Allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione CAPO I - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree II, III e IV Art. 2 - Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV CAPO II - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle restanti Aree Art. 3 - Distacchi sindacali Art. 4 - Permessi sindacali Art. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari CAPO III - Disposizioni particolari e finali Art. 6 - Disposizioni particolari per l'Area V Art. 7 - Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali Art. 8 - Ulteriori modalita' di recupero delle prerogative sindacali Art. 9 - Norme transitorie Art. 10 - Disposizioni finali ALLEGATI - Tavole dalla n. 1 alla n. 19 di ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nelle Aree della dirigenza come definite dal CCNQ del 1 febbraio 2008. 2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 3 ottobre 2005, tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 "Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 3. Nel presente contratto la dizione "Aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "Aree". 4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 e' indicato come "CCNQ del 7 agosto 1998". 5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 10 comma2. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". 6. Alle trattative nazionali di Area sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di "associazioni sindacali" si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 7. Con il termine "amministrazione" o "ente" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate. 8. Con il termine "dirigenti" si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008. 9. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' indicato con la dizione "DM 23 febbraio 2009".
Capo I RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE AREE II, III E IV Art. 2. Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV
1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere f), l) e m). Tali contingenti sono pari a n. 11 distacchi per l'Area II, n. 42 distacchi per l'Area III e n. 42 distacchi per l'Area IV, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2, n. 3 e n. 4 allegate. 2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali e' pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 30 minuti alla RSU; b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative. 3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verra' eletta. 4. I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sara' attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalita' dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998. 5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovra' detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6. 6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione. 7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonche' in considerazione dell'opportunita' di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 e' esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali. 8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto. 9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilita' del processo, nonche' di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute. 10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentativita' in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sara' pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo. 11. La quantita' di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, e' tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza. 12. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 4.133 ore per l'Area II, n. 9.754 ore per l'Area III e n. 12.302 ore per l'Area IV, distribuite rispettivamente come da tavole n. 5, n. 6 e n. 7. 13. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ del 3 ottobre 2005.
Capo II RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE RESTANTI AREE Art. 3. Distacchi sindacali
1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 ottobre 2005, pari a n. 129 distacchi, ai sensi dell'art. 1 del DM 23 febbraio 2009 e' ridotto del 15%. 2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere f), l) e m), rispettivamente per il personale delle Aree II, III e IV, come quantificati all'art. 2 del presente contratto. 3. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti, con il CCNQ del 9 ottobre 2009, riconfermato dall'Ipotesi di CCNQ siglata il 24 maggio 2013, hanno concordato che n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola vengono ceduti all'Area V a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNQ. 4. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nelle Aree I, V, VI, VII e VIII, come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008, e' pari a n. 34 e costituira' il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. 5. Il contingente dei distacchi di cui al comma 4, nelle more della razionalizzazione delle Aree di contrattazione collettiva, e' ripartito nell'ambito di ciascuna Area secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 12. 6. Nelle Aree VI - Agenzie fiscali - e VIII, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dalle Aree di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilita' sindacali nelle citate Aree VI - Agenzie Fiscali - e VIII, alle organizzazioni sindacali di categoria delle Aree I, VI e VIII e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN. 7. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative gia' previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.
Art 4. Permessi sindacali
1. Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 e' ridotto del 15%. 2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui al comma 1 e' pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU; b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative. 3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verra' eletta. 4. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) e' attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sara' attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalita' dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998. 5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovra' detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6. 6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione. 7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonche' in considerazione dell'opportunita' di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 e' esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali. 8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per l'Area V all'art. 6, comma 2. 9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilita' del processo, nonche' di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute. 10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentativita' in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sara' pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo. 11. La quantita' di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, e' tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.
Art. 5. Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5, comma 2 del CCNQ 3 ottobre 2005, e' ridotto del 15%. 2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005 per le Aree II, III e IV, come individuati all'art. 2 del presente contratto. 3. In applicazione della riduzione di cui al comma 1, il nuovo contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari e' pari a n. 23.612 ore di permesso di cui: a) n. 10.104 ore ripartite, sulla base della tavola n. 13, tra le confederazioni rappresentative nelle aree ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite con il CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015, la cui ipotesi e' stata siglata il 24 maggio 2013; b) n. 13.508 ore suddivise tra le aree di cui all'art. 3, comma 4, come da tavola 14. 4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) e' ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 18. 5. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005.
Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI Art. 6. Disposizioni particolari per l'Area V
1. Nell'Area V, attesa la specificita' della stessa, si applicano le norme speciali di cui all'art. 16 del CCNQ del 7 agosto 1998. 2. Per l'applicazione del presente contratto, nell'Area V, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine: a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Universita' e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 31 agosto 2013; b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 3 ottobre 2005, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto; c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche, la cessazione decorrera' dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianita' di servizio. 3. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 4, comma 5, per l'Area V, l'Aran comunichera' tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.
Art. 7. Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali
1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 e' fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dirigenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP. 2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, dell'art. 4, comma 2, ed dell'art. 5. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4 l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata. 3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonche' di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001. 4. I dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 dovranno essere inseriti nell'applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilita' di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. 6. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potra' essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito. 7. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si dara', comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art.19 del CCNQ del 7 agosto 1998. 8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilita' di ottenere il rimborso di cui al comma 7. 9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, trasmessi esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalita' fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. 10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7.
Art. 8. Ulteriori modalita' di recupero delle prerogative sindacali
1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altre aree o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentativita', il Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi. 3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. 4. La restituzione di cui al comma 2 puo' essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entita' delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo puo' essere esteso a cinque anni. 5. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalita' delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentativita', venga meno il requisito della rappresentativita'. 6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.
Art. 9. Norme transitorie
1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. 2. Per agevolare l'iter propedeutico alle elezioni delle rappresentanze elettive, i permessi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e all'art. 4, comma 2, lett. a) continuano ad essere transitoriamente fruiti sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative. Il predetto periodo transitorio si concludera' entro il termine perentorio del 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie. 3. Il contingente dei distacchi cumulati, ottenuto moltiplicando i minuti dei permessi di cui al comma 2 per il numero dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2011, ammonta a numero 48 distacchi e viene suddiviso tra le associazioni sindacali rappresentative, nel rispetto dell'art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come da allegata tavola 19. 4. La tavola 19 entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avra' valore sino al 30.06.2014 o, se precedente, sino alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie. 5. Laddove alla data del 30.06.2014 non si sia ancora proceduto alla elezione delle rappresentanze elettive, la fruizione dei permessi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e all'art. 4, comma 2, lett. a) e' sospesa fino alla data di elezione delle RSU.
Art. 10. Disposizioni finali
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, come successivamente modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed e' valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ. 2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18. 3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentativita', ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale. 5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e' ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente e' ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015. 6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 5, del CCNQ 3 ottobre 2005. 7. E' confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998, come modificato dall'art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999, e dall'art. 11, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine puo' essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente. 8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998. 9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998. 10. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, puo' valutare l'opportunita' di trasformare distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statuari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. 11. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dalle Aree di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non puo' superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle liberta' sindacali. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.
Parte di provvedimento in formato grafico
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza e celerita' nella gestione ed utilizzo delle prerogative sindacali, le parti ritengono necessario procedere alla definizione di una procedura telematica di richiesta dei distacchi e dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. A tale fine, verra' avviato un apposito tavolo tecnico finalizzato ad individuare possibili soluzioni operative alle problematiche conseguenti al cambio di sistema.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno atto che le specificita' e la natura delle funzioni dirigenziali non consentono una mera trasposizione della vigente normativa relativa alle RSU del personale dei comparti. In tale ottica, ritengono necessario avviare, quanto prima, un confronto volto ad individuare, nell'apposito accordo di definizione del regolamento elettorale, la composizione, le modalita', gli ambiti e le peculiarita' della disciplina delle rappresentanze elettive della dirigenza.
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