Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERA 7 maggio 2014 |
Modifiche al Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera, di cui alla delibera 15 luglio 2010. |
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LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252 del 2005); Visto l'art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Vista la deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010; Visto l'art. 7-bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 6 febbraio 2007 e recante disposizioni sui mezzi patrimoniali dei fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 (di seguito: decreto n. 259 del 2012), recante il regolamento di attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005; Visto il comma 2-bis dell'art. 7-bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall'art. 10, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013, recante disposizioni in merito alle facolta' direttamente esercitabili dalle fonti istitutive dei fondi pensione che provvedono all'erogazione diretta delle rendite qualora gli stessi non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti; Rilevata l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla procedura di approvazione da parte della COVIP dei piani di riequilibrio previsti dall'art. 4 del decreto n. 259 del 2012, mediante integrazione del Regolamento adottato con Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010; Ritenuto altresi' opportuno disciplinare le procedure di approvazione e autorizzazione inerenti i fondi pensione negoziali istituiti, ai sensi dell'art. 3, comma g), del decreto n. 252 del 2005, nella forma del patrimonio di destinazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto; Rilevata altresi' l'opportunita' di ampliare l'elenco delle modifiche statutarie e regolamentari che non necessitano di approvazione preventiva da parte della COVIP, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti vigilati; Rilevata inoltre l'esigenza di fornire ulteriori chiarimenti procedurali in merito alle fusioni e cessioni e alle procedure relative all'attivita' transfrontaliera; Ravvisata infine l'opportunita' di apportare alcune modifiche formali al testo, ai fini del suo allineamento a sopravvenute modifiche normative; Vista la legge n. 262 del 28 dicembre 2005; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 16 dicembre 2013;
Delibera:
Di modificare il «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, apportando le seguenti modifiche ed integrazioni: 1) Il titolo del Regolamento e' cosi' ridenominato: «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attivita' transfrontaliera e ai piani di riequilibrio»; 2) Prima della sezione i fondi pensione negoziali e' inserito il seguente titolo: «Titolo I procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti e al riconoscimento della personalita' giuridica»; 3) La «Sezione I fondi pensione negoziali» e' cosi' ridenominata: «Capo I fondi pensione negoziali»; 4) all'art. 1, il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 del decreto n. 252 del 2005, nelle forme di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del medesimo decreto (di seguito: fondi pensione negoziali)»; 5) dopo l'art. 1, il «Titolo I autorizzazione all'esercizio dell'attivita'» e' cosi' ridenominato: «Sezione I autorizzazione all'esercizio dell'attivita'»; 6) all'art. 2 comma 1, primo capoverso, dopo le parole «i fondi pensione negoziali» sono aggiunte le seguenti «ovvero gli enti al cui interno i fondi sono istituiti (di seguito enti istitutori)»; 7) all'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005»; b) al comma 1, lettera d) le parole «di tutti i componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti»; c) al comma 2, lett. e), punto 4 le parole «della banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti: «del depositario»; 8) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005). - 1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: a) denominazione e sede dell'ente istitutore; b) denominazione del fondo pensione; c) attestazione che il regolamento allegato e' rispondente alle direttive emanate dalla COVIP; d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterra' da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005; e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente; f) elenco dei documenti allegati; g) generalita' del legale rappresentante dell'ente che sottoscrive l'istanza. 2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: a) copia del regolamento del fondo pensione, redatto tenendo conto degli Schemi adottati dalla COVIP, e completo dell'allegato contenente disposizioni in materia di Responsabile, ed estratto del verbale dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che lo ha approvato; b) qualora l'ente abbia gia' provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza: c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente illustrativa del programma iniziale di attivita' del fondo, contenente anche l'indicazione della struttura organizzativa a esso dedicata con particolare riguardo ai seguenti elementi: 1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari; 2) numero minimo di aderenti previsto («base associativa»); 3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiori a 18 mesi; 4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario e dell'eventuale gestore amministrativo; 5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attivita'; 6) modalita' di finanziamento delle spese di avvio; 7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo; d) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione dell'ente istitutore, relativi ai primi tre esercizi di attivita' dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonche' a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni. 3. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza della nota informativa, redatta in conformita' allo schema approvato dalla COVIP»; 9) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole «autorizza il fondo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'ente istitutore»; b) al comma 2, le parole «nell'art. 3, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 3, commi 1 e 2 e 3-bis, commi 1 e 2»; c) al comma 4, primo capoverso, la parola «fondo» e' sostituita dalle seguenti «soggetto istante»; d) il comma 8 e' cosi' sostituito: «8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo ovvero l'ente istitutore provvede al deposito della nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non gia' inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione competente nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.»; e) il comma 9 e' cosi' sostituito: «9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo ovvero l'ente istitutore trasmette alla COVIP il testo dello statuto o del regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.». 10) dopo l'art. 5, il «Titolo II Modifiche statutarie» e' cosi' ridenominato: Sezione II Modifiche statutarie o regolamentari»; 11) all'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005»; b) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.»; 12) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente articolo: «Art. 6-bis (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005). - 1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari, l'ente istitutore presenta alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalita' telematiche definite dalla COVIP. 2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: a) denominazione del fondo pensione negoziale; b) indicazione delle modifiche apportate; c) elenco dei documenti allegati; d) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza. 3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate; b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari; c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate; d) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione. 4. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza delle sezioni della nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari»; 13) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «di cui all'art. 6» sono aggiunte le seguenti parole: «e 6-bis»; b) al comma 2, le parole «nell'art. 6, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 6, commi 2 e 3 e 6-bis, commi 2 e 3»; c) al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole «modifiche statutarie» sono inserite le seguenti: «o regolamentari»; d) il comma 6 e' cosi' sostituito: «6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari, ovvero dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il nuovo testo integrale dello statuto o del regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.»; e) il comma 7 e' cosi' sostituito: «7. Il fondo ovvero l'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria o regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 14) all'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo e' cosi' sostituita «Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005»; b) al comma 1 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: «e-bis) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l'acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in conformita' all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005; e-ter) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; e-quater) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.»; 15) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c) e' cosi' sostituita: «c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti. Con riferimento alla modifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) e' altresi' precisata la data di previsto avvio della relativa modalita' gestionale»; b) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 16) dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 9-bis (Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005). - 1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 6-bis e' presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino: a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; b) variazione della denominazione del fondo; c) variazione della denominazione sociale o della sede dell'ente istitutore; d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle gia' istituite; e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti; f) variazioni dell'allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile; g) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l'acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in conformita' all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005; h) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; i) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni. 2. La comunicazione e' presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalita' telematiche definite dalla COVIP. Art. 9-ter (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto 252 del 2005). - 1. La comunicazione di cui all'art. 9-bis riporta quanto di seguito specificato: a) denominazione del fondo pensione; b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 9-bis, comma 1, a cui le stesse si riferiscono; c) data di efficacia delle modifiche; d) elenco dei documenti allegati; e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione. 2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti: a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate; b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari; c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate. Con riferimento alla modifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) e' altresi' precisata la data di previsto avvio della relativa modalita' gestionale; d) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione; e) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari. 3. Il testo integrale del regolamento e' trasmesso con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP. 4. L'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 17) la «Sezione II Fondi pensione aperti» e' cosi' ridenominata: «Capo II Fondi pensione aperti»; 18) all'art. 10 le parole «La presente sezione», sono sostituite dalle seguenti «Il presente Capo»; 19) dopo l'art. 10, il «Titolo I Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita'» e' cosi' ridenominato: «Sezione I - Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita'»; 20) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera e), le parole «dei componenti l'organo di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti degli organi di amministrazione»; b) al comma 2, lettera d), le parole «a essa dedicata» sono sostituite dalle seguenti «ad esso dedicata»; 21) all'art. 13, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio e all'inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della societa', attestante che il depositario e' stato previamente autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio delle relative funzioni, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005»; 22) dopo l'art. 14, il «Titolo II Modifiche regolamentari» e' cosi' ridenominato: «Sezione II Modifiche regolamentari»; 23) all'art. 16, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La societa' provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 24) all'art. 17, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: «c-bis) variazione della societa' istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo; c-ter) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello schema di regolamento per i fondi pensione aperti di cui alla Deliberazione COVIP del 30 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni; b) al comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita: «d) variazioni inerenti il depositario;»; c) al comma 1 dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) adesione di soggetti fiscalmente a carico, nel caso di fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive;»; d) al comma 1 dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente lettera: «g-bis) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni; 25) all'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) in caso di variazione del depositario, attestazione a firma del legale rappresentante della societa' che il depositario e' stato previamente autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio delle relative funzioni.»; b) il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. La societa' provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 26) la «Sezione III Piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)» e' cosi' ridenominata: «Capo III - Piani individuali pensionistici mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)»; 27) all'art. 19, comma 1, le parole «La presente sezione» sono sostituite dalle seguenti «Il presente Capo»; 28) dopo l'art. 19, il «Titolo I Approvazione del regolamento» e' cosi' ridenominata: «Sezione I Approvazione del regolamento»; 29) all'art. 21, comma 1, lettera a), la parola «ISVAP» e' sostituita dalla seguente «IVASS»; 30) dopo l'art. 22, il «Titolo II Modifiche regolamentari» e' cosi' ridenominato: «Sezione II Modifiche regolamentari»; 31) all'art. 24, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 32) all'art. 25, comma 1, dopo la lettera c) sono introdotte le seguenti lettere: «c-bis) variazione della societa' istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del PIP»; c-ter) eliminazione di tipologie di spesa che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti; c-quater) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello schema di regolamento per i PIP di cui alla Deliberazione COVIP del 30 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni; c-quinquies) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;»; 33) all'art. 26, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 34) la «Sezione IV Fondi pensione preesistenti» e' cosi' ridenominata: «Capo IV Fondi pensione preesistenti»; 35) all'art. 27, comma 1, le parole «La presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente Capo»; 36) dopo l'art. 27, il «Titolo I Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti» e' cosi' ridenominato: «Sezione I Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti»; 37) all'art. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.»; b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza delle sezioni della nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.»; 38) all'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «nell'art. 28», sono aggiunte le seguenti: «commi 2 e 3»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il testo dello statuto con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.»; 39) all'art. 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) le parole «della forma pensionistica» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo»; b) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere: «f-bis) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l'acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in conformita' all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005; f-ter) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; f-quater) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.»; 40) all'art. 31 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti. Con riferimento alla modifica di cui all'art. 30, comma 1, lett. g) e' altresi' precisata la data di previsto avvio della relativa modalita' gestionale;»; b) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: «c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie; c-ter) copia delle sezioni della nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.»; c) dopo il comma 3 e' introdotto il seguente comma: «3-bis. Il fondo ovvero l'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 41) dopo l'art. 31, il «Titolo II Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti» e' cosi' ridenominato: «Sezione II Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti»; 42) all'art. 32 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: «c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie; c-ter) copia delle sezioni della nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. Il fondo ovvero l'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti. 4-ter. Per la modifica volta alla acquisizione della personalita' giuridica deve essere presentata apposita istanza, ai sensi dell'art. 28.»; 43) la «Sezione V Operazioni di fusione e cessione» e' cosi' ridenominata: «Titolo II Procedure relative alle fusioni e cessioni»; 44) all'art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), dopo la parola «amministrazione» e' aggiunta la parola: «competente»; b) il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi interessati dall'operazione o, in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l'avvenuta delibera di modifica, in conformita' alle previsioni contenute nel Titolo I Capo I, Sezione II (fondi negoziali) e nel Titolo I, Capo IV, Sezione II (fondi pensione preesistenti) del presente regolamento.»; 45) all'art. 34 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo la parola «operazione» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica»; b) il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la societa' provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente regolamento.»; 46) all'art. 35 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2, lettera a) e' sostituito dal seguente: «a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformita' alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente regolamento;»; b) il comma 2 lettera b) e' sostituito dal seguente: «b) istanza ai sensi dell'art. 11 di autorizzazione della societa' cessionaria all'esercizio dell'attivita' del fondo oggetto della cessione»; c) dopo il comma 3 e' introdotto il seguente comma: «3-bis. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso in cui la societa' cessionaria sia gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di un fondo pensione aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria. In tal caso trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 34.»; 47) all'art. 36 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo le parole «efficacia dell'operazione» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica»; b) il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potra' essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.»; c) al comma 5 la parola «ISVAP» e' sostituita dalla seguente «IVASS»; 48) all'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento.»; b) dopo il comma 3 e' introdotto il seguente comma: «3-bis. Nel caso in cui l'operazione preveda la contestuale fusione del PIP ceduto con altro PIP gia' istituito dalla cessionaria trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 36.»; 49) la «Sezione VI - Operativita' all'estero delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia» e' cosi' ridenominata: «Titolo III procedure relative all'attivita' transfrontaliera»; 50) all'art. 39 le parole «La presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente Titolo»; 51) all'art. 40, comma 8, le parole «le modifiche si intendono comunque approvate» sono sostituite con le seguenti: «l'autorizzazione si intende comunque rilasciata»; 52) all'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lett. e), le parole «della banca depositaria» sono sostituite con le seguenti: «del depositario»; b) al comma 8, dopo le parole «non trasmetta» sono inserite le seguenti parole: «entro i termini di cui al comma 7»; 53) dopo l'art. 41 sono introdotti il seguente titolo, che si compone dei seguenti articoli e capi: «Titolo IV Procedure relative ai piani di riequilibrio»; Art. 41-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto e che debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso. Capo I Approvazione dei piani di riequilibrio. Art. 41-ter (Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio). - 1. Ai fini dell'approvazione di un piano di riequilibrio i fondi pensione presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalita' telematiche definite dalla COVIP. 2. L'istanza di cui al comma 1 va presentata anche per le modifiche deliberate dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005.». Art. 41-quater (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa). - 1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: a) denominazione del fondo pensione; b) elenco dei documenti allegati; c) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza; d) data della riunione del consiglio di amministrazione nella quale e' stato approvato il piano di riequilibrio. 2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della situazione specifica del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attivita-passivita', dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidita' e del profilo d'eta' dei pensionati e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresi' indicate le modalita' secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso; b) piano di riequilibrio, approvato dal consiglio di amministrazione, nel quale sono descritte le modalita' attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire le attivita' di copertura delle riserve tecniche, nonche' i tempi di realizzazione. Tale piano terra' altresi' conto dell'esigenza di ricostituire le attivita' supplementari ai sensi degli artt. 5 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012. Dette modalita' devono essere descritte in modo che sia possibile valutare la concretezza e realizzabilita' del piano nel suo complesso. La durata del piano non potra' essere superiore a dieci anni. Piani di durata superiore sono ammissibili solo per specifiche esigenze valutate dal consiglio di amministrazione e rappresentate alla COVIP; c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle iniziative che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo; d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio; e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio. 3. Ove in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie l'istanza di cui all'art. 41-ter puo' essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente Regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione del piano e delle modifiche e' unico e si applica la procedura di cui all'art. 41-quinquies. 4. Eventuali modifiche statutarie connesse ad interventi di riequilibrio adottati dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005 non sono soggette ad approvazione da parte degli iscritti; Art. 41-quinquies (Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio). - 1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 41-ter, corredata dalla richiesta documentazione, approva il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 41-quater, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall'art. 41-quater comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. 3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale. 5. Successivamente all'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con periodicita' annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformita' al piano. Tale relazione e' trasmessa unitamente al bilancio tecnico di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano approvato il fondo e' tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, che illustri l'entita' e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere. 6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovra' provvedere nel piu' breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere. Capo II Modifiche dei piani di riequilibrio. Art. 41-sexies (Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio). - 1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio il fondo pensione trasmette alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalita' telematiche definite dalla COVIP; Art. 41-septies (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa). - 1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: a) denominazione del fondo pensione; b) indicazione delle modifiche apportate; c) elenco dei documenti allegati; d) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza. 2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della nuova situazione del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attivita-passivita', dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidita' e del profilo d'eta' dei pensionati e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresi' indicate le modalita' secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso; b) modifiche del piano di riequilibrio, approvate dal consiglio di amministrazione; c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle modifiche che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo; d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio modificato; e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti alle modifiche del piano di riequilibrio. 3. Ove in connessione con le modifiche del piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie l'istanza di cui all'art. 41-sexies puo' essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione delle modifiche del piano e delle modifiche statutarie e' unico e si applica la procedura di cui all'art. 41-octies. Art. 41-octies. (Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio). - 1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 41-sexies, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche al piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 41-septies, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall'art. 41-septies, comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. 3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale. 5. Successivamente all'avvenuta approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio restano fermi gli adempimenti previsti dall'art. 41-quinquies, comma 5. 6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovra' provvedere nel piu' breve tempo possibile alla individuazione di nuovi interventi di modifica del piano ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere. 54) la «Sezione VII Norme finali» e' cosi' ridenominata: «Titolo V - Norme finali e transitorie». 55) all'art. 42 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'unita' organizzativa responsabile delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente regolamento e' il servizio vigilanza fondi pensione. L'articolazione del Servizio e le competenze dello stesso sono riportate sul sito Internet della COVIP (www.covip.it)». b) al comma 2, le parole «della Direzione di vigilanza competente» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto servizio»; 56) dopo l'art. 42 e' introdotto il seguente articolo: «Art. 42-bis (Invio a COVIP di istanze e altra documentazione). - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le istanze e ogni altra documentazione puo' essere inviata a COVIP anche mediante posta elettronica certificata. 2. Le istanze da presentarsi in bollo potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata secondo le specifiche tecniche che saranno emanate in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.». La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2014
Il presidente: Tarelli
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