Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 maggio 2014
Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunita' montane, per i servizi gestiti in forma associata.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, e' riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;
Vista l'ulteriore intesa n. 41 del 10 aprile 2014, con la quale e' stato concordato, per l'anno 2014, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;
Considerato che per l'anno 2014, con l'intesa sancita con atto n. 43 del 10 aprile 2014, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, ,Veneto, Calabria e Sardegna;
Visto che l'art. 7, della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;
Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
Visto il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunita' montane e quindi non risulta necessario approvare ulteriori modelli certificativi;

Decreta:

Art. 1

Le unioni di comuni e le comunita' montane ai fini della certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2014, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007.
 
Art. 2

Le unioni di comuni e le comunita' montane devono trasmettere all'Ufficio sportello unioni della direzione centrale della finanza locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30 settembre 2014 (fa fede il timbro postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2013 gli enti devono inviare l'allegato «E» entro i medesimi termini.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2014

Il direttore centrale: Verde
 
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