IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi; Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino - Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»; Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici»), e s.m.i., e visti in particolare: l'art. 33, comma 3, il quale prevede che «le amministrazioni aggiudicatrici... non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici», ma «possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza»; la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che: conferma in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proposta a questo Comitato per l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione, in particolare, delle infrastrutture; conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» (di seguito «Fondo»), con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che, all'art. 7-quater, prevede che i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato da questo Comitato con delibera 3 agosto 2011, n. 57, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per gli anni 2013, 2014 e 2015, dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)», che all'art. 1, comma 208, autorizza, per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e lavori preliminari nonche' lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029, per un importo totale di 2.940 milioni di euro; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi», la infrastruttura ferroviaria «Frejus» e all'allegato 2, concernente l'articolazione del programma per Regioni e per macrotipologie, tra i corridoi ferroviari della Regione Piemonte, la «Tratta AV Torino - Lyon»; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi» ha confermato l'infrastruttura ferroviaria «Frejus»; Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 57 (G.U. n. 272/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano», prendendo atto che nel limite di spesa dell'intervento, pari a complessivi 4.563,5 milioni di euro, sono compresi 41,5 milioni di euro per opere compensative; Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 23 (G.U. n. 196/2012), con la quale, per la realizzazione delle opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino - Lione», questo Comitato: ha disposto l'assegnazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sopra citato, secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015; ha previsto che l'Osservatorio sulla Torino - Lione, d'intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, sentiti gli enti locali, trasmettesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte relative alle misure compensative strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera da finanziare con la suddetta assegnazione, nel quadro delle misure emerse sul territorio per preparare e accompagnare l'inserimento della nuova linea; Viste le delibere 26 ottobre 2012, n. 97 (G.U. n. 89/2013), 11 dicembre 2012, n. 126 (G.U. n. 89/2013), 21 dicembre 2012, n. 137 (G.U. n. 121/2013), e 18 febbraio 2013, nn. 7 e 8 (rispettivamente, G.U. n. 120/2013 e n. 129/2013), con le quali questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del citato Fondo, destinando tra l'altro, alle «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione», 2 milioni di euro nell'anno 2013 e 8 milioni di euro nell'anno 2016, a modifica dell'originaria articolazione temporale dell'assegnazione disposta con la citata delibera n. 23/2012; Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza, che include nella «Tabella 0 - Programma infrastrutture strategiche», il Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione; Vista la delibera 31 maggio 2013, n. 29 (G.U. n. 227/2013), con la quale questo Comitato, relativamente alle opere e misure compensative previste nel quadro del piano di accompagnamento della «Nuova linea ferroviaria Torino - Lione», tra l'altro: ha preso atto del processo svolto, per la selezione delle opere compensative di cui alla sopra citata delibera n. 23/2012, dalla Regione Piemonte, in coordinamento con l'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino - Lione e la Provincia di Torino, sentito il Comune di Torino; ha preso atto che il totale generale di tali opere e misure compensative, distinte in «priorita' 1» (del costo di 10.101.019 euro) e «priorita' 2» (del costo stimato di 32.129.919 euro), ammontava a complessivi 42.230.938 euro, con un incremento di 730.938 euro rispetto all'importo per opere compensative di cui alla suddetta delibera n. 57/2011; ha ulteriormente rimodulato l'articolazione temporale dei 10 milioni di euro assegnati con la richiamata delibera n. 23/2012, prevedendo che 2 milioni di euro fossero imputati sull'annualita' 2013 del suddetto Fondo e che i residui 8 milioni di euro fossero imputati sull'annualita' 2014 del Fondo stesso; ha individuato la Regione Piemonte quale soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative elencate nell'allegato alla delibera stessa, nel quale sono stati riportati i soli interventi «di priorita' 1», finanziati per i citati 10 milioni di euro a carico del richiamato Fondo e per i rimanenti 101.019 euro a carico della Provincia di Torino; ha confermato in 4.563,5 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento denominato «Nuovo collegamento internazionale Torino - Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese - tratta in territorio italiano», prevedendo che, in sede di presentazione del progetto definitivo della prima fase funzionale dal confine di Stato a Susa/Bussoleno (raccordo con la linea storica) della Nuova linea ferroviaria Torino - Lione, di cui al punto 2.1 della richiamata delibera n. 23/2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicasse le voci del quadro economico ridotte al fine di assorbire il maggior costo delle predette opere compensative, pari ai citati 730.938 euro; Viste le note 9 dicembre 2013, n. 42001, e 17 dicembre 2013, n. 43272, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la modifica del soggetto aggiudicatore per alcune delle opere e misure compensative inserite nell'elenco «di priorita' 1» di cui alla citata delibera n. 29/2013; Vista la nota 10 dicembre 2013, n. 42260, con la quale il suddetto Ministero ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento AV/AC Torino - Lione - delibera CIPE n. 29/2013 - modifica soggetto aggiudicatore delle opere nel territorio del Comune di Susa; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 5156, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Prende atto
1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: che, con delibera di Giunta 11 marzo 2013, n. 10-5501, la Regione Piemonte aveva chiesto che, nelle more della puntuale individuazione degli interventi, dei soggetti attuatori e delle relative quote di competenza, le fossero assegnate le risorse statali destinate alle opere e misure compensative di cui alla sopra citata delibera n. 23/2012; che, con nota 18 ottobre 2013, n. 678, relativamente agli interventi «di priorita' 1» di cui all'elenco allegato alla citata delibera n. 29/2013, la Regione Piemonte ha rilevato l'esistenza di opere riconducibili, «per competenza e tipologia, a enti pubblici diversi dalla Regione» stessa, quali la Provincia di Torino e il Comune di Susa; che, in allegato alla nota sopra richiamata, la citata Regione ha trasmesso l'elenco delle opere di «priorita' 1», indicando, per alcuni interventi, la Provincia di Torino e il Comune di Susa quali nuovi soggetti aggiudicatori; che, con l'ulteriore nota 17 dicembre 2013, n. 43272, il Ministero istruttore ha trasmesso una nuova versione del suddetto elenco, individuando le opere il cui soggetto aggiudicatore e' da variare nel Comune di Susa e precisando che la Regione Piemonte, che rimane soggetto aggiudicatore delle restanti opere, ha comunque la facolta' di affidare le funzioni di soggetto aggiudicatore a sue societa' di committenza (SCR) e alla Provincia di Torino; che il suddetto elenco aggiornato evidenzia un incremento di 3.640.000 euro del costo complessivo delle opere «di priorita' 1», dagli iniziali 10.101.019 euro di cui alla delibera n. 29/2013 agli attuali 13.741.019 euro; che tale incremento e' riconducibile alla variazione di due interventi di riqualificazione dell'offerta turistico-culturale, denominati «valorizzazione patrimonio archeologico - recupero Teatro civico e pertinenze - restauro gradinata accesso castello» e "recupero patrimonio e cultura materiale - progetto «Il sentiero dell'acqua»"; che il cofinanziamento del maggiore importo di 3.640.000 euro dei suddetti interventi e' in parte imputato sulle risorse destinate al Programma Operativo Regionale (POR) finanziato a carico del FESR 2007-2013, come risulta dalla delibera di Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 3-3659, che approva il finanziamento degli interventi esposti in apposito allegato, e tra i quali figurano: il «restauro conservativo del Teatro civico ottocentesco e aree di pertinenza (edificio annesso, parcheggio, accesso al castello gia' recuperato)», con contributo di 3.200.000 euro; il «Progetto via dell'acqua recupero punti di acqua storici (fontane e lavatoi) nei Comuni di Susa, Meana, Chiomonte, Salbertrand, Exilles, Sauze d'Oulx, Cesana, Bardonecchia, Sestriere», gia' denominato "recupero patrimonio e cultura materiale - progetto «Il sentiero dell'acqua»", con un contributo di 400.000 euro; che il residuo cofinanziamento di 40.000 euro per l'intervento «recupero patrimonio e cultura materiale - progetto "Il sentiero dell'acqua"» e' imputato su risorse comunali, per il cui utilizzo il Sindaco di Susa ha dichiarato, in data 17 dicembre 2013, di aver chiesto la deroga al patto di stabilita'; che il costo aggiornato delle opere «di priorita' 1» e' complessivamente finanziato a carico delle seguenti risorse: 10.000.000 euro a carico delle risorse statali di cui da ultimo alla richiamata delibera n. 29/2013 (art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011); 101.019 euro a carico delle risorse della Provincia di Torino di cui alla richiamata delibera n. 29/2013; 3.600.000 euro a carico delle risorse della Regione Piemonte (fondi POR di cui alla delibera di Giunta regionale n. 3-3659/2012 sopra citata); 40.000 euro a carico di risorse del Comune di Susa; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato le quote annuali di risorse statali da assegnare ai due soggetti aggiudicatori (Regione e Comune di Susa), a valere sul finanziamento di 10 milioni di euro di cui alla delibera n. 29/2013, considerando peraltro per l'annualita' 2014 risorse superiori, per 41.019 euro, rispetto agli 8 milioni di euro previsti dalla suddetta delibera; 2. che, tenuto conto del suddetto costo aggiornato delle opere «di priorita' 1», pari a 13.741.019 euro, e del costo stimato delle opere «di priorita' 2», confermato in 32.129.919 euro, il costo complessivo delle opere compensative ammonta ora a 45.870.938 euro, con un incremento di 4.370.938 euro rispetto all'importo per opere compensative di cui alla delibera di questo Comitato n. 57/2011 e che quindi, in occasione dell'approvazione del progetto definitivo della «nuova linea ferroviaria Torino - Lione», dovranno essere coerentemente individuate le voci del quadro economico da ridurre a compensazione del succitato incremento;
Delibera:
1. Modifica del soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative di cui alla delibera n. 29/2013. 1.1 A modifica di quanto disposto con la delibera n. 29/2013 citata in premessa, i soggetti aggiudicatori delle opere e misure compensative «di priorita' 1», atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino - Lione», sono individuati come rappresentato nell'elenco allegato alla presente delibera, che costituisce parte integrante della medesima. 1.2 Il costo complessivo delle opere di cui al punto 1.1 e' aggiornato in 13.741.019 euro, di cui, come esposto nella precedente presa d'atto, 10.000.000 euro a valere sulle risorse statali di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 assegnate con delibera n. 23/2012, 101.019 euro a carico della Provincia di Torino, 3.600.000 euro a carico delle risorse POR della Regione Piemonte e 40.000 euro a carico di risorse del Comune di Susa. 1.3 L'assegnazione del suddetto importo di 10.000.000 euro e' cosi' ripartita: Regione Piemonte 6.100.000 euro Comune di Susa 3.900.000 euro 1.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' comunicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, l'articolazione annuale aggiornata delle assegnazioni di cui al punto 1.3, coerente con le disponibilita' annuali di cui alla citata delibera n. 29/2013. 2. Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese - tratta in territorio italiano 2.1 Il limite di spesa dell'intervento denominato "Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese - tratta in territorio italiano" rimane fissato in 4.563,5 milioni di euro. 2.2 In sede di presentazione del progetto definitivo della prima fase funzionale dal confine di Stato a Susa/Bussoleno (raccordo con la linea storica) della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di cui al punto 2.1 della delibera n. 23/2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indichera' le voci del quadro economico ridotte, al fine di assorbire il maggior costo delle opere compensative di cui alla precedente presa d'atto, pari a 4.370.938 euro. 3. Altre disposizioni 3.1 La Regione Piemonte provvedera' a monitorare l'attuazione di ogni opera e misura compensativa finanziata, segnalando eventuali criticita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in particolare che il cronoprogramma degli interventi compensativi finanziati sia coerente con la tempistica dell'assegnazione di cui alla richiamata delibera n. 29/2013. 3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a: svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata; trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, a consuntivo degli interventi di cui all'allegato alla presente delibera, una relazione nella quale riportera' costi, tempi di realizzazione ed eventuali economie realizzate. 3.3 I codici unici di progetto (CUP), che dovranno essere richiesti per le opere e misure compensative in argomento, ai sensi della citata delibera n. 24/2004, devono essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile. Roma, 17 dicembre 2013
Il Presidente: Letta Il Segretario delegato: Girlanda
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze registrazione prev. n. 1480
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