Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 gennaio 2014 |
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 e definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il proprio decreto del 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato con proprio decreto del 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300, il quale ha disposto la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.»; Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, concernente «Misure per la Regione Sardegna», il quale, tra l'altro, prevede che: «I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.» (comma 1); «Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento puo' essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attivita' d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 2); «I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.» (comma 4); «Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalita' con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresi' trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.» (comma 5); «Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.» (comma 6); «Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3.» (comma 7); «Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.» (comma 8); «I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali." (comma 11); Ritenuto di dover provvedere alla concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse;
Decreta:
Art. 1
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2013 di cui alle premesse, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La garanzia dello Stato e' concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato. 4. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
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| Art. 2
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2013 di cui alle premesse, ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2013, che abbiano subito danni per effetto degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 ed e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 4. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
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| Art. 3
1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto. 3. Le modalita' di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 2014
Il Ministro: Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze n. 560
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