Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2014 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 |
Testo del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 12 maggio 2014, n. 75 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013
1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia puo' avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l 'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico.)) 2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attivita' di cui al comma 1)) sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarita', anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza ((nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1)). 4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi: «Art. 33. (Disposizioni transitorie). 1- 3. (Omissis). 4. A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE puo' chiedere alle autorita' nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4. L'ente creditizio e l'autorita' competente comunicano le informazioni richieste. 5. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente degli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 51. (Vigilanza informativa) - 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.». «Art. 54. (Vigilanza ispettiva) - 1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 3. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori. 5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.». «Art. 66. (Vigilanza informativa) - 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. 3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. 5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.». «Art. 68. (Vigilanza ispettiva) - 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. 2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 7. (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita') - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. - 10. (Omissis).». |
| Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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