Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 3 febbraio 2014
Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante il decreto di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, ed in particolare il Titolo II;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», ed in particolare l'art. 11, commi 18, 20, 20-bis e 21;
Considerata la necessita' di adottare nuovi criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;
Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consultiva nella seduta del 22 novembre 2013;
Sentiti i rappresentanti delle fondazioni lirico-sinfoniche riuniti in delegazione il giorno 19 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Criteri generali e percentuali di ripartizione

1. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche e' attribuita con decreto del Direttore generale competente sentita la commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri:
a) una sub-quota, nella misura del 50 per cento della quota, e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzata da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, sulla base degli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 2;
b) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, e' ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.
 
Art. 2
Indicatori di rilevazione della produzione

1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, di cui la fondazione e' intestataria, quale titolare del sistema di emissione SIAE o organizzatore anche per soggetti terzi, nelle seguenti misure:
a) per la lirica, che salvo il caso appresso indicato, sara' eseguita da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra, punti 12 per lirica con impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 11 per la lirica con impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 7,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi in scena ed in buca orchestrale e punti 7,5 per la lirica eseguita con un numero di professori d'orchestra inferiore a 45 nel caso di opere con numero inferiore prescritto in partitura; per le manifestazioni costituite da opere liriche in forma semiscenica, punti 5, se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 3,25 se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego fino a 100 elementi in scena ed in buca;
b) per il balletto, punti 4 per il balletto con orchestra; punti 5 per il balletto con orchestra per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; punti 6 per il balletto con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45; punti 7 per il balletto con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45 per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; punti 1,5 per il balletto con musica registrata; punti 2 per il balletto con musica registrata effettuato con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni;
c) per la concertistica, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali; punti 2 per i concerti sinfonici con non meno di 45 professori d'orchestra o corali con non meno di 40 elementi; punti 4 per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 3 se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego fino a 100 elementi in scena ed in buca orchestrale;
d) per le manifestazioni realizzate in forma divulgativa o con durata inferiore, i punti sono ridotti della meta' con riferimento alle corrispondenti tipologie sopraindicate;
e) per le manifestazioni costituite da abbinamento di attivita' anche di genere diverso, che verranno valutate per un massimo di due tipologie, il punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 50 per cento di quello previsto per l'attivita' corrispondente, con attribuzione dei punti o frazioni di punto alla corrispondente tipologia.
2. Per le sole attivita' concertistiche della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 60 per cento. I punteggi attribuiti a tutte le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona sono ridotti del 40 per cento.
3. Per le manifestazioni realizzate all'estero, se non specificamente sovvenzionate sul Fondo unico per lo spettacolo, il punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 70 per cento di quello previsto per l'attivita' corrispondente di cui al comma 1.
4. Non sono ammesse ai fini della rilevazione della produzione piu' di due prove a pagamento aperte al pubblico per ciascuna manifestazione.
5. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, e' ammessa, per non piu' del 20 per cento di ciascuna tipologia di cui alle lettere a),b),c), del comma 1, la produzione svolta in qualita' di compagnia/esecutore presso altri organismi ospitanti intestatari/organizzatori dei relativi "bordero'". Nel caso di produzione svolta presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione puo' essere comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di copia del documento rilasciato dalla SIAE, e trasmissione all'Amministrazione vigilante di una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo ospitante, in forma di autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.
 
Art. 3
Riparto delle quote

1. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), relativa alla considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzata da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, e' ripartita in base alla percentuale derivante dal rapporto tra il numero dei punti dell'attivita' a pagamento di ciascuna fondazione, come specificata dall'art. 2, e il totale dei punti ottenuto da tutte le fondazioni.
2. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), relativa alla considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse, e' ripartita percentualmente in ragione del rapporto conseguito da ogni singola fondazione tra il valore della produzione, con esclusione dei contributi dello Stato e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ed inclusione dei contributi in conto patrimonio ma solo se non concessi dallo Stato da una parte, e il valore dei contributi dello Stato alla fondazione medesima dall'altra.
3. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), relativa alla valutazione degli elementi qualitativi dell'attivita' proposta, e' ripartita su parere della Commissione consultiva competente, che determina un giudizio, rendendo preventivamente pubblici i punti ad essi attribuiti in merito ai seguenti elementi:
a) validita', varieta' del progetto e sua attitudine a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale;
b) inserimento nel programma di opere di compositori nazionali;
c) coordinamento della propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, realizzazione di coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori, condivisione di beni e servizi e realizzazione di allestimenti con propri laboratori scenografici o con quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione;
d) incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, con particolare riguardo alla committenza di nuove opere di ogni linguaggio, allo spazio riservato alla musica contemporanea, alle giovani generazioni di artisti, alla riscoperta del repertorio storico italiano;
e) impiego di direttori, registi, artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;
f) previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori, nonche' di offerta di biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni rappresentazione, di quota minima di facilitazioni per famiglie prevedenti l'ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore, di riduzioni del prezzo del biglietto, da un minimo del 25% ad un massimo del 50%, per i giovani di eta' inferiore ai 26 anni, di facilitazioni per i disabili, tra le quali almeno un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore, di facilitazioni per gli ingressi alle manifestazioni dimostrative e alle prove generali;
g) adeguatezza del numero di prove programmate, realizzazione di attivita' collaterali, segnatamente quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettivita';
 
Art. 4
Conservazione dei diritti e promozione del pubblico

1. Le fondazioni lirico- sinfoniche conservano il diritto a percepire il contributo dello Stato quando:
a) allestiscano opere di compositori nazionali;
b) incentivino la produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, commissionando almeno una nuova produzione ogni anno;
c) coordinino la propria attivita' con quella di altri organismi musicali, anche esteri, realizzando almeno una coproduzione ogni anno o utilizzino un allestimento operistico gia' realizzato da altri;
d) prevedano, dandone idonea pubblicita', a favore degli studenti, dei lavoratori e dei giovani di eta' inferiore ai 26 anni, almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti in ragione di non meno del 25 per cento, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
2. Le fondazioni lirico- sinfoniche sono altresi' tenute a favorire l'accesso di nuovo pubblico:
a) praticando facilitazioni per famiglie attraverso l'ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore, e assicurino facilitazioni per i disabili, tra le quali un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore;
b) offrendo biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni rappresentazione e facilitino gli ingressi alle manifestazioni dimostrative e prove generali;
 
Art. 5
Procedimento di erogazione

1.Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno cui afferisce la ripartizione, i programmi di attivita' realizzata nell'anno precedente, una relazione analitica sull'attivita' svolta, la sintesi dell'attivita' con indicazione delle tipologie della produzione di cui all'art. 2 e delle singole rappresentazioni ed esecuzioni, i valori contabili di cui all'art. 3, comma 2, le attestazioni relative al rispetto di quanto previsto dall'art. 4, secondo gli schemi stabiliti dal Direttore generale competente, nonche' i dati richiesti dagli uffici.
2.Il Direttore generale competente, determinato il riparto in valori percentuali delle sub-quote ai sensi dell'art. 3, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle fondazioni, provvede ad acquisire il parere di cui all'art. 3, comma 3, della Commissione consultiva competente.
3.Il contributo e' erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, e' erogata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento ed e' subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio e del Documento Unico di Regolarita' Contributiva; la seconda rata e' erogata nel medesimo anno e comunque successivamente alla presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Documento Unico di Regolarita' Contributiva.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 2014, a termini di legge, una sub-quota del 5 per cento e' previamente destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto, senza computare l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 11 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti la ripartizione, con suddivisione della sub-quota in parti eguali tra le suddette fondazioni.
2. Limitatamente al triennio 2014-2016, qualora nella applicazione del presente decreto vengano conseguiti risultati superiori al 10% nel 2014, al 15% nel 2015, al 20% nel 2016, rispetto ai contributi assegnati nel 2013, la sola eccedenza viene accantonata e utilizzata quale correttivo del contributo per le fondazioni che abbiano registrato valori negativi superiori al 10% nel 2014, al 15% nel 2015, al 20% nel 2016 rispetto a quanto assegnato nel 2013.
Roma, 3 febbraio 2014

Il Ministro: Bray

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 690
 
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