Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 novembre 2013
Individuazione dei requisiti e delle modalita' per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo";
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", che prevede la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione alle Agenzie per il lavoro;
Visto l'art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua i requisiti giuridici e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di intermediazione;
Visto il decreto del Presidente della Repu,bblica 18 aprile 2006, n. 231, concernente "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297", ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale prevede che, con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possano svolgere l'attivita' di collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto determini i requisiti e le modalita' per il rilascio della predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai fini del presente decreto, per attivita' di collocamento della gente di mare si intende l'attivita' di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro marittimo.
3. Restano ferme le funzioni svolte dai raccomandatari marittimi in materia di ingaggio per conto terzi dei lavoratori marittimi ai sensi della legge 4 aprile 1977, n. 135.
 
Art. 2
Sub-sezione III.2 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro

1. Per consentire l'iscrizione delle Agenzie di intermediazione della gente di mare, alla Sezione III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro e' aggiunta la seguente: "Sub-Sezione III.2 - intermediazione della gente di mare".
 
Art. 3
Procedura di autorizzazione

1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la richiesta di autorizzazione all'attivita' di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
2. Le Agenzie per il lavoro gia' iscritte alla sezione I e III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l'iscrizione alla Sub-sezione III.2, di cui all'art. 2 del presente decreto, con le modalita' di cui al comma 1.
 
Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di collocamento della gente
di mare

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione alla Sub-Sezione III.2 dell'Albo delle Agenzie per il lavoro sono quelli previsti per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione di cui all'art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. In ragione della specificita' dell'attivita' di intermediazione, svolta con esclusivo riferimento alla gente di mare, non e' richiesto il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione della gente di mare hanno l'obbligo di interconnettersi al portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) e conferire altresi' i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro marittimo, raccolti nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione.
Roma, 29 novembre 2013

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1345
 
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