Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 marzo 2014
Attuazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione del 18 luglio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo nell'allegato I e IA della direttiva.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in materia di immissione sul mercato di biocidi e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
Vista la direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013, che ha iscritto la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo nell'allegato I e IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerato che la data di iscrizione della polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», e' il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.
Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/44/UE, e' possibile che prodotti contenenti la polvere di pannocchie di granturco come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;
Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/44/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il polvere di pannocchie di granturco e' il 31 gennaio 2017;
Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti la polvere di pannocchie di granturco gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;
Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 528/2012 devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015;
Considerato che dopo il 31 gennaio 2017 non possono piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco rientranti nella categoria dei rodenticidi;
Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei «Rodenticidi» e che contengono come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti la polvere di pannocchie di granturco impiegati come rodenticidi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35;

Decreta:

Art. 1

1. In applicazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013, la polvere di pannocchie di granturco e' qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta negli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2015, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14 rodenticidi, di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo polvere di pannocchie di granturco come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il polvere di pannocchie di granturco come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.
2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2015 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.
4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.
5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2015 non e' stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 28 febbraio 2016 e i relativi prodotti non possono piu' essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2016;
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.
 
Art. 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come rodenticidi, contenenti come unico principio attivo il polvere di pannocchie di granturco.
2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.
 
Art. 4

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei «Rodenticidi» e contenenti come principio attivo unicamente il polvere di pannocchie di granturco, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2015, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non e' stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2015, non possono essere piu' prodotti a decorrere dal 28 febbraio 2016 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2016.
3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni richiesta dalla normativa vigente, procede, entro il 31 gennaio 2017, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti gia' presenti sul mercato che dovra' avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti piu' principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.
 
Art. 5

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.
 
Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 13 marzo 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 955
 
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