Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Associazione delle Distillerie Artigianali dell'Alto Adige, ha presentato istanza di registrazione con nota del 18 febbraio 2013, e successive modifiche ed integrazioni in data 11 giugno 2013, 13 novembre 2013 e 26 marzo 2014, delle seguenti indicazioni geografiche: «Südtiroler Williams/ Williams dell'Alto Adige», «Südtiroler Marille/ Marille dell'Alto Adige», «Südtiroler Kirsch/ Kirsch dell'Alto Adige», «Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell'Alto Adige», «Südtiroler Obstler/ Obstler dell'Alto Adige», «Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell'Alto Adige» e «Südtiroler Golden Delicious/ Golden Delicious dell'Alto Adige» di cui alle rispettive schede tecniche allegate. Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.
|