Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25
Testo del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 12 maggio 2014, n. 75 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1

Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia puo' avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l 'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico.))
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attivita' di cui al comma 1)) sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarita', anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza ((nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1)).
4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del paragrafo 4
dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del
Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in merito alle politiche
in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi:
«Art. 33. (Disposizioni transitorie). 1- 3. (Omissis).
4. A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista
dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE puo' chiedere alle
autorita' nazionali competenti e ai soggetti di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, di fornire tutte le
informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione
approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti
creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua
tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi
non contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4. L'ente
creditizio e l'autorita' competente comunicano le
informazioni richieste.
5. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 51, 54, 66
e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 51. (Vigilanza informativa) - 1. Le banche
inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i
bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».
«Art. 54. (Vigilanza ispettiva) - 1. La Banca d'Italia
puo' effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a
esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino
accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite
nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
3. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, le succursali
stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle
stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
concordare con le autorita' competenti degli Stati
extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di
banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».
«Art. 66. (Vigilanza informativa) - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi'
richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del
comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per
la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle
informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1
dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati
e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio
della vigilanza consolidata.
5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le
informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza
consolidata.».
«Art. 68. (Vigilanza ispettiva) - 1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art.
65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa'
diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e
delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari,
puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede
legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La
Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita'
competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita'
competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i
profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai
sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate
sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 7. (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita') - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. - 10. (Omissis).».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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