e
ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e
l'agibilita' interna ai cittadini motulesi deambulanti in
carrozzina.
7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5
agosto 1978, n. 457 , relativi al biennio 1986-87, e'
autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per
il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi
e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai
predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di
cui al precedente comma 1, lettera b).
7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al
comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un
limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un
programma straordinario di edilizia agevolata di cui al
primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5
agosto 1978, n. 457 , da realizzarsi a cura di imprese,
cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati
sono tenuti a presentare domanda al CER entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i
soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali
soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo,
sono tenuti a documentare la disponibilita' di aree idonee
immediatamente utilizzabili.
8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio
1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi
occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari relativi
alla realizzazione dei programmi in corso diversi dagli
oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in
applicazione dell'articolo 1, ottavo comma, del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.
9. Per le finalita' di cui all'articolo 2, decimo
comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1982, n.
94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di
lire 400 miliardi.
10. Per le finalita' di cui all'art. 3, primo comma,
del D.L. 23 gennaio 1982, numero 9 , convertito, con
modificazioni, nella L. 25 marzo 1982, n. 94, e'
autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e
prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in
ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250
miliardi nell'anno 1986.
11. Relativamente al programma del biennio 1986-87
l'aliquota di cui all'articolo 7, secondo comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629 , convertito,
con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, puo'
essere elevata fino al 20 per cento dal CER su richiesta
delle regioni, motivata con l'esistenza di particolare
tensione abitativa.
12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su istanza motivata puo'
assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al
precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150
miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per
rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia
residenziale pubblica gia' realizzati, a condizione che
siano interamente impegnati i fondi a tal fine gia'
assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono
rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate
costanti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988):
- Art. 22. - 1. I contributi di cui al primo comma,
lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso
al 31 dicembre 1992.
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono
riservati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del
bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi.
Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati
all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire
1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate
all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di
abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
3. Per la concessione, in favore delle imprese
edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi
di cui all'art. 16, L. 5 agosto 1978, n. 457, per
interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b),
della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il
limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50
miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di
cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del D.L. 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5
aprile 1985, n. 118.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
- Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
 
Art. 5
Lotta all'occupazione abusiva di immobili.
(( Salvaguardia degli effetti di disposizioni
in materia di contratti di locazione ))


1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni
successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica legge 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A):
"Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta') - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
- Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti) - 1. In
alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo'
optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento (21). Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non
e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi
derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
caso di definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate
nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o
enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del
codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e
date a disposizione dei Comuni con rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative e
l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono
attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di
locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo
di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero
6), del codice civile in materia di registro di anagrafe
condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni
esistenti in ambito di edifici condominiali.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.".
 
Art. 6
Imposizione sui redditi dell'investitore

1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal (( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione )) dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali):
"Art. 5. (Definizione di alloggio sociale) - 1. Al fine
di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di
Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione
2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre
2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la
famiglia, per le politiche giovanili e le attivita'
sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli
alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti
di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea:
"3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.".
 
Art. 7
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'art. 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato art. 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.
(( 2-bis. All'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo e' soppresso.
2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. ))

Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge
8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 6.
Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.
Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5
giugno 2013, n. 130.
 
Art. 8
Riscatto a termine dell'alloggio sociale

(( 1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unita' immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo' essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non puo' rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni. ))
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 6 ove ne ricorrano le condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge
8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 6.
Per il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
 
Art. 9

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato

1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'art. 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di (( cooperative edilizie per la locazione )) o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari (( e date a disposizione dei comuni )) con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».
(( 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ))

Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vedasi nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze) - 1. Ai fini dell'attivita' di protezione
civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c) calamita' naturali o connesse con l'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo.".
La delibera CIPE 13 novembre 2003 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40
 
Art. 9-bis
IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici) come modificato dalla presente legge:
- Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria) - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare. A partire dall'anno 2015 e'
considerata direttamente adibita ad abitazione principale
una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica. (73)
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 75.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano; (72)
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 (84), con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.".
 
Art. 10
Edilizia residenziale sociale

1. In attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree (( urbanizzate )) e dei tessuti (( edilizi esistenti )) attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, (( nonche' alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai fini del presente articolo, )) si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita (( o assegnazione, )) per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
(( 4. Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati )) provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro (( la data di entrata in vigore del presente decreto )) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma (( e diverso sedime )) nel lotto di riferimento (( comunque dotato di infrastrutture e servizi, )) nei limiti di quanto previsto dall'art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) variazione della destinazione d'uso (( di edifici )) anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali;
(( e) (soppressa);
e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni; ))

e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie.
(( 5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresi', alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. ))
6. Entro (( novanta giorni )) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni (( recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6, )) approvano i criteri di valutazione della sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia, (( come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti, )) e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (( e nel rispetto dei commi 1 e 4. ))
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi (( o siti in aree ad inedificabilita' assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, )) vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario, (( della destinazione agricola dei suoli )) e degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma (( 5, lettera d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis, )) nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.
(( 10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo ente si esprima in merito alla conformita' dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalita', anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.
10-ter. Il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
«9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalita' di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione». ))

Riferimenti normativi

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
- Art. 11. (Piano Casa) - 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad
oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo, con le modalita' previste dall' articolo
13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice
dei contratti pubblici relativi a la vori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio
dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va
resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli
accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono
approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero
disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo
III, capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e
miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle
aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche
di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate
di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a
migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare,
nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, e' identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma
4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu'
efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono essere
oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere
realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma
4, con le modalita' approvative di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo'
essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra
l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i
comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati
di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell' articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'
articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' di cui
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia'
iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili
con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento
netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 200 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-bis. del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
- Art. 5-bis. (Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio) - 1. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente
decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno
2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione,
riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione
di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di
raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione
Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia,
8-10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo.".
La delibera CIPE 13 novembre 2003 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
- Art. 30. (Semplificazioni in materia edilizia) - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6,
del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al
medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza
statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice
civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive,
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali»;
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo,
le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola
«antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonche' quelli
volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;
b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le
parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono
soppresse;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole:
«della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino
mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni»;
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 8, e' sostituito dal seguente:
«8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
9.»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con
l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di
assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi,
decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende
respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al
richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito
agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni.»;
3) il comma 10 e' abrogato;
e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non
alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le
seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni,»;
f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, e'
aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla
segnalazione certificata di inizio attivita' e alla
comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui
si applica la disciplina della segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello
unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento
edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi
atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo
sportello unico comunica tempestivamente all'interessato
l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti
non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della
segnalazione certificata di inizio attivita' e dell'istanza
di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio,
l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito
positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano
anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui
all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di
assenso, comunque denominati, per la realizzazione
dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa
denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni
devono individuare con propria deliberazione, da adottare
entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e'
applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita'
per interventi di demolizione e ricostruzione, o per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche
della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di
intervento sostitutivo della regione ai sensi della
normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo
e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne
alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al
primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la
segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in
ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al
primo periodo e comunque in sua assenza, non trova
applicazione per le predette zone omogenee A) la
segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica
della sagoma.»;
g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
«4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere
richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.»;
h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione
della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e
d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3,
lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei
lavori o, qualora non nominato, di un professionista
abilitato, con la quale si attesta la conformita'
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita',
corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo
sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
la conformita' degli impianti installati negli edifici alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con
legge le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».
3. Salva diversa disciplina regionale, previa
comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di
due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli
abilitativi rilasciati o comunque formatisi
antecedentemente all'entrata in vigore del presente
decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi
al momento della comunicazione dell'interessato e sempre
che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. E' altresi'
prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni
paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque
nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche
alle denunce di inizio attivita' e alle segnalazioni
certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso
termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi
alle attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio
tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, gia' rilasciati alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n.
267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014,
dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui
all'allegato I annesso allo stesso regolamento,
corrispondente ai giorni di validita' degli atti
amministrativi rilasciati, nonche' all'importo totale, nei
casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.
5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «', potendo prevedere al riguardo, senza
discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette
agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove
possano insediarsi attivita' produttive e commerciali».
5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011,
n. 180, le parole: «con posa in opera» sono soppresse.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".
Per il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge
8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 6.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Per il testo vigente dell'allegato 3 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 - S.O. n.
81.
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile
1968, n. 97.
Per il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3.):
"Art. 8. (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le
finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un
apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei
ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.".
Il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
del Paese), come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. (Piano nazionale per le citta') - 1. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
un piano nazionale per le citta', dedicato alla
riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento
a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina
di regia del piano, composta da due rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno
con funzioni di presidente, da due rappresentanti della
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la
coesione economica, per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia
del demanio, della Cassa depositi e prestiti,
dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti
per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un
rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio del Ministero
dell'economia e delle finanze costituita ai sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita'
di funzionamento della Cabina di regia. Ai rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non
e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di
spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono
alle Commissioni parlamentari competenti in merito
all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione
allegata al Documento di economia e finanza.
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al
comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di
Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme
coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane
degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano
oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia
pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale
cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base
dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti
e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un
effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei
confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di
marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche
con riferimento all'efficientamento dei sistemi del
trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto
sociale ed ambientale e contenimento del consumo di nuovo
suolo non edificato.
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle
risorse messe a disposizione dai vari organismi che la
compongono, definisce gli investimenti attivabili
nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle
finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina
di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la
sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che
regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e
privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in
caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di
valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le
citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del
piano nazionale per le citta'», nel quale confluiscono le
risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il
termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma
previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate
all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi
dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3 della legge 8
febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di
euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per
l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle
risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato
ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E'
esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno
stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il
termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' fissato al 31 dicembre 2016.
8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9
del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli
alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata
rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore
contribuisce con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini
della completa realizzazione dell'intervento costruttivo,
fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2
della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in
deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto
attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le aree o i
diritti edificatori destinati alla realizzazione degli
alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o
privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di
alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati
alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le
finalita' di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai
commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati
ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152
del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la
convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere
ad aggiornarne i costi di realizzazione.".
 
Art. 10-bis

Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

(( 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007. ))
Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
Per il testo vigente dell'articolo 12 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 10.
 
Art. 10-ter
Semplificazione in materia edilizia

1. All'art. 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: «ancorche'» e' sostituita dalle seguenti: «e salvo che».
Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
 
Art. 10-quater
Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

(( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi come non apposta»;
b) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: «per se'» sono inserite le seguenti: «o per il proprio coniuge»;
c) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le seguenti: «o del proprio coniuge». ))

Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 5, 9 e 10 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n.
210) come modificati dalla presente legge:
- Art. 5. (Applicabilita' della disciplina)
1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si
applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non
immediato della proprieta' o di altro diritto reale di
godimento di immobili per i quali il permesso di costruire
o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato
richiesto successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele
previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e'
nulla e deve intendersi come non apposta."
- Art. 9. (Diritto di prelazione) - 1. Qualora
l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi
adibito ad abitazione principale per se' o per il proprio
coniuge o per un proprio parente in primo grado,
all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia
escusso la fideiussione, e' riconosciuto il diritto di
prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo
raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali
offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura
civile.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione,
l'autorita' che procede alla vendita dell'immobile provvede
a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto
notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva
determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione
del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le
condizioni alle quali la vendita dovra' essere conclusa e
l'invito ad esercitare la prelazione.
3. Il diritto di prelazione e' esercitato
dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di
dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo
ufficiale giudiziario all'autorita' che procede alla
vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle
comunicategli.
4. Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile,
per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un
prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione
della fideiussione, la differenza deve essere restituita al
fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia
consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura
corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato
con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione,
l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve
risultare da apposita stima.
5. E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei
confronti dell'aggiudicatario."
"Art. 10. (Esenzioni e limiti alla esperibilita'
dell'azione revocatoria fallimentare) - 1. Gli atti a
titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento
della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di
immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a
stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di
ultimazione degli stessi, la residenza propria o del
proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro il terzo
grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi
alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti
all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Non sono, altresi', soggetti alla medesima azione
revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai
contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli
articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso.".
 
Art. 11
Verifica dell'attuazione del provvedimento

1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri (( e alle competenti Commissioni parlamentari )) in merito all'attuazione del presente decreto.
 
Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
lavori pubblici

(( 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'art. 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92, comma 7, del predetto regolamento.
3. I commi 1 e 3 dell'art. 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo periodo, all'art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonche' gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. All'art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' abrogato.
9. All'art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all'art. 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 37, 5 e 34
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.:
"Art. 37. (Raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti) - 1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una
riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40,
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati con il
regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si
applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
13. (abrogato).
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis).
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire."
"Art. 5. (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato detta
con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del
presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo
4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province
autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad
attenuare i costi della qualificazione per le piccole e
medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le
modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo
quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
(18)
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali."
"Art. 34. (Soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici) - 1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti
soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
societa' commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37;
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si
applicano le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.".
 
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015

1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande evento EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «la societa' ha altresi' facolta' di deroga agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: (( «la societa' ha altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,». ))
3. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non e' considerato tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014. Al relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti
Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche) - 8. Per gli anni dal 2008 al
2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, possono essere utilizzati per una quota non superiore
al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e
per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del
verde, delle strade e del patrimonio comunale.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di Expo 2015) - 1. Tenuto conto dei tempi di
realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere
essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
2008, e successive modificazioni, nonche' degli interventi
strettamente funzionali nelle programmazioni comunali,
provinciali e regionali, e della contestuale presenza di
cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei
tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e
l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal
Governo italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali
interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione
delle attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri
di ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
nell'ambito dei soggetti della governance della Societa'
Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il
Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui
vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia'
conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo
per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe
previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n.
100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e
sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi'
attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario
Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle
funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione
sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22
novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo
aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato
ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno
individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2.1. Nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione
vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi
per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli
allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione
degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento
dell'Evento.
2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in
deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei
limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri
sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali
ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche
adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono
immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico
delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi'
pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito
internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del
Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per
il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di
attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione
contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione
commissariale di Expo Milano 2015.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio
2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di
alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
esperienza istituzionale, delegati per le specifiche
funzioni in relazione a determinate opere e attivita'
nonche' per le funzioni di garanzia e controllo
dell'andamento dei lavori delle opere strettamente
funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e
per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle
deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del
presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto
anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si
avvalgono per la loro attivita' delle strutture della
societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente
presso la struttura del Commissario Straordinario delegato
del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico
subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente
relativa contabilita' speciale, ovvero del personale
distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico
delle disponibilita' della predetta contabilita'.
2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita'
necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a.,
affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano
mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei
tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo
svolgimento dell'Evento."; (18)
b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse
opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente
nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento
delle attivita' strettamente necessarie per la gestione
dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa',
della conclusione del piano delle opere";
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano
direttamente, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria,
le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di
Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha
altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni,
agli articoli 26, 30, 93 e 140 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 nonche' alle disposizioni di cui al
D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la
societa' puo' altresi' derogare all'applicazione dell'art.
127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In
attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in
corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo
2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e
sottofondi stradali e ferroviari nonche' piazzali, e'
consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di
cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del
decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti
autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Possono trovare applicazione per le procedure di
affidamento da porre in essere da parte della Societa'
l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e
l'art. 253, comma 20-bis, del citato D.Lgs. n. 163 del
2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza
comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si possono
applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle
seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza
di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada
dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata;
lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento
Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo
svincolo Fiera; (20)
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque
altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i
quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di
smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a
tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ; agli edifici
temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali
sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento
al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme:
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al
rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia
primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del
soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art.
11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre
1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015 e' in ogni
caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2
nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento
nonche', negli edifici non temporanei, da prestazioni
energetiche e da copertura dei consumi di calore,
elettricita' e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili
superiori ai minimi previsti dalla legge;
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono
individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale
"Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a
garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni
immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni,
simboli e colori che contraddistinguono l'attivita' e
l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di
svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre
2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici
interventi volti a reprimere attivita' parallele a quelle
esercitate da enti economici o non economici, non
autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al fine di
ricavarne visibilita' o profitto economico (fenomeno del
c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative
sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni gia'
previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli
atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali
di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il
Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume
le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere
eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione
dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione
del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la
realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il
Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione
Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Milano, la
provincia e il comune di Milano e le eventuali altre
autonomie locali coinvolte nella realizzazione
dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario
unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di
attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese
per il superamento delle criticita'.
1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare
apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare
le modalita' della relativa partecipazione a supporto
dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine puo' essere
costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund)
attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite
opera, a valere sulle risorse della Societa', secondo le
modalita' previste nel medesimo Protocollo.
1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita'
operativa, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale del Commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale
per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non
e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine
il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia
nomina un funzionario responsabile del predetto servizio
cassa economale, la cui attivita' e' disciplinata dagli
articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e
dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006.
1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a
favore dei Commissariati generali di sezione per la
partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015,
si applicano, limitatamente alle attivita' svolte in
relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione
Italia, alla Expo 2015 S.p.A.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 4,
del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
"Art. 10. (Applicazione dei tributi nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare) -
(Omissis).
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle
esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di
Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012):
- Art. 31. (Patto di stabilita' interno degli enti
locali) -
(Omissis).
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 251,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
" 251. Per consentire le assunzioni a tempo
indeterminato di cui al comma 249, nonche' la temporanea
prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more
della conclusione delle procedure di reclutamento previste
dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al
trasferimento alle amministrazioni interessate alle
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253
delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con
autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle
risorse dei relativi bilanci.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007 ):
" 527 Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 97,
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
" 97. Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il
Fondo di cui all' articolo 1, comma 417, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato della somma di 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.".
 
Art. 13-bis
Clausola di salvaguardia

(( 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))
Riferimenti normativi

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 14
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118;
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c) del comma 1 e per i quali non e' stato attivato il mutuo, sono definanziati.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 36, della legge 5
agosto 1978, n. 457, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
Per il testo vigente dell'articolo 3 del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, vedasi nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
Per il testo vigente dell'articolo 22 della legge 11
marzo 1988, n. 67, vedasi nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282:
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi) - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 616,
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla
mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche) -
(Omissis).
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni
legislative.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013):
" 515. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di
applicazione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita'
commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il
cui ammontare massimo e' determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo
parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La
dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno
2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 287,
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
" 287. Al fine di rimborsare le somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116
del 5 giugno 2013, e' istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.".
 
Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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