Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 18 aprile 2014
Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, conama 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettere a) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree naturali protette terresti e marine;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano";
Vista la convenzione del 6 novembre 2001 con la quale l'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano" e' stata affidata in gestione al Comune di Ventotene;
Vista la proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", trasmessa in data 7 luglio 2009 dal Comune di Ventotene, in qualita' di ente gestore, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile e' stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite ai cornpetenti uffici della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare;
Viste le ulteriori richieste di modifica e integrazioni formulate dall'ente gestore in data 13 dicembre 2012 sulla base degli esiti del processo di condivisione svolto in sede locale in merito alla proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta;
Vista la nota prot. PNM-IV-21122 del 15 marzo 2013 con la quale, ad esito del supplemento istruttorio svolto, la proposta di Regolamento e' stata trasmessa all'Ente gestore per il parere della Commissione di Riserva;
Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta dell'11 ottobre 2013 sulla proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano";
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", sulla base dell'istruttoria e degli approfondimenti tecnici svolti in merito alla proposta di Regolamento presentata dall'ente gestore;

Decreta:

Art. 1

E' approvato Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 18 aprile 2014

Il Ministro: Galletti
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA «ISOLE DI VENTOTENE E S. STEFANO"
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e S. Stefano", nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo, nonche' della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
2. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000018 "Fondali circostanti l'isola di Ventotene" e IT6000019 "Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano" e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6040019 "Isola di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano", ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora o altri mezzi di bordo;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calz,ari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
i) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n 171;
j) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicarlo un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti , tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
l) "natante", unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m;
m) "nave da diporto", unita' da diporto con scafo di lunghezza seriore ai 24 m come definite ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costnizione destinata al trasporto per acqua;
o) "noleggio di unita' navale", il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra unita' da diporto, per un periodo determinato, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta l'equipaggio come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
p) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
q) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
r) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione con o senza uso di apparecchi ausiliari;
s) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
t) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
u) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonche' la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
v) «ripopolamento attivo», l'attivita' di trasloe,azione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
w)«transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
x) «trasporto di linea», l'attivita' di trasporto passeggeri svolta da unita' adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprieta' di societa' e armatori;
y) «trasporto passeggeri» l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
z) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
aa) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, fmalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
bb) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istmttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, nonche' alla didattica subacquea;
cc) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Articolo 3 - Finalita', delimitazione e attivita' non consentite
nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalita', la delirnitazione dell'area marina protetta «Isole di Ventotene e S. Stefano» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Articolo 4 - Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Isole di Ventotene e S. Stefano», e' affidata al soggetto gestore Comune di Ventotene, individuato, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta a cui deve attenersi il soggetto gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore dell'area marina protetta "Isola di Ventotene e S.Stefano" e' affidata altresi' la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. Il soggetto gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:
a) contribuisce all' attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ssanni.ii., attxaverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;
b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorita' di conservazione dalla stessa Direttiva.

Articolo 5 - Responsabile dell'Area Marina Protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato dal soggetto gestore tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione nonche' dei relativi progetti ed interventi;
b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore, con la Commissione di riserva;
d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g. qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.
4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Articolo 6 - Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione, che si riunisce eventualmente anche con l'ausilio di teleconferenza, per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata; deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il Responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.
TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7 - Zonazione e attivita' consentite nelle zone dell'area
marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", di cui all' art. 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997.

Articolo 8 - Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, devono dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
Articolo 9 - Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accunriulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalita':
- nelle zone A e B non e' consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, nonche' di salvaguardare l'integrita' degli habitat marini e costieri;
- nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilita' fra ammassi di foglie di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), il soggetto gestore puo' autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.
2. La mancata osservanza delle disposizioni del comma l comporta ramificazione delle sanzioni di cui al successivo art. 35.
Articolo 10 - Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e
servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Articolo 11 - Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, che comprendono sia bandiere o pannelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
8. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al corruna 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
9. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31.
Articolo 12 - Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. Il soggetto gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31.

Articolo 13 - Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
2. Nella zone B e C la balneazione e' liberamente consentita, nel rispetto delle ordinanze della competente Autorita' marittima.

Articolo 14 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nella zona B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a. nei siti e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;
b. in caso d'immersioni individuali con autorespiratore, esclusivamente se in possesso di brevetto di secondo livello;
c. in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di una guida in possesso di brevetto di almeno di secondo livello, individuato all'atto dell' autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6;
d. il numero massimo giornaliero di subacquei per ogni sito d'immersione e' fissato in 12 subacquei;
e. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio;
f. le immersioni sono consentite dall'alba al tramonto.
3. Nella zona C le immersioni subacquee sono liberamente consentite ai subacquei residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta e, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai subacquei non residenti nel medesimo Comune.
4. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non e' consentito dare da mangiare e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale;
c. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;
d. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e. e' fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorita' marittima la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
5. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentito, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
6. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
a. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
b. i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;
c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
d. gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee;
f. i criteri che costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le irrunersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
b. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta:
a. i residenti e i proprietari di abitazioni del Comune ricadente nell'area marina protetta.
b. i proprietari di unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
• motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
• casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

Articolo 15 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalita':
a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
b. nei siti determinati dal soggetto gestore e riportati in apposite cartografie illustrative;
c. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
2. Nella zona A sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione aventi sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a. esclusivamente nel sito Secca della Molara e P.ta Cannucce/molo IV;
b. per le attivita' con autorespiratore, con un numero di subacquei non superiore a 4 per ogrti guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna irrunersione;
c. per le attivita' senza autorespiratore, in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ciascuna immersione;
d. per un numero massimo di 2 immersioni al giorno per ciascun sito d' immersione;
e. non sono consentite visite guidate subacquee notturne;
f. non e' consentita l'attivita' di didattica subacquea.
3. Nella zona B sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalita':
a. le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai centri di immersione aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta;
b. il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni per i centri d'immersione non aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta per una quota non inferiore al 20% del totale dei centri autorizzati;
c. per le attivita' con autorespiratore, con un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ciascuna immersione;
d. per le attivita' senza autorespiratore, in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore, per un massimo di 3 guide e 24 subacquei per ciascuna immersione.
4. Nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore.
5. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al comma 4 del precedente articolo.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
8. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
10. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
11. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione. Il registro dovra' essere esibito alle autorita' preposte al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nel registro saranno comunicati semestralmente al soggetto gestore che li potra' utilizzare per le finalita' istituzionali.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
a. attestare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, che almeno una delle guide del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
b. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;
d. assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
e. assicurare la diffusione agli utenti del materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
f. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31.
14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta i centri d'immersione aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta.
15. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni le unita' navali per lo svolgimento delle visite guidate subacquee devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
16. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata e da esporre sulle unita' navali adibite alle visite guidate subacquee.
17. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a. il numero massimo di autorizzazioni;
b. requisiti di eco-compatibilita';
c. i siti di immersione;
d. il numero massimo di immersioni ai giorno, per ciascun sito e in totale;
e. il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
h. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.

Articolo 16 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Il transito delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari e' consentito esclusivamente nella zona C con rotta perpendicolare alla costa, al solo scopo di raggiungere le zone esterne all'area marina protetta, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocita' non superiore a 10 nodi nella fascia compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.
3. Nella zona A non e' consentita navigazione.
4. Nella zona B e' consentita la navigazione con le seguenti modalita':
a. alle unita' a vela, a remi, a propulsore elettrico;
b. ai natanti di proprieta' dei residenti o proprietari di abitazione nel Comune ricadente nell'area marina protetta, entro i 500 metri di distanza dalla costa, previa autorizzazione del soggetto gestore;
c. oltre i 500 m di distanza dalla costa, ai natanti e alle imbarcazioni in linea con almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
• motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
• casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
d. oltre i 500 m di distanza dalla costa, alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
5. Nella zona B e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso a natanti e imbarcazioni, all'interno della fascia dei 500 metri di distanza dalla costa, al solo scopo di raggiungere con rotta perpendicolare alla costa i campi ormeggio appositamente predisposti dal soggetto gestore;
6. Nella zona C e' consentita la navigazione:
a. alle unita' a vela, a remi, a propulsore elettrico;
b. ai natanti e alle imbarcazioni;
c. alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
7. Nelle zone B e C la navigazione e' consentita, alle unita' navali di cui ai precedenti corrimi, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, nella fascia compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante;
8. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
10. Il soggetto gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

Articolo 17 - Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nella zona A non e' consentito l'ormeggio.
2. Nella zona B e' consentito l'ormeggio, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Gli specchi acquei adibiti a campi ormeggio per il diporto, individuati con apposito provvedimento dal soggetto gestore, sono posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, e realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a. non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
c. la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area indicata dal soggetto gestore;
d. non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
e. non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
f. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;
g. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione, nave);
h. non sono consentite le attivita' che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
5. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b. al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma 6;
c. alla durata della sosta.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nel Cornune ricadente nell'area marina protetta nonche' i proprietari di unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
7. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 31.

Articolo 18 - Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nella zona A l'ancoraggio non e' consentito.
2. Nelle zone B e C non e' consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati da praterie di Posidonia oceanica e su formazioni a coralligeno, appositamente individuati dal soggetto gestore.
3. Nelle zone B e' consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione del soggetto gestore a natanti e imbarcazioni, esclusivamente su fondali inerti, sabbiosi o ciottolosi;
4. Nella zona C e' consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione del soggetto gestore, alle unita' navali di cui nel precedente comma e alle navi da diporto, esclusivamente su fondali inerti, sabbiosi o ciottolosi.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare al soggetto gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di deterrninare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivo provvedimento, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.
Articolo 19 - Disciplina dell'attivita' di trasporto passeggeri e
visite guidate

1. Nella zona A non e' consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unita' navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 16.
3. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
6. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31, commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b. al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma;
c. alla durata del permesso.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le unita' navali adibite alle attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate, devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
c. navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
9. Non sono consentiti', durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'ano della richiesta.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacita' di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a) il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate;
b) i requisiti di eco-compatibilita'.
Articolo 20 - Disciplina dell'attivita' di trasporto marittimo di
linea

1. Nella zona A non e' consentita la navigazione del trasporto marittimo di linea.
2. La navigazione dei mezzi di linea e di servizio e' consentita in zona B e C, previa autorizzazione del soggetto gestore, parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione e' consentita perpendicolarmente alla linea di costa.
3. Il soggetto gestore definisce con successivo provvedimento, di concerto con le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento agli accessi ai punti di approdo, anche individuando idonei coffidoi di atterraggio.
4. Durante lo stazionamento all'interno dei porti e degli approdi i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilita' consentiti dall'unita' navale.
5. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione dei mezzi di linea nell'area marina protetta, gli armatori richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31, commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b. alla durata del permesso.
7. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione, a bordo di ogni unita' di linea dovra' essere garantito un apposito spazio attrezzato a disposizione dell'area marina protetta per attivita' istituzionali, di informazione, commercializz,azione di prodotti e servizi.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
Articolo 21 - Disciplina dell'attivita' di noleggio e locazione di
unita' da diporto

1. Nella zona A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 16.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comrna 5 e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le unita' da diporto per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, devono essere in linea con almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
c. navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita';
b. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 31.
7. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
a. fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
c. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente Regolamento.
Articolo 22 - Disciplina delle attivita' di whale watching
(osservazione dei cetacei)

1. Nelle zona A non e' consentita l'attivita' di whale-watching.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, attivita' di whale-watching a bordo di unita' navali adibite a visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 16.
3. Per le attivita' di whale watching e in presenza di mammiferi marini nell' area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente cornma vige per le attivita' di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
a. non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
b. nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
c. non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d. non e' consentito stazionare piu' di 30 minuti nella fascia di osservazione;
e. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f. non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
g. non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
h. non e' consentito l' avvicinamento frontale agli animali;
i. non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali;
k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
l. nella fascia di avvicinamento non puo' essere presente piu' di una unita' navale per volta;
m. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Articolo 23 - Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
2. Nella zona A non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale.
3. Nella zona B e C e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attivita' di piccola pesca artigianale, alle imprese, individuali o in forma cooperativa aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalita' in alternativa tra loro:
a. reti da posta fisse per una lunghezza massima non superiore a 3000 metri per imbarcazione, con singola maglia del "11" (singola maglia di 50 millimetri di apertura massima totale, ovvero 25 millimetri per lato);
b. tramaglio per aragosta, fino ad un massimo di 2000 metri di lunghezza per imbarcazione, con singola maglia del "11" (singola maglia di 50 millimetri di apertura massima totale, ovvero 25 millimetri per lato), dal 1° maggio al 30 settembre;
c. palangari fissi sino ad un massimo di 500 ami, piu' 100 anni per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante;
4. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso il soggetto gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
6. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 3, e' trasferibile ad altro soggetto, purche' rientrante nei termini di cui al precedente comma 3, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'.
7. L'autorizzazione e pertanto l'iscrizione al registro dei pescatori professionali ha validita' massima di un anno e dovra' essere rinnovata sulla base di apposita domanda di rinnovo da parte dell'interessato.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, resta salva la facolta' del soggetto gestore di disciplinare ulteriormente, con successivo provvedimento, le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
a. numero massimo di operatori e di unita' navali adibite alla pesca professionale autorizzabili, da desumere in base al totale degli aventi diritto alla data di istituzione dell'area marina protetta;
b. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;
c. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
d. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
9. I soggetti autorizzati alle attivita' di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente al soggetto gestore i periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

Articolo 24 - Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Nella zona A non e' consentito svolgere attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B eC e' consentita l'attivita' di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti nel registro di ciascuna cooperativa.
3. Le attivita' di pesca turismo devono utilizzare gli attrezzi e le modalita' stabilite per la piccola pesca artigianale di cui al precedente art. 23, e sono riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo.
4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale infornriativo predisposto dal soggetto gestore.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
Articolo 25 - Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e
ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:
a. la pesca subacquea con o senza uso di apparecchi ausiliari di respirazione;
b. le gare di pesca sportiva.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dal soggetto gestore.
3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus)
c. Corvina (Sciaena umbra);
d. Ombrina (Umbrina cirrosa);
e. Aragosta rossa (Palinurus elephas);
f. Astice (Homarus gammarus);
g. Cicala (Scyllarus arctus);
h. Magnosa (Scyllarides latus);
i. Tonno rosso (Thunnus thynnus);
j. Pesce spada (Xiphias gladius); nonche' di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
4. Nella zona A non e' consentito svolgere attivita' di pesca ricreativa.
5. Nelle zone B e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta, con i seguenti attrezzi e modalita':
a. da riva con canna, anche con mulinello, in numero massimo di 2 per persona, con ami di lunghezza non inferiore a 15 millimetri;
b. da unita' navale con lenze fisse quali canne, bolentini, correntine per un numero massimo di 2 lenze per pescatore con non piu' di 3 ami
c. da unita' navale a motore, a velocita' non superiore a 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino;
d. lenza per cefalopodi con non piu' di 2 attrezzi per persona (polpara, totanara, seppiolara), con o senza esca;
e. da natante a motore, a velocita' non superiore ai 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino e di fondo, in numero massirno di 2 attrezzi per persona, per un numero massimo di 20 soggetti autorizzabili, ognuno per un massimo di 90 uscite durante l'anno, preventivamente comunicate al soggetto gestore;
f. e' consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore;
g. non e' consentita la pesca con le tecniche del "vertical jigging" e similari, e dello "spinning drifting" al tonno;
h. non e' consentito l'uso del rezzaglio, bilancia, fiocina con l'ausilio di fonti luminose;
i. non e' consentito l'utilizzo di palangari;
j. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (quali verme coreano, giapponese e similari).
6. Nella zona C e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, con i seguenti attrezzi e modalita':
a. con gli stessi attrezzi e modalita' di cui al precedente comma;
b. con nasse, per un numero massimo di 2 per imbarcazione per un numero massimo di 20 autorizzazioni speciali per i pescatori ricreativi residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta;
c. con l'utilizzo di palangari, con un numero massimo di 100 ami, esclusivamente dall'alba al tramonto, per un numero massimo di 20 autorizzazioni speciali per i pescatori ricreativi residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta;
d. non e' consentita la pesca con le nasse, con i palangari e la traina di profondita' con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, per i non residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta;
7. Le 20 autorizzazioni speciali di cui alle lettere e) del precedente comma 6 e b) e c) del precedente comma 7 sono rilasciate esclusivamente a pescatori ricreativi tradizionalmente operanti nell'area e non sono trasferibili ad altri soggetti alla cessazione dell'attivita'. Il soggetto gestore assicura la graduale riduzione del numero di autorizzazioni speciali, fino ad esaurimento delle stesse.
8. Il transito di unita' navali con attrezzi da pesca e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazione alle attivita' di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare;
b. versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 31.
10. Ai fini delle attivita' di monitoraggio, i soggetti autorizzati alle attivita' di pesca ricreativa devono comunicare annualmente al soggetto gestore i dati sulle catture tramite apposito libretto di pesca fornito dal soggetto gestore all'atto del rilascio del l'autorizzazione.
11. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina della pesca ricreativa, indicando in particolare:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi utilizzabili;
b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate;
c. misure minime di cattura per le varie specie;
d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' CONSENTITE
Articolo 26 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e S. Stefano".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 27 - Domanda di autorizzazione

I. La domanda di autorizzazione e' presentata al soggetto gestore dell'area marina protetta, sugli appositi moduli ritirabili presso gli uffici anuninistrativi del soggetto gestore medesimo o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a. le generalita' del richiedente;
b. l'oggetto;
c. la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione;
e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. Il soggetto gestore si riserva la facolta', a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni.
6. E' facolta' del soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 28 - Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 29 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui all' art. 27 sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 30.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Articolo 30 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva al fine di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni, per lo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, puo' essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e ,delle rilevate esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, il soggetto gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. Il soggetto gestore pubblicizza anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a. qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta;
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di inadempienza del soggetto richiedente, sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 31.
Articolo 31 - Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di
segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il conispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nelle zone B eCe' disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso e la navigazione nella zona B dell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione al periodo dell'armamento e alle caratteristiche dell'unita' navale;
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nelle zone B e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C e' disposto su base mensile e annuale in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. A tal fine, previo accordo con l'armatore richiedente, il soggetto gestore puo' richiedere un corrispettivo per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri non residenti nel Comune di Ventotene in entrata nell'area marina protetta.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unita' navali.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di whale watching e' disposto su base mensile e annuale.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca ricreativa nella zone B e C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
14. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti comrni sono ridotti per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati ai precedenti articoli.
15. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita':
a. con versamento sul conto corrente postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e S. Stefano", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b. presso la sede o altri uffici allo scopo designati dal soggetto gestore.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32 - Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela delle diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Articolo 33 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Il soggetto gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 34 - Pubblicita'

1. Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite, nelle strutture dell'area marina protetta, nonche' presso le sedi legale ed amministrativa del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta sul sito internet dell'area marina protetta.
3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento e del decreto istitutivo presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura l'esposizione del presente Regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo hen visibile agli utenti.

Articolo 35 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 12 dicembre 1997 e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina delle attivita' consentite e nel presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma l, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
5. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore.
6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.

Articolo 36 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 12 dicembre 1997.
 
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