Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2014 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novadien».


Estratto determinazione V & A n. 781/2014 del 18 aprile 2014
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NOVADIEN', nella forma e confezione: «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse; in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Alcide De Gasperi, 165/B - 95127 Catania - Codice Fiscale 03115090874;
Confezione:
«2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse;
A.I.C. n. 041390028 (in base 10) 17H3YD (in base 32).
Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.
Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:
Principio Attivo: dienogest 2 mg; etinilestradiolo 0,03 mg; Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: A.I.C. n. 041390028 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse.
Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: A.I.C. n. 041390028 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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