Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2014 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 73 |
Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la necessita' di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilita' sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico della zona interessata, la prosecuzione delle attivita' volte alla realizzazione del completamento della viabilita' Lioni-Grottaminarda, nonche' per consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attivita' avviate per l'affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 31 marzo 2014 e del 30 aprile 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1
Galleria Pavoncelli
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
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| Art. 2
Completamento della viabilita' Lioni - Grottaminarda
1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilita' dell'asse stradale Lioni - Grottaminarda, nelle competenze del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli oneri della struttura temporanea, che si avvale del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura, eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, sono determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della contabilita' speciale 3250, gia' intestata al Commissario di cui al comma 1, anche provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui al comma 1 subentra nella titolarita' delle predette contabilita' speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.
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| Art. 3 Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania
1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attivita' avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuita' nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonche' i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31 luglio 2014, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Orlando
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