Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 aprile 2014, n. 77 |
Regolamento concernente le modalita' di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in particolare l'articolo 2, comma 4-bis, il quale prevede che, al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo secondo le modalita' stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli ufficiali di cui al comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1 devono essere: a) in possesso di almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni: 1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unita' navale; 2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di elicottero; 3) specialista di elicottero o di aeroplano; b) stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico nel comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. - Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302: "Art. 27. (Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della residenza del Consiglio dei ministri) (Omissis). 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza locale; b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto; c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo; d) eliminare le duplicazioni funzionali; e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti. 4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti". Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79: "Art. 4. (Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi. 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8". Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2013, n. 238: "Art. 2. (Disposizioni in materia di personale) (Omissis). 4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo". La legge 9 dicembre 2013, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2013, n. 288. - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: "Art. 17. (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69: "Art. 61. (Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli). (Omissis). 2. Non e' ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di Polizia Tributaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni". |
| Art. 2
1. Gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 transitano nel ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza con il grado e l'anzianita' posseduta nel ruolo normale del medesimo Corpo, collocandosi nel ruolo aeronavale dopo i parigrado con uguale o maggiore anzianita'. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1, in soprannumero agli organici del ruolo normale ovvero la cui promozione sia stata disposta, ai sensi della vigente normativa, in eccedenza all'organico del proprio grado nel medesimo ruolo normale, conservano nel ruolo aeronavale la posizione soprannumeraria ovvero in eccedenza. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e all'articolo 909 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i colonnelli transitati nel ruolo aeronavale sono computati nelle consistenze organiche del ruolo normale fino al collocamento in congedo ovvero fino all'atto della promozione al grado superiore. 4. Per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del transito, agli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del presente decreto non e' richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e delle attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito. Nei confronti di tali ufficiali non si applica la limitazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 5. I colonnelli transitati nel ruolo aeronavale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non possono conseguire in tale ruolo promozioni al grado superiore con decorrenza anteriore alla data del transito. Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69: "Art. 29. (Vacanze organiche) 1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso. 3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero." "Art. 30. (Promozioni annuali) 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto. 2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto. 3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20, settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale del ruolo normale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate per i vari ruoli dal presente decreto. Qualora si determinano eccedenze in piu' ruoli non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri, se colonnello, l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. In tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale e' riassorbita per prima". - Si riporta il testo dell'articolo 909 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: "Art. 909. (Norme comuni alla riduzione dei quadri) 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine: a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: a) il Capo di stato maggiore della difesa; b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; c) il Segretario generale del Ministero della difesa; d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali. 3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta'. 4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. 5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. 7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche' risultino valutati e giudicati idonei. 9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l' articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.". - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69: "Art. 28. (Formazione delle aliquote e valutazione). 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo, indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: b) gli ufficiali gia' giudicati idonei non iscritti in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto;". |
| Art. 3
1. Il Comandante generale della Guardia di finanza dispone, con propria determinazione, il transito di cui all'articolo 2 ovvero il diniego al transito in caso di mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2.
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| Art. 4
1. Dall'applicazione del presente decreto non possono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 aprile 2014
Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2014 Ufficio di controllo atti Ministero dell'economia e finanze, registrazione prev. n. 1558
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