Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 febbraio 2014
Determinazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79412).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e successive modificazioni;
Visto, l'art. 2, commi da 1 a 24, della sopra citata legge n. 92 del 2012, che con decorrenza 1° gennaio 2013 ha istituito e disciplinato l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego ) e mini - ASpI;
Visto l'art. 2, comma 25, della medesima legge, il quale stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle predette indennita' concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
Visto l'art. 2, comma 27, della medesima legge, che stabilisce:
al primo periodo che per i lavoratori per i quali i contributi di cui al sopra citato art. 2, comma 25, non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005;
al secondo e terzo periodo che per i lavoratori sopra citati a cui le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate si potra' procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 27, in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale della nuova aliquota ASpI con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo, si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
al quarto periodo che, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente quello di riferimento;
Visto il decreto interministeriale n. 71253 del 25 gennaio 2013 con il quale e' stato decretato che ai lavoratori di cui alle categorie innanzi citate le indennita' ASpI e mini - ASpI fossero liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, che le medesime prestazioni fossero liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Considerato che il decreto interministeriale indicato dalla legge deve essere emanato tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti delle indennita' mensili di cui sopra e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime;
Ritenuto di dover adottare il decreto interministeriale sopra citato nel rispetto del principio della riduzione proporzionale delle prestazioni ASpI e mini ASpI per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Decreta:

Art. 1

In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017,le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano gia' interamente applicate.
 
Art. 2

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennita' ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2014, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 40 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
Art. 3

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennita' ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2015, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 60 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
Art. 4

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennita' ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2016, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari all' 80 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
Art. 5

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennita' ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2017, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 100 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2014

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 1346
 
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