Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 aprile 2014
Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio agrario provinciale di Pavia», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista l'art. 9, primo comma, della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto l'art. 2545-terdecies c.c.;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria nei confronti del consorzio agrario provinciale di Pavia conclusa in data 20 settembre 2013 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 gennaio 2014 dalle quali si rileva una notevole esposizione debitoria dell'Ente che non risulta piu' in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni;
Considerato che nel corso dell'ispezione straordinaria e' emerso che nel corso degli esercizi 2011 e 2012 l'ente ha chiuso i propri bilanci con forti perdite e che la situazione economica si e' ulteriormente aggravata nel corso del 2013 a causa di una forte contrazione del fatturato, dei margini sui ricavi e del raddoppio degli interessi e degli oneri finanziari rispetto all'anno precedente;
Preso atto che gia' con nota inviata il 3 settembre 2013 il Collegio Sindacale, rilevate le difficolta' del consorzio, aveva sollecitato l'Organo Amministrativo a convocare al piu' presto l'Assemblea dei soci perche' deliberasse la ricapitalizzazione del consorzio o la liquidazione dell'ente, risultando indispensabile garantire immediatamente nuova liquidita' per circa 5 milioni di euro entro la fine dell'anno atteso che, dalle scritture contabili del consorzio, gia' si evincevano debiti scaduti nei confronti dei fornitori per circa € 6.000.000,00 ed ulteriori 2.000.000,00 di debiti in scadenza;
Considerato che in sede di accertamento gli ispettori hanno verificato che gli Amministratori non avevano ottemperato alle prescrizioni contenute nella diffida e, precisamente, non avevano provveduto a riorganizzare la gestione aziendale in maniera da ridurre gli oneri finanziari e gli altri costi di gestione, a recuperare i crediti scaduti ed a ricapitalizzare l'ente attraverso il reperimento di nuova liquidita' a causa delle difficolta' economiche e finanziarie del consorzio che, successivamente alla data della revisione, si erano ulteriormente aggravate;
Preso atto che in sede di accertamento ispettivo il Presidente del consorzio ha comunicato di aver depositato, in data 14 gennaio 2014 presso la Cancelleria del Tribunale di Pavia, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il Piano di concordato prevede la cessione del ramo d'azienda del consorzio agrario di Pavia, con il conseguente trasferimento di n. 9 unita' di personale, al Consorzio agrario di Piacenza e la messa in mobilita' delle altre 20 unita' di personale attualmente occupate nell'attivita' consortile;
Rilevato che l'efficacia del predetto contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto tra le parti in forma di scrittura privata, registrato il 18 dicembre 2013, e' tuttavia subordinata al raggiungimento dell'accordo con le OO.SS. nazionali di categoria (FAI-CISL, FLAI- CGIL, UILTUCS-UIL, SINALCAP), le quali nel corso di un primo incontro svoltosi in data 23 dicembre 2013 hanno espresso parere contrario alla cessione del ramo d'azienda e, con nota inviata a questa Direzione generale in data 17 gennaio 2014, hanno comunicato che «non sono e non saranno mai disponibili a sottoscrivere alcun accordo di cessione di ramo d'azienda»;
Preso atto che tale mancato accordo rende inefficace il contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto tra le parti incidendo conseguentemente sulla realizzabilita' dello stesso piano di concordato;
Ritenuto, pertanto, che il piano di concordato risulta inidoneo sotto il profilo della fattibilita', esclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione sulla idoneita' del medesimo sotto il profilo economico e finanziario;
Considerato che alcuni creditori del consorzio hanno intrapreso iniziative giudiziali per il recupero dei propri crediti;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa del consorzio in quanto la situazione di illiquidita' e' tale da impedire di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento;
Considerato che in data 14 febbraio 2014 con nota ministeriale n. 0025369 e' stata data comunicazione al Legale Rappresentante dell'ente dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-terdecies c.c., ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Preso atto che con nota inviata via mail in data 13 marzo 2014 il Presidente del Consorzio ha richiesto un incontro al fine di esporre le proprie osservazioni in merito al procedimento avviato;
Preso atto che con nota ministeriale n. 0044767 del 18 marzo 2014, inviata via fax al Presidente del Consorzio, questa Direzione generale fissava per il 25 marzo 2014 la data dell'incontro richiesto;
Tenuto conto che nelle more dell'incontro il Presidente del Consorzio, in data 19 marzo 2014, ha inviato via fax le proprie controdeduzioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento nelle quali evidenzia che la procedura di concordato preventivo e' stata ammessa dal Tribunale di Pavia, seppur con riserva e che tale ammissione, ai sensi dell'art. 3 l.f., precluderebbe la possibilita' dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, e argomenta che la proposta di concordato si fonda integralmente sulla cessione dell'azienda commerciale e dell'impianto di sementificio al Consorzio di Piacenza non ancora perfezionata;
Preso atto che in sede di audizione in data 25 marzo 2014 il presidente ha ribadito il contenuto delle osservazioni e delle controdeduzioni gia' precedentemente inviate;
Preso atto che in data 7 aprile 2014 e' pervenuta da parte della Societa' di Revisione Reviprof S.p.A. la relazione emessa, sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 sul bilancio del consorzio agrario di Pavia chiuso al 31 dicembre 2012;
Tenuto conto che da tale relazione emerge che «il sistema di contabilita' e controllo interno evidenzia gravi carenze procedurali con evidenze di errori tali da non rendere attendibile un adeguato campionamento secondo quanto previsto dai principi di revisione» e, che «a causa della rilevanza delle limitazioni alle procedure di revisione e della significativita' degli effetti sul bilancio d'esercizio dei rilievi esposti, il sopramenzionato bilancio d'esercizio non e' conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, non e' stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Consorzio agrario di Pavia al 31 dicembre 2012, anche in conformita' alle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione»;
Considerato che l'art. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non contempla alcuna ipotesi di prevenzione tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che non esiste tra i due procedimenti di liquidazione coatta amministrativa e di concordato alcun rapporto di pregiudizialita', ne' di necessaria sospensione del procedimento di liquidazione coatta amministrativa in attesa della definizione del procedimento di concordato preventivo, in ragione della diversita' delle situazioni disciplinate dalle due procedure;
Considerato che anche l'eventuale effetto prenotativo ex art. 161, sesto comma l.f. retroagirebbe al momento della proposizione della domanda solo in caso di accoglimento della proposta concordataria;
Considerata la situazione di fatto in cui versa il consorzio, come sopra richiamata;
Ritenuto, quindi, che le osservazioni e controdeduzioni del Presidente del Consorzio non risultano idonee a modificare l'orientamento manifestato da questa Amministrazione in sede di avvio del procedimento per la sottoposizione del consorzio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente ai fini della nomina del Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa il Consorzio Agrario provinciale di Pavia societa' cooperativa con sede in Pavia e' posto in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Virgilio Sallorenzo, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato a Piacenza, Galleria Piazza Cavalli, n. 7/B, ne e' nominato Commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 18 aprile 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
 
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