Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 18 aprile 2014
Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettere a) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree naturali protette terresti e marine;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto interministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, di istituzione dell'area marina protetta denominata "Secche della Meloria";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 217 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 21 ottobre 2009, che affida provvisoriamente la gestione dell'area marina protetta "Secche della Meloria" all'ente parco regionale del "Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli";
Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", trasmessa in data 9 marzo 2011 dall'ente parco regionale, in qualita' di ente gestore dell'area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile e' stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare;
Viste le ulteriori richieste formulate in data 12 luglio 2013 dall'ente gestore sulla base del processo di condivisione svolto in sede locale in merito al Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria";
Vista la nota prot. 42799/PNM del 9 agosto 2013 con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, la proposta di Regolamento e' stato trasmesso all'ente gestore per il parere della Commissione di riserva;
Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 17 ottobre 2013 sulla proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria";
Considerato che la Commissione di riserva ha, tra l'altro, evidenziato che nel Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria" sono presenti meri errori materiali relativi alle coordinate geografiche di zonazione e al numero della carta nautica di riferimento riportate;
Considerato altresi' che nel decreto istitutivo dell'area marina protetta "Secche della Meloria" sono presenti meri errori materiali relativi alle coordinate geografiche di delimitazione della stessa;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comMa 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", sulla base dell'istruttoria e degli approfondimenti tecnici svolti in merito alla proposta di regolamento presentata dall'ente gestore;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "SECCHE DELLA MELORIA"
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima.
2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attivita' consentite dell'area marina protetta, sono quelle stabilite dal decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze del 21 ottobre 2009, e dal "Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Secche della Meloria" approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217, come modificati dal decreto ministeriale di approvazione del presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono, le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5160018 "Secche della Meloria" e relativa designanda ZSC, ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) «accesso», l'ingresso all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che non prevede il calpestio dei fondali;
e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
i) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate ala corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;
j) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n 171;
k) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
m) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
p) «noleggio di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
r) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
s) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione con o senza autorespiratore;
t) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
u) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente con quanto disposto dal regolamento CE 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
v) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
w)«transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
x) «trasporto di linea», l'attivita' di trasporto passeggeri svolta da unita' adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprieta' di societa' e armatori;
y) «trasporto passeggeri» l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
z) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
aa) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
bb) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, nonche' alla didattica subacquea;
cc) «whale-watching», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
dd) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Articolo 3 - Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e
attivita' non consentite

1. Sono fatte salve le finalita' e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3 e 5 rispettivamente del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e del Regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009 n. 217.
2. E' fatta salva la delimitazione dell'area marina protetta come prevista dall'art. 4 del decreto istitutivo, come modificato dal decreto ministeriale di approvazione del presente Regolamento.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Articolo 4 - Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e' affidata come previsto dall'art. 7 del decreto 21 ottobre 2009 di istituzione dell'area marina protetta "Secche della Meloria" all'Ente Parco regionale del "Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli".
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta "Secche della Meloria" cui deve attenersi l'ente gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007, all'Ente Parco regionale e' affidata altresi' la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadente nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale del detto sito Natura 2000.
6. L'Ente Parco regionale, in quanto ente gestore del SIC e della designanda ZSC contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.

Articolo 5 - Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta e' nominato dal Presidente dell'ente gestore tra i soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi;
b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il persegnimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati;
f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall' ente gestore.

Articolo 6 - Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b. le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c. la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di 30 giomi dal ricevimento, della richiesta, inviata dall'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivarnente entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta con una delle seguenti modalita': lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata, e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione o alle modalita' della sua acquisizione in rete. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di Iª fascia.
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.
TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7 - Zonazione e attivita' consentite nelle zone dell'area
marina protetta

1. E' fatta salva la zonazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217 "Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse' zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria", cosi' come modificata dal decreto di approvazione del presente Regolamento.
2. E' fatta salva la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria", di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217 "Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Secche della Meloria".
3. La zona B, ai soli fini dello svolgimento delle attivita' di pesca professionale e pesca sportiva, immersioni e visite guidate subacquee, e' suddivisa nelle sottozone B1 e B2 come riportate nella cartografia allegata al presente Regolamento, e di seguito individuate:

Parte di provvedimento in formato grafico
Articolo 8 - Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.
Articolo 9 - Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e
servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Articolo 10 - Disciplina delle attivita' di ricerca scienttfica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30.
Articolo 11 - Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previa consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30.

Articolo 12 - Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nella zona A non e' consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione e' consentita nel rispetto delle ordinanze dell'Autorita' marittima competente.

Articolo 13 - Disciplina delle immersioni subacquee

l . Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nella sottozona B1 e nella zona C le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a. nei siti e negli orari determinati dall'ente gestore, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
b. nei siti autorizzati entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo di materiale;
c. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;
d. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e. e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore e alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.
4. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentito, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
5. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle inunersioni subacquee, prevedendo in particolare:
a. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
b. i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;
c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
d. gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee;
f. requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'inunersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30.
8 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta:
a. i residenti e i proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
b. i concessionari di uno spazio acqueo e i possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
c. i proprietari di unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
• motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
• casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nella sottozona B1 e nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di irnmersione autorizzati dall'ente gestore aventi sede legale ed operativa nei comuni di Livorno e Pisa, secondo le seguenti modalita':
a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente;
b. nei siti determinati dall'ente gestore, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
c. nei siti autorizzati l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Nella sottozona B1 le visite guidate subacquee, di cui al precedente comma ,devono osservare le seguenti prescrizioni:
a. in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione, rispettando tale numero anche a bordo dell'unita' navale;
b. per 4 giorni a settimana, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, e 2 giorni a settimana nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un numero di turni giornalieri disposto dall'ente gestore;
c. non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
4. Nella zona C le visite guidate subacquee di cui al precedente comma 2 sono consentite in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore per un massimo di 2 guide per 16 subacquei per ciascuna immersione.
5. Nella sottozona B1 e nella zona C sono consentite le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, esclusivamente diurne.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al comma 3 del precedente articolo.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
11. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
12. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione. Il registro dovra' essere esibito alle autorita' preposte al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nel registro saranno comunicati semestralmente all'ente gestore che li potra' utilizzare per le finalita' istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione richiedenti devono:
a. attestare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, che almeno una delle guide del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
b. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
d. assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
e. assicurare agli utenti la diffusione dell'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
f. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30.
14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta i proprietari di unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertiftcazione.
15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a. il numero massimo di autorizzazioni;
b. i requisiti di eco-compatibilita';
c. i siti di immersione;
d. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
e. il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
h. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.

Articolo 15 - Disciplina delle navigazioni da diporto

1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nella zona A non e' consentita navigazione.
3. Nelle zone B e Ce' consentita la navigazione, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
4. Nella zona B e' consentita la navigazione, previa autorizzazione dell'ente gestore:
a. alle unita' a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
b. ai natanti;
c. alle imbarcazioni in linea con almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
• motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
• casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
5. Nella zona C e' consentita la navigazione:
a. alle unita' navali di cui al precedente comma;
b. ai natanti e alle imbarcazioni;
c. alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione in zona B, i soggetti interessati devono versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale.

Articolo 16 - Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nella zona A non e' consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C e' consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nella zona C e' consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, alle navi da diporto in siti individuati dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Gli specchi acquei adibiti a campi ormeggio per il diporto, individuati con apposito provvedimento dall'ente gestore, sono posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a. non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
c. la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area indicata dall'ente gestore;
d. non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
e. non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
f. non e' consentito l'ormeggio di piu' di una imbarcazione al singolo gavitello;
g. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
h. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione, nave);
i. non sono consentite le attivita' che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.
6. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b. al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma 8 lettera c;
c. alla durata della sosta.
7. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 30.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta:
a. i residenti e proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
b. i concessionari di uno spazio acqueo, i possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
c. i proprietari di unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita'.
• motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
• casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

Articolo 17 - Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nella zona A l'ancoraggio non e' consentito.
2. Nelle zone B e C non e' consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati da praterie di Posidonia aceanica o altre Fanerogame marine e su formazioni a coralligeno, individuate e cartografate dall'ente gestore.
3. Nelle zone B e C e' consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione dell'ente gestore a natanti e imbarcazioni, dall'alba al tramonto, esclusivamente su fondali inerti, sabbiosi o ciottolosi.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30.
5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.
Articolo 18 - Disciplina dell'attivita' di trasporto marittimo di
linea

1. Nelle zone A e B non e' consentita la navigazione del trasporto marittimo di linea.
2. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il trasporto marittimo di linea.
Articolo 19 - Disciplina dell'attivita' di trasporto passeggeri e
visite guidate

1. Nella zona A non e' consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unita' navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 15.
3. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
5. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
6. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30, commisurato:
a. alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b. al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma;
c. alla durata del permesso.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
9. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti secondo quanto oggetto di autorizzazione.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacita' di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a. il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate;
b. i requisiti di eco-compatibilita'.
Articolo 20 - Disciplina dell'attivita' di noleggio e locazione di
unita' da diporto

1. Nella zona A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 15.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa, fino al raggiungimento del 70% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comma 5 e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore i proprietari delle unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita';
b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 30.
7. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
a. fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
c. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite e del presente Regolamento.

Articolo 21 - Disciplina delle attivita' di whale-watching

1. Nella zona A non e' consentita l'attivita' di whale watching
2. Nell'area marina protetta, le imprese che esercitano l'attivita' di whale-watching devono essere autorizzate dall'ente gestore.
3. A tal fine, le imprese devono presentare istanza all'ente gestore, nel periodo l° febbraio - 30 aprile di ciascun anno, dimostrando di avere acquisito specifiche competenze nell'ambito del riconoscimento dei cetacei e sulla loro biologia, anche attraverso specifici corsi di formazione.
4. All'interno dell'area marina protetta le unita' adibite ad attivita' di whale-watching, possono operare solamente se dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel.
5. Ciascun operatore autorizzato dovra' presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.
6. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
7. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attivita' di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
a. non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
b. nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
c. non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d. non e' consentito stazionare piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione;
e. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f. non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
g. non e' consentito fornire cibo agli anitnali e gettare in acqua altro materiale;
h. non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali;
j. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' e direzione costante, inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;
k. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di 3 unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
l. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Articolo 22 - Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca con attrezzi trainati, sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, l' acquacoltura e il ripopolamento attivo.
2. Nella zona A non e' consentito alcuna attivita' di pesca professionale.
3. Nella sottozona B2 e' consentita l'attivita' di pesca professionale, previa autorizzazione dell'ente gestore, alle imprese individuali o in forma cooperativa aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalita' in alternativa tra loro:
a. reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2500 metri, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;
b. palangari sino ad un massimo di 250 ami di dimensioni non inferiori a 22 millimetri;
c. lenza e canna come previsto da normativa vigente.
4. Nella sottozona B1 e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus), esercitato dai pescatori professionisti residenti nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa alla data del 21 aprile 2010, autorizzati dall'ente gestore per un numero non maggiore di 10 autorizzazioni nominali, con le seguenti modalita':
a. dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno;
b. esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 7 centimetri aculei inclusi, per un massimo di 500 esemplari per giorno di pesca, per pescatore professionale;
c. per un numero massimo di 4 giorni settimanali per pescatore professionale;
d. esclusivamente a mano mediante immersione in apriea, senza provocare il danneggiamento e l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;
e. i rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci di mare devono essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di raccolta del riccio di mare e in base agli esiti dello stesso, adegua eventualmente con successivo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina delle attivita' di raccolta.
6. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attivita' di piccola pesca artigianale, alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa alla data entra in vigore del decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalita' in alternativa tra loro:
a. reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2500 metri, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;
b. palangari sino ad un massimo di 500 ami di dimensioni non inferiori a 22 millimetri;
c. lenza e canna come previsto da normativa vigente.
7. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il prelievo professionale del riccio di mare (Paracentrotus lividus) alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, secondo le modalita' di cui al precedente comma 4.
8. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area niarina protetta, resta salva la facolta' dell'ente gestore, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabill per ogni unita' da pesca;
b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari;
c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non.
11. I soggetti autorizzati alle attivita' di piccola pesca professionale e al prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) devono comunicare- annualmente all'ente gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

Articolo 23 - Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Nella zona A non e' consentito svolgere attivita' di pescaturismo.
2. Nella sottozona B2 e nella zona C e' consentita l'attivita' di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti, alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti, alla stessa data, nel registro di ciascuna cooperativa.
3. Le attivita' di pescaturismo devono utilizzare gli attrezzi e le modalita' stabilite per la piccola pesca artigianale di cui al precedente art. 22, e sono riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo.
4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
Articolo 24 - Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e
ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:
a. la pesca subacquea.
b. la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea.
c. le gare di pesca sportiva.
2. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Corvina (Sciena umbra);
d. Ombrina (Umbrina cirrosa);
e. Aragosta rossa (Palinurus elephas);
f. Astice (Homarus gammarus);
g. Cicala (Scyllarus arctus);
h. Magnosa (Scyllarides latus);
i. Favollo (Eriphia verrucosa);
j. Nacchera (Pinna nobilis);
k. Patella gigante (Patella ferruginea);
l. Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);
m. Riccio di mare (Paracentrotus lividus)
3. Nella zona A e nella sottozona B l non e' consentito svolgere attivita' di pesca ricreativa.
4. Nella sottozone B2 e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai residenti nei comuni di Livorno e Pisa, con i seguenti attrezzi e modalita':
a. da unita' navale per un numero massimo di 3 pescatori ricreativi;
b. da unita' navale, con bolentino o canna con mulinello con un numero massimo di 2 ami;
c. da unita' navale con un numero massimo di 2 lenze alla traina;
d. un quantitativo massimo di cattura cumulativo giornaliero di 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore;
e. non e' consentita la pesca alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari;
f. non e' consentito l'utilizzo di palangari, filaccioni e nasse;
g. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari).
5. Nella zona C e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai residenti nei comuni di Collesalvetti, Livorno e Pisa con gli stessi attrezzi e modalita' di cui al precedente comma.
6. Il transito di unita' navali con attrezzi da pesca e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
7. Ai fini del rilascio delle autorizzazione alle attivita' di pesca ricreativa, i soggetti richiedenti devono:
a. indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare;
b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 30.
8. Ai fini delle attivita' di monitoraggio, i soggetti autorizzati alle attivita' di pesca ricreativa devono comunicare annualmente all'ente gestore i dati sulle catture trarnite apposito libretto di pesca fornito dall'ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
9. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di pesca e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina della pesca ricreativa, indicando in particolare:
a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi utilizzabili;
b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari;
c. misure minime di cattura per le varie specie;
d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "SECCHE DELLA
MELORIA"

Articolo 25 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto recante il regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta "Secche della Meloria".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autotizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 26 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, sugli appositi moduli ritirabili presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a. le generalita' del richiedente;
b. l'oggetto;
c. la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione;
e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'ente gestore si riserva la facolta', a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni gia' rilasciate.
6. E' facolta' dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, rilasciare, particolari autorizzazioni anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 27 - Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 28 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui all' art. 26 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 29.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti nei comuni di Livorno,. Pisa e Collesalvetti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Articolo 29 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva al fine di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli puo' essere effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle rilevate esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore ove non specificato, potra' privilegiare le richieste avanzate dai residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, fatto salvo quanto stabilito comma 2 del presente articolo, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore pubblicizza anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a. qualora l'attivita' sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal Regolamento delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta e dal presente Regolamento;
c. qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta;
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di inadempienza del soggetto richiedente, sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 30, ove previsti.
Articolo 30 - Corrispetiivi per le autorizzazioni e diritti di
segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio della relativa autorizzazione ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nelle zone B eCe' disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso e la navigazione nella zona B dell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione al periodo dell'armamento e alle caratteristiche dell'unita' navale; A tal fine, per i residenti e proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalvetti e per i fruitori abituali, l'ente gestore puo' richiedere un corrispettivo forfettario mensile o annuale e rilasciare un apposito contrassegno autorizzatorio denominato "tessera di ingresso del diportista".
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nelle zone B e C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C e' disposto su base mensile e annuale in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. A tal fine, previo accordo con l'armatore richiedente, l'ente gestore puo' richiedere un corrispettivo per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri non residenti nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa in entrata nell'area marina protetta.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unita' navali.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di whale watching e' disposto su base mensile e annuale.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca ricreativa nella zone B e C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
14. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati ai precedenti articoli.
15. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita':
a. versamento sul conto corrente postale o bancario intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Secche della Meloria", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b. presso la sede o altri uffici a cio' designati dall'ente gestore.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31 - Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del teffitorio e del mare e derivanti dalle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela delle diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina delle attivita' consentite e/o del presente Regolamento.

Articolo 32 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Ai fini della sorveglianza l'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato.

Articolo 33 - Pubblicita'

1. Il presente Regolamento all'entrata in vigore sara' affisso, insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite, in tutte le strutture dell'area marina protetta, nonche' presso la sede legale ed amministrativa dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione, del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nel sito internet dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento, del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura l'esposizione del presente Regolamento, del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 34 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 21 ottobre del 2009 e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina delle attivita' consentita e nel presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri colpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.

Articolo 35 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 217.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

A parziale rettifica dell'art. 4 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2009, istitutivo dell'area marina protetta, il comma 1 e' cosi' sostituito:
1. L'area marina protetta "Secche della Meloria" e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 4 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

A parziale rettifica dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 217 del 28 luglio 2009, recante il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, i commi 1, 2 e 3 sono cosi' sostituiti:
1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione cartografica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende il seguente tratto di mare, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
a) il tratto di mare immediatamente ad ovest della Torre della Meloria, delimitato dai seguenti punti:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. La zona B di riserva generale comprende il seguente tratto di mare, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
a) tratto di mare circostante la zona A, delimitato dalle congiungenti i seguenti punti:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Per tutto quanto non specificato nel presente decreto restano in vigore le disposizioni del decreto interministeriale del 21 ottobre 2009 istitutivo dell'area marina protetta, e le disposizioni del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 217 del 28 luglio 2011.

Roma, 18 aprile 2014

Il Ministro: Galletti
 
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