Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2014 |
Scioglimento del Consiglio comunale di Cellino San Marco e nomina della commissione straordinaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Cellino San Marco (Brindisi) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010; Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;
Decreta
Art. 1
Il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) e' sciolto.
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| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel comune di Cellino San Marco (Brindisi) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. L'amministrazione comunale e' stata oggetto di un attento monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, avviato a seguito del verificarsi di ripetuti episodi di natura intimidatoria perpetrati nei confronti degli amministratori dell'ente, che hanno richiesto approfondimenti sul ruolo svolto da questi ultimi, ed in particolare dal sindaco, per verificare la sussistenza di possibili tentativi di pressione sul comune da parte di organizzazioni criminali, la cui presenza su quel territorio e' stata attestata, negli anni, dalle risultanze di operazioni di polizia giudiziaria. Le indagini hanno evidenziato le frequentazioni degli amministratori con soggetti legati alla criminalita' comune ed organizzata che hanno rafforzato l'ipotesi di un possibile condizionamento dell'amministrazione da parte della sacra corona unita, segnalato anche da numerosi esposti anonimi, oggetto di esame da parte della locale Procura della Repubblica. Il prefetto di Brindisi, tenuto conto di quanto prospettato, con decreto del 10 luglio 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito. Gli atti di intimidazione sono proseguiti anche durante lo svolgimento dell'accesso, questa volta ai danni di un ex amministratore comunale, destinatario di una violenta aggressione personale. Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore capo della Repubblica, reso nella seduta del 15 gennaio 2014, ha redatto l'allegata relazione in data 21 gennaio 2014, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame la cornice criminale ed il contesto ambientale, nonche' il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi. Nella penisola salentina, ove insiste il comune di Cellino San Marco, e' comprovata l'esistenza di associazioni riconducibili alla sacra corona unita, dedite all'attivita' estorsiva in danno di imprenditori e commercianti, nonche' al traffico di stupefacenti. Una frangia di tale organizzazione malavitosa, responsabile di azioni criminali che non hanno mai perso vigore, e' operativa sul territorio comunale, come e' peraltro attestato da due operazioni di polizia che hanno portato, nel 2012 e nel 2013, all'arresto di soggetti ad essa riconducibili. Nelle ultime consiliature il comune e' stato amministrato, senza soluzione di continuita', da componenti della famiglia dell'attuale primo cittadino, che hanno rivestito diverse cariche sia all'interno della maggioranza che all'opposizione. L'attuale sindaco ed alcuni amministratori annoverano frequentazioni con soggetti controindicati. E' ampiamente riconosciuto che il reticolo di collegamenti, rapporti e intrecci tra persone, parenti e societa' e, quindi, interessi economici, imprenditoriali e sociali faccia emergere il generale contesto di permeabilita' alla criminalita' in un ambiente territoriale particolarmente esposto a tale influenza. L'elemento parentale e le frequentazioni, infatti, radicate in un particolare contesto geografico e socio economico, determinano un quadro indiziario significativo, dal quale si puo' desumere un oggettivo pericolo di collegamento o di contiguita' tra l'amministrazione ed ambienti controindicati, a fronte del quale si rendono necessarie idonee forme di prevenzione, fondate su fatti e vicende aventi valore indiziario e sintomatici anche del pericolo di infiltrazione o condizionamento dell'ente. Nel caso di specie non mancano dati fattuali e vicende che confermano il quadro indiziario. In piu' occasioni, il comportamento del sindaco e' risultato censurabile ed indicativo della vicinanza agli ambienti malavitosi locali, come quando ha partecipato alla cerimonia funebre di un pregiudicato riconducibile al locale clan, cui la stampa locale ha dato ampio risalto. E' un elemento di concretezza, in tal senso, anche il ripristino, a spese del comune e grazie all'intervento del sindaco, dei danni derivati da un incendio ad un esercizio commerciale di proprieta' comunale, ceduto a titolo gratuito, malgrado l'assenza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della specifica attivita', ad un pregiudicato. Quest'ultimo annovera numerosi precedenti per diversi reati e, recentemente, e' stato tratto in arresto, unitamente ad altri, in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Lecce del 4 novembre 2013, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis. In particolare, dalle indagini investigative e' emerso che, al fine di agevolare l'attivita' della sacra corona unita, i destinatari della misura utilizzavano i proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti per perseguire i propri fini illeciti, per stipendiare gli affiliati e sostenere gli associati detenuti e le loro famiglie. Per la vicenda dell'esercizio commerciale e' stato avviato un procedimento penale a carico del primo cittadino. Anche in altra occasione, nonostante gli ostacoli frapposti dal responsabile dell'ufficio tecnico, il sindaco e' risolutivamente intervenuto in favore di un soggetto affiliato ad un clan mafioso, che ha ottenuto la realizzazione, con oneri a carico del comune, di una struttura frangi-pioggia presso un appartamento dell'ente di cui l'esponente malavitoso risulta assegnatario. Per tali fatti, e' pendente presso la Procura della Repubblica di Brindisi un procedimento penale a carico del primo cittadino, per abuso d'ufficio. Analoga condotta, contraria agli interessi dell'amministrazione e dalla quale ha tratto vantaggio lo stesso affiliato, risale al 2011, allorche' lo stesso esponente malavitoso, sempre attraverso l'intermediazione del primo cittadino, e' stato risarcito delle spese sostenute per un intervento, non autorizzato dal comune, per la sostituzione di una caldaia presso il medesimo alloggio. Nell'occasione, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che aveva manifestato contrario avviso al pagamento dell'intervento, ha subito un'aggressione fisica che non e' stata seguita dalla presentazione di una querela nei confronti dell'affiliato al clan mafioso solo per la decisa e risolutiva presa di posizione del vertice dell'amministrazione. Una conduzione dell'ente contraria ai principi di imparzialita' e di buon governo si riscontra anche nella vicenda della costituzione, da parte del sindaco, del proprio ufficio di staff che, secondo quanto previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' deputato allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo a supporto degli organi di direzione politica. Il primo cittadino ha assegnato compiti gestionali a quasi tutto il personale del predetto staff, che e' stato individuato tra i candidati della sua lista non risultati eletti o tra persone ad essi legate per vincoli familiari, con cio' sollevando le rimostranze dell'apparato burocratico interessato, cui e' stato precluso l'esercizio di funzioni proprie. Rileva, ai fini della presente relazione, lo scarso ruolo esercitato dal consiglio comunale che, come sottolinea il prefetto di Brindisi, ha sostanzialmente abdicato alla sua funzione di controllo e di indirizzo politico per conformarsi ai desiderata del sindaco. Sono risultati pressoche' assenti, all'interno dell'organo consiliare, la partecipazione ed il confronto tra maggioranza e minoranza, quale sintesi e momento di incontro delle diverse valutazioni degli interessi generali della collettivita'. Come si evince dall'accurata indagine della commissione e dalla relazione del prefetto, i rapporti consolidatisi nel tempo tra l'amministrazione e la locale consorteria hanno reso possibile una gestione dell'ente permeabile agli interessi della criminalita' organizzata. La situazione sopra delineata, infatti, trova riscontro anche nell'ambito della gestione amministrativa, connotata da una condizione di estremo disordine, da illegittimita' e da irregolarita' procedurali, che si sono rivelate funzionali alla penetrazione malavitosa ed al mantenimento degli interessi della criminalita' organizzata. La commissione d'indagine ha attentamente vagliato la documentazione relativa all'attivita' dei settori piu' delicati per l'ente, con particolare riferimento a quello degli appalti pubblici, riscontrando numerosi affidamenti diretti a ditte "di fiducia" dell'amministrazione, in violazione della specifica normativa in materia, senza una preventiva ed opportuna indagine di mercato e senza una obiettiva comparazione sulla congruita' dei costi di beni e servizi. E' risultata, inoltre, spesso carente la motivazione circa l'indifferibilita' e l'urgenza che giustifica il ricorso alle ordinanze sindacali, necessarie per prevenire o eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica o la sicurezza urbana, ovvero alle procedure di cui all'art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in conseguenza del verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. Si e' fatto ricorso a tali istituti per commissionare alcuni lavori a ditte controindicate o vicine ad amministratori. E' il caso di una ditta i cui titolari sono un soggetto legato per vincoli familiari ad affiliati di associazioni mafiose e un congiunto di un amministratore. Peraltro, anche il socio occulto ed amministratore di fatto della citata ditta e' parente dello stesso amministratore. La societa' in questione e' stata costituita all'indomani delle elezioni amministrative del marzo 2010 ed ha svolto, per conto del comune, numerosi lavori. Per l'ente ha lavorato anche una ditta il cui titolare e' lo stesso soggetto al quale il comune ha assegnato l'esercizio commerciale cui si e' gia' accennato, destinatario delle misure restrittive della liberta' personale emesse dal GIP di Lecce il 4 novembre 2013. Molti degli interventi affidati a questa ditta attraverso il ricorso allo strumento dell'ordinanza sindacale sono, come rileva il prefetto di Brindisi, assolutamente uguali a quelli oggetto di un contratto con altra azienda che ha ottenuto i lavori attraverso ordinanze sindacali. Si tratta di interventi di pulizia, manutenzione ordinaria del verde pubblico e di strade, che non presentavano i necessari requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilita' e che rientravano nel contratto stipulato con la prima impresa. Rileva, ai fini della presente relazione, l'affidamento di numerosi servizi a cooperative sociali, nel cui ambito hanno trovato occupazione soggetti legati da vincoli familiari con pregiudicati. Contribuisce a chiarire il quadro di abusi e favoritismi messo in atto dall'amministrazione comunale, l'analisi dell'attivita' relativa alla concessione di contributi da parte del comune che, negli ultimi anni, ha subito un deciso incremento. Il prefetto di Brindisi manifesta perplessita' in ordine alle scelte operate dall'ente che denotano un uso distorto della cosa pubblica e che spesso si sono tradotte in vantaggio di soggetti strettamente collegati ad associazioni criminali. E' risultato evidente che, talora, alcuni beneficiari di contributi non avevano alcun titolo a percepire le somme erogate. E' questo il caso di una elargizione, deliberata all'unanimita' dalla giunta nel settembre 2012, consistente nel pagamento della cerimonia funebre in favore di uno stretto congiunto di un soggetto convivente con un affiliato ad un clan mafioso. Rileva la circostanza che il beneficio non sarebbe dovuto gravare sul bilancio del comune di Cellino San Marco, atteso che il feretro e' stato tumulato in altro comune, dove il defunto, ucciso in un agguato di mafia maturato negli ambienti della criminalita' organizzata, risiedeva insieme alla famiglia. La commissione d'indagine segnala anche un altro contributo concesso al genitore di due pregiudicati per reati di mafia, anche in questo caso per il pagamento delle spese funerarie di un altro figlio, morto all'estero. Il favoritismo che connota spesso l'azione amministrativa del comune trova conferma nella gestione del settore delle transazioni, che registrano un significativo aumento, irregolarita' procedurali e risarcimenti eccessivi rispetto al danno sopportato. Dalle vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto emergono elementi rilevanti, univoci e significativi, in grado di costituire i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di scioglimento del comune di Cellino San Marco che, nel tempo, ha agito con fini diversi da quelli istituzionali, con cio' determinando una situazione di pericolo, con pregiudizio degli interessi della collettivita', che rende necessario l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell' ente. Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 17 aprile 2014
Il Ministro dell'interno: Alfano
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
La gestione del comune di Cellino San Marco (Brindisi) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da: dott. Angelo Carbone - prefetto; dott. Michele Lastella - viceprefetto; dott. Luciano Marzano - funzionario economico finanziario.
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| Art. 3
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Capalbio, addi' 19 aprile 2014
NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2014 Ministero interno, foglio n. 1180
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