Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 aprile 2014
Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013, "Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 marzo 2013;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013, "Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 marzo 2013;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot. 0047414 del 22 ottobre 2013 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;
Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 1029 del 5 dicembre 2013, "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del DPR 357/97 e S.M.I. e del DM 184/2007 e S.M.I.";
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione, generali e sito-specifiche, individuate con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato DM 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 357 del 1997, alla designazione quali "Zone speciali di conservazione" di quarantasei siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa con lettera a firma Presidente della Giunta regionale della Lombardia Prot. N. A 1.2014.0034464 del 2 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1
Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 44 siti insistenti nel territorio della Regione Lombardia, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 2 siti insistenti nel territorio della Regione Lombardia, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, con lettera prot. 0047414 del 22 ottobre 2013. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.
 
Art. 2
Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo DPR presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 1029 del 5 dicembre 2013, e sono immediatamente operative.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.
4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione Lombardia e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3
Soggetto gestore

1. La Regione Lombardia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2014

Il Ministro: Galletti
 
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