Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2014 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 20 febbraio 2014
Intesa sulla modifica dell'Accordo Multiregionale (A.M.) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013. (Rep. Atti n. 21/CSR).


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014;
Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 23 luglio 2006 che, nell'ambito della politica comunitaria nel settore della pesca ed in coerenza con le disposizioni in materia di sostenibilita' ambientale e conservazione delle risorse, ha introdotto specifiche misure finalizzate allo sviluppo della competitivita' ed ha istituito il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) quale principale strumento finanziario per favorire l'attuazione delle Misure d'intervento, attraverso Programmi Operativi nazionali posti in essere dagli Stati membri, coerenti con gli indirizzi strategici;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990", che, all'art. 4, comma 3 dispone l'adozione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della propria competenza, d'intesa con questa Conferenza, di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
Visto il Piano strategico nazionale per il settore della pesca approvato con intesa da questa Conferenza nella seduta del 20 settembre 2007 con atto repertorio n. 190/CSR;
Visto l'atto repertorio n. 101/CSR con cui questa Conferenza, nella seduta del 20 marzo 2008, ha sancito intesa sulla ripartizione globale della spesa pubblica complessiva per il Programma operativo italiano del FEP per il periodo 2007-2013, con la previsione di assegnare il 67% delle disponibilita' finanziarie per Misure applicate dalle Regioni e Province autonome ed il rimanente 33% per quelle attuate dallo Stato;
Visto altresi' l'Accordo multiregionale sancito il 18 settembre 2008 con intesa di questa Conferenza di cui all'atto repertorio n. 177/CSR, finalizzato all'azione coordinata tra l'Amministrazione centrale, le Regioni e le Province autonome per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal predetto Fondo, con l'elencazione, all'art. 3, delle diverse azioni da svolgersi, con la suddivisione tra quelle attribuite alla responsabilita' diretta dello Stato, quelle delegate alle Regioni e quelle attribuite ad entrambe le componenti da gestire in forma concorrente, rimodulato, da ultimo, con intesa di cui all'atto repertorio n. 198/CSR del 25 ottobre 2012 allo scopo di ottimizzare le risorse stanziate per le azioni degli interventi previsti;
Vista la nota protocollo n 15452 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali inviata l'11 dicembre 2013 alla Segreteria di questa Conferenza, che ha provveduto ad inoltrarla alle Regioni e Province autonome il 16 dicembre 2013 con nota protocollo n. 5442, contenente la proposta di modifica dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013;
Preso atto che detta modifica riguarda la ripartizione delle risorse FEP tra lo Stato, le Province Autonome e le Regioni per il solo obiettivo non convergenza con l'aumento della quota di cofinanziamento statale al 36,45% e la conseguente diminuzione della quota regionale al 63,55%, nonche' i piani finanziari delle singole Regioni modificati al fine di dare attuazione alla misura 1.2. "Arresto Temporaneo" spostando le risorse verso gli Assi per le cui misure c'e' stata maggior concentrazione di richieste ed infine e' stata introdotta la possibilita' di delegare le funzioni di gestione e controllo ai Gruppi di Azione Costiera dell'Asse 4 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";
Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica, svoltasi in data 14 gennaio 2014, favorevoli al testo presentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l'avviso favorevole espresso dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella seduta del 18 febbraio 2014;
Visti gli esiti favorevoli di questa Conferenza espressi dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce intesa
sulla modifica dell'Accordo Multiregionale (A.M.) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 nei termini di cui in premessa.
Roma, 20 febbraio 2014

Il Presidente: Delrio Il Segretario: Marino
 
Allegato

ACCORDO MULTIREGIONALE (A.M.)
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAL
FEP (FONDO EUROPEO PER LA PESCA) NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013
TRA

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

E

LE REGIONI DELL'OBIETTIVO DI CONVERGENZA
E DELL'OBIETTIVO NON DI CONVERGENZA
Accordo Multiregionale (A.M.)
per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP
(Fondo europeo per la pesca) nell'ambito
del Programma Operativo 2007-2013

tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel corpo del seguente atto denominata Amministrazione centrale, rappresentato dal Prof. Gianluca Maria Esposito Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
e le Regioni dell'Obiettivo convergenza e quelle dell'Obiettivo non di convergenza rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici;
Visto il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
Vista la Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
Vista la revisione del Programma Operativo presentata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013 ed in particolare il §8 Disposizioni di esecuzione;
Visto, in particolare, l'art. 38 del Regolamento (CE) 498/2007, ove e' indicato che, qualora uno o piu' compiti dell'autorita' di gestione o dell'autorita' di certificazione, siano effettuati da organismi intermedi, le relative convenzioni devono essere formalmente registrate per iscritto;
Considerato che, per la realizzazione del Programma Operativo del FEP, le risorse finanziarie sono state ripartite nella misura del 33% e del 67% rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008;
Considerato che occorre assicurare un adeguato coordinamento fra i soggetti interessati, allo scopo di sviluppare le possibili sinergie e di garantire omogeneita' di attuazione delle misure di intervento previste, indipendentemente dal soggetto attuatore;
Visto il DM n. 576 del 25 giugno 2008 con il quale e' stata istituita la Cabina di regia, di cui al § 8 del Programma Operativo;
Considerato che la Commissione europea, nella seduta del Comitato di Sorveglianza FEP del 13 giugno 2008, ha suggerito di prevedere un meccanismo di compensazione finanziaria che permetta un riesame delle allocazioni finanziarie tra Regioni appartenenti allo stesso Obiettivo sulla base dei risultati raggiunti;
Visto l'Accordo Multiregionale, sancito il 18 settembre 2008 con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'Atto repertorio n.177/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 novembre 2008, n. 278;
Vista la modifica al predetto Accordo sancita il 25 ottobre 2012 con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'Atto repertorio n. 198/CSR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 novembre 2012, n. 279;
Vista l'intesa sulle modifiche al predetto Accordo Multiregionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014.

Tutto cio' premesso,

con il presente atto si conviene quanto segue

Art. 1.

Oggetto dell'Accordo Multiregionale

1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) e' l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, delle misure cofinanziate dal Regolamento (CE) 1198/06, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo Italia 2007/2013 (di seguito Programma) approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)6792 del 19 dicembre 2007.
2. L'A. M. in particolare:
a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati) (Allegato 1);
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al § 8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008;
c) identifica le funzioni delegate dall'Autorita' di gestione e dall'Autorita' di certificazione agli Organismi intermedi;
d) identifica le fattispecie in cui gli Organismi intermedi possono, a loro volta, delegare specifiche funzioni dell'Autorita' di gestione;
e) regolamenta le attivita' in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.
 

Art. 2.
Piani finanziari

Eventuali modifiche dei piani finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) verranno esaminate ed approvate in Cabina di regia, fermo restando la ripartizione di risorse fra Stato e Regioni e Province Autonome definita in sede di Conferenza Stato-Regioni.
 

Art. 3.
Attivita' disciplinate dall'A.M.
I. Cabina di regia.
Al fine di sviluppare le possibili sinergie, evitare distorsioni in sede di attuazione e garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma, la Cabina di regia svolge le seguenti funzioni:
Predisposizione di schemi-tipo di bandi di gara;
Coordinamento preventivo delle misure previste dai Piani di gestione nazionali e locali;
Definizione comune del Manuale di gestione e controllo e dei documenti preventivi e attuativi;
Elaborazione di un Vademecum interpretativo a seguito dell'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione;
Concertazione di modalita' e procedure per la comunicazione delle irregolarita';
Monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma e del piano finanziario ed eventuali compensazioni a seguito della verifica dei risultati di attuazione;
Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione;
Supporto alle riunioni del Comitato di Sorveglianza (discussione preliminare);
Eventuale individuazione di indicatori non previsti dal Programma;
Informativa sulle modalita' relative ai controlli di II livello;
Coordinamento per il monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
I documenti approvati in seno alla Cabina di Regia sono successivamente adottati con decreto ministeriale in accordo con il Comitato Tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura.
La Cabina di regia si riunisce a cadenza trimestrale, ed ogni qualvolta si ritenga necessario, su istanza dell'Amministrazione centrale o di almeno tre tra Regioni e Province autonome.
La Cabina di regia delibera per consenso. Qualora il consenso non venga raggiunto, l'Autorita' di gestione, in qualita' di organismo responsabile per la gestione del Programma, ai sensi degli artt. 58 e 59 del Regolamento (CE) 1198/2006, ha facolta' di deliberare, secondo gli indirizzi condivisi dalla maggioranza dei componenti, in coerenza con una sana e corretta gestione del Programma. II. Sistema informatico di monitoraggio.
Il presente A.M. impegna:
1. l'Amministrazione centrale a:
a) regolamentare e rendere disponibile l'accesso al sistema informativo di gestione e monitoraggio delle istanze relative al FEP, attraverso il portale del SIAN, via Internet, alle Regioni e Province autonome;
b) regolamentare e rendere disponibile l'accesso alla banca dati della flotta e dei finanziamenti precedenti ai periodi di programmazione SFOP, alle Regioni e Province autonome;
2. le Amministrazioni Regionali e Provinciali a:
a) aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con i dati relativi alle misure di propria competenza, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore. III. Funzioni dell'Autorita' di gestione e di certificazione.
Per il periodo di programmazione 2007/2013, l'Amministrazione centrale - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - in qualita' di Autorita' di gestione, e' responsabile dell'efficacia e della regolarita' dell'attuazione del Programma nel suo insieme.
All'Autorita' di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/06, ed, in particolare:
1. per le misure di competenza: elaborazione delle regole e delle procedure per l'aggiudicazione delle stesse, inserimento di tutte le informazioni per ciascuna pratica nella procedura informatica, organizzazione e gestione delle procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate, monitoraggio finanziario, sistema informativo di trasmissione delle informazioni e dei dati alla Commissione europea;
2. in qualita' di responsabile della valutazione del Programma: individuazione del valutatore indipendente e assistenza per la stesura della valutazione ex ante, intermedia ed ex post;
3. gestione del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati fisici e finanziari relativi a ciascuna operazione;
4. organizzazione e gestione della fase relativa all'informazione e alla pubblicita' del Programma e di tutti gli atti a valenza esterna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento (CE) 1198/2006 e dal Capo V del Regolamento (CE) 498/2007.
All'Autorita' di certificazione - AGEA - Organismo pagatore nazionale - sono attribuite le funzioni di cui all'art. 60 del Regolamento (CE) 1198/06.
L'Amministrazione centrale e' direttamente responsabile delle seguenti misure:
Sostituzione degli attrezzi e compensazione socio economica, qualora inserite nei Piani di gestione nazionali;
Arresto definitivo;
Arresto temporaneo (inclusi Piani di salvataggio e ristrutturazione e Mancato rinnovo accordi).
Inoltre, l'Amministrazione centrale gestisce unitamente alle Regioni, sulla base dei piani finanziari allegati, le seguenti misure:
Trasformazione e commercializzazione, a carattere sovra regionale;
Sviluppo mercati e campagne consumatori;
Azioni collettive;
Progetti pilota;
Assistenza tecnica. IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorita' di gestione e dall'Autorita' di certificazione.
Su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualita' di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:
Ammodernamenti pescherecci;
Piccola pesca costiera;
Compensazioni socio economiche;
Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
Acque interne;
Fauna e flora acquatica;
Porti da pesca;
Modifiche dei pescherecci;
Sviluppo sostenibile zone di pesca.
Inoltre, le Regioni e Province autonome gestiscono unitamente all'Amministrazione centrale, sulla base dei piani finanziari allegati, le seguenti misure:
Trasformazione e commercializzazione;
Sviluppo mercati e campagne consumatori;
Azioni collettive;
Progetti pilota;
Assistenza tecnica.
Ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorita' di gestione e un referente dell'Autorita' di certificazione.
Con riferimento alla misura "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" le Regioni e Province autonome, in qualita' di OI, hanno facolta' di delegare, a loro volta, ai Gruppi di Azione Costiera (GAC) selezionati specifiche funzioni di gestione e controllo loro delegate dall'Autorita' di gestione, identificandoli come Organismi Intermedi in seno al sistema di gestione e controllo del Programma FEP 2007/2013. In tali fattispecie, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo all'OI delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il GAC al quale sia stata conferita la suddetta delega non puo', a sua volta, delegare le funzioni delegate.
I GAC delegati hanno il compito di individuare un referente della gestione che si rapporti con il Referente regionale dell'Autorita' di gestione.
Compiti del referente dell'Autorita' di gestione:
1. elaborare, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per l'elaborazione del documento "Descrizione sui sistemi di gestione e controllo" e trasmetterla all'Amministrazione centrale alle scadenze stabilite;
3. coadiuvare l'Amministrazione centrale nell'elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione, ai sensi dell' art. 67 del Regolamento (CE) 1198/2006, e di tutti gli altri rapporti previsti dai regolamenti in vigore;
4. elaborare le regole e procedure per l'attuazione delle misure di competenza, immettere nel sistema informatizzato i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate, per le misure di propria competenza;
5. trasmettere all'Amministrazione centrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, alla data del presente Accordo, gli Organismi intermedi non dispongano dell'accesso alla procedura informatizzata; effettuare i controlli di I livello sulle operazioni inerenti le misure di competenza;
6. segnalare le irregolarita' rilevate, ai sensi delle procedure stabilite dalla Cabina di Regia;
7. assistere il valutatore indipendente, nominato dall'Amministrazione centrale, per la valutazione del Programma;
8. ai sensi degli artt. da 29 a 31 del Regolamento (CE) 498/07, gestire, per la parte di competenza, la fase relativa all'informazione e alla pubblicita' e gli atti a valenza esterna.
Compiti del referente dell'Autorita' di certificazione:
predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento relativa alle misure di competenza, secondo i modelli predisposti dall'Autorita' di certificazione;
trasmettere la documentazione all'Autorita' di certificazione per l'elaborazione della domanda di pagamento generale del Programma;
effettuare i controlli di I livello sulle spese relative ad operazioni inerenti le misure di competenza;
tenere una contabilita' separata degli importi recuperabili, dei recuperi effettuati e delle spese ritirate e trasmettere le relative informazioni, a scadenze prestabilite, all'Amministrazione centrale.


Per il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Per le Regioni Obiettivo convergenza

Regione Basilicata
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Puglia
Regione Sicilia

Per le Regioni Obiettivo non di convergenza

Provincia Autonoma di Trento
Regione Abruzzo
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Sardegna
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Veneto

 
TABELLE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone