Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 8 aprile 2014, n. 14 |
Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229: esplicazione delle modalita' operative e prima rilevazione. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ai Ministeri Agli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri Alle Ragionerie territoriali dello Stato Alle regioni e province autonome Alle province Ai comuni Alle unioni di comuni Alle comunita' montane Alle Universita' ed istituzioni universitarie Agli enti di previdenza All'Agenzia del demanio All'ANCI All'UPI All'UNCEM All'UNIONCAMERE All'ANAS Alle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Agli enti di edilizia residenziale Alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) Alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome Alla Conferenza Stato-Citta-Autonomie locali A Rete Ferroviaria Italiana (RFI) A Ferrovie dello Stato S.p.A. Alle Stazioni appaltanti Agli altri soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e p.c. Alla Corte dei conti Alla Banca d'Italia All'Agenzia delle entrate All'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) Alla Cassa depositi e prestiti All'ISTAT Alla SOGEI Ai Revisori dei Conti presso gli Enti Premessa. La legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilita' e finanza pubblica, e in particolare l'art. 13, istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) realizzata presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale. L'art. 30, comma 9, della citata legge, delega il governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il relativo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, (di seguito decreto legislativo n. 229/2011) delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche cosi' come disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, scaturente dalla citata legge delega. Il decreto legislativo n. 229/2011 si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti ed agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (di seguito Amministrazioni e soggetti aggiudicatori). Ai soggetti cosi' individuati e' fatto obbligo di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, come modificato dal decreto del medesimo Ministero del 1° agosto 2013 (di seguito DM), definisce il contenuto informativo minimo - Allegato A - che i soggetti destinatari della normativa devono detenere e comunicare alla BDAP, nonche' le relative tempistiche. La comunicazione di tali informazioni alla BDAP e' un presupposto per l'erogazione del finanziamento dello Stato e l'adempimento degli obblighi di comunicazione e' verificato all'atto del controllo sull'erogazione del finanziamento dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 229/2011 e del DM sopra citato. I competenti uffici di regolarita' amministrativa e contabile - ossia gli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri, le Ragionerie territoriali dello Stato e i collegi dei revisori dei conti dei vari Enti - segnalano inoltre all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) i casi accertati del mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione, ferma restando l'impossibilita' di dar corso ai provvedimenti di erogazione in carenza di tale presupposto. Indicazioni sui dati oggetto di monitoraggio. 1. Oggetto della rilevazione. Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria. Per la definizione di opera pubblica vale quanto indicato dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per tali opere le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla BDAP le informazioni individuate dall'Allegato A del DM secondo le scadenze di seguito riportate. 2. Univocita' dell'invio. Il decreto legislativo n. 229/2011 intende attuare il principio dell'univocita' dell'invio, per cui le informazioni di cui all'allegato A del DM gia' presenti - in tutto o in parte - in banche dati di Amministrazioni pubbliche: non sono oggetto di ulteriore invio al MEF; pervengono al MEF direttamente dalle Amministrazioni titolari di tali banche dati sulla base di appositi protocolli amministrativi e tecnici sottoscritti con esse. La trasmissione delle informazioni al MEF riguarda dunque la parte restante dei dati dell'allegato A del DM non presenti in altre banche dati, salvo naturalmente il controllo sulla congruita' e l'aggiornamento dei dati inviati alle stesse banche dati, come specificato nel seguito. Il principio dell'univocita' dell'invio e' assicurato al momento per: i dati inviati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'AVCP, sulla base del protocollo d'intesa siglato con il MEF in data 2 agosto 2013; i dati inviati nell'ambito del sistema CUP - Codice Unico di Progetto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), con cui sono in essere appositi Protocolli; i dati inviati al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (di seguito SIOPE) gestito dalla Banca d'Italia per conto del MEF; i dati inviati alla Banca Dati Unitaria (di seguito BDU) presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE), relativi a interventi sulle politiche comunitarie e di coesione. 3. Informazioni «chiave» per assicurare l'univocita' dell'invio. Per assicurare l'univocita' dell'invio e' necessario che le banche dati alimentanti la BDAP contengano alcune informazioni «chiave» tra quelle dell'allegato A del DM. Conseguentemente le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a gestire tali informazioni nei propri sistemi e ad aggiornarle nelle citate banche dati alimentanti la BDAP. Costituiscono informazioni chiave: a) il CUP; b) il CIG - Codice Identificativo Gara, rilasciato dall'AVCP; c) l'associazione tra il CUP e il CIG (escluse le opere il cui stato di attuazione non e' ancora arrivato alla richiesta del CIG all'AVCP). 4. Banche dati AVCP e DIPE. Il decreto legislativo n. 229/2011 prevede all'art. 1, comma 1, lettera d) che, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, l'opera pubblica sia corredata del CUP, che deve figurare gia' nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Con la stessa lettera d) si stabilisce inoltre una precisa gerarchia tra il CUP (che identifica l'opera pubblica) e il CIG (che identifica la procedura di scelta del contraente e il contratto), funzionale a tracciare l'intero ciclo di vita dell'opera dal suo finanziamento alla sua realizzazione; il CIG infatti non puo' essere rilasciato dall'AVCP per contratti finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento pubblici sprovvisti del CUP. Tali aspetti assicurano anche il raccordo tra i vari sistemi informativi e l'attuazione del principio dell'univocita' dell'invio alla BDAP, che consente alle Amministrazioni e ai soggetti aggiudicatori di inviare al MEF solamente i dati dell'Allegato A del DM non inviati o non presenti nelle banche dati AVCP e DIPE: ad esempio, se l'informazione relativa al campo «importo SAL» e' presente nella Banca dati dell'AVCP non deve essere trasmessa nuovamente alla BDAP, a condizione che al CIG di pertinenza sia correttamente associato il CUP dell'opera cui il contratto si riferisce. 5. Valorizzazione del CUP sui pagamenti del SIOPE. Il SIOPE e' un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di gran parte delle amministrazioni pubbliche. Si applica, infatti, ai seguenti comparti: Regioni, Province, Comuni, Universita', Comunita' montane, Unioni di Comuni, Consorzi di enti locali, Enti di ricerca, Strutture sanitarie, Enti gestori di parchi e aree marine protette, Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. In particolare, per garantire l'univocita' di invio dei dati e' necessario che le operazioni di pagamento relative a progetti di investimento pubblico che alimentano il SIOPE riportino il CUP. 6. Banca dati unitaria dei Fondi Strutturali - BDU. La BDU e' parte del sistema di monitoraggio del quadro strategico nazionale 2007-2013 e piu' in generale delle politiche di coesione, il cui standard informativo e' la base dell'allegato A del DM. Le informazioni gia' inviate alla BDU non devono essere trasmesse nuovamente alla BDAP. Tempistica. Fase «zero»: integrazione delle informazioni chiave. Gli atti previsti in questa fase costituiscono il primo adempimento per la trasmissione dei dati alla BDAP, ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011. A far data dalla pubblicazione della presente circolare sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, per ciascuna opera pubblica di propria pertinenza, reperiscono le informazioni chiave di cui al paragrafo 3 attraverso le opportune attivita' amministrative; provvedono all'inserimento/aggiornamento/rettifica sui sistemi sin qui citati nei seguenti termini: a) inserimento del CUP nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'AVCP per tutti gli interventi che prevedono l'obbligo di acquisizione del CUP. I Responsabili Unici del Procedimento sono tenuti a inserire il CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione, laddove il codice non sia gia' stato fornito in precedenza. Per tale attivita' l'AVCP ha predisposto apposite funzioni che saranno in linea nel mese di maggio 2014; b) aggiornamento delle informazioni relative al CUP nel sistema del DIPE le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori provvedono a: aggiornare lo stato del CUP («chiudere») se il codice e' riferito ad opere concluse; «revocare» i CUP dei progetti che l'Amministrazione ha deciso di non realizzare; «cancellare» i CUP riferiti a progetti che gia' dispongono di un proprio codice, qualora per la stessa opera siano presenti piu' CUP; «revocare» i CUP chiesti per opere che non presentano piu' le condizioni per cui il CUP stesso e' stato richiesto e chiedere un nuovo CUP relativo all'opera che si va effettivamente a realizzare. Tali aggiornamenti consentono di circoscrivere il numero delle opere e, conseguentemente, delle informazioni da trasmettere alla BDAP; c) inserimento del CUP sul SIOPE le Amministrazioni soggette al SIOPE provvedono a riportare sistematicamente il CUP per le proprie operazioni di pagamento qualora queste riguardino opere pubbliche o comunque le diverse tipologie di investimento pubblico. Tali attivita' propedeutiche permettono una razionalizzazione delle informazioni richieste dall'allegato A del DM, consentendo di beneficiare pienamente del vantaggio offerto dall'univocita' dell'invio. In quest'ottica si invitano i destinatari della presente circolare a gestire le informazioni chiave anche in quei sistemi non citati esplicitamente al punto 2, ma che richiedono - anche non obbligatoriamente - l'informazione del CUP e del CIG, poiche' il raccordo e' previsto in prospettiva anche per tali sistemi/banche dati. L'indicazione preventiva delle informazioni chiave in tali sistemi permetterebbe una piu' rapida confluenza delle informazioni in BDAP rappresentando una sicura agevolazione in termini di semplificazione degli oneri amministrativi complessivi. A puro titolo esemplificativo, si precisa che il CUP e/o il CIG sono campi gia' previsti con differenti gradi di obbligatorieta' e copertura nei seguenti sistemi informativi/banche dati: Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; Fatturazione elettronica, il cui obbligo di utilizzo per i Ministeri parte dal 6 giugno 2014; Sistema per la Gestione Integrata della Contabilita' Economica e Finanziaria - SICOGE; Sistemi informativi/banche dati di Cassa Depositi e Prestiti; Sistemi informativi/banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Fase 1: anteprima delle informazioni presenti in BDAP - (Preview). A partire dal mese di settembre 2014, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori hanno accesso alla BDAP e possono prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) gia' trasmessi alle banche dati di cui al paragrafo 2 ed eventualmente integrati durante la fase «zero». In questa fase, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenuti a: 1) verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP; 2) effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sulle banche dati alimentanti la BDAP (ad esclusione della BDU), che provvederanno a loro volta a trasmetterle alla BDAP; 3) verificare l'avvenuta integrazione/correzione delle informazioni. In particolare va garantito il proseguimento delle attivita' avviate durante la fase precedente e relative all'associazione CUP-CIG nel sistema AVCP e all'aggiornamento/eliminazione dei CUP sul sistema del DIPE. Qualora non risultino presenti CUP associati a progetti di propria competenza, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori provvedono ad accertare le cause di tale assenza nel sistema del DIPE. Per quanto riguarda le opere pubbliche gia' monitorate in BDU non sono previste altre azioni. Fase 2: trasmissione a regime delle informazioni alla BDAP. Una volta verificate le informazioni nella fase di preview, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori alimentano il sistema di monitoraggio della BDAP, rendendo disponibili solamente le informazioni non inviate ad altre banche dati (c.d. delta), sulla base del set informativo definito dall'Allegato A del DM. Le modalita' di invio delle informazioni sono le seguenti: 1) Tramite apposito modulo web Questa modalita', di interesse per Amministrazioni e soggetti aggiudicatori di piccole dimensioni - inizialmente non in grado di gestire le informazioni riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei propri sistemi (art. 4, comma 2 del DM) - prevede l'accesso tramite browser dell'utente ad una applicazione web che consente un inserimento manuale e puntuale dei dati afferenti il singolo CUP di competenza; 2) Tramite caricamento massivo delle informazioni In questa modalita' e' prevista la predisposizione, da parte del sistema informativo delle Amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori che ne sono dotati, di un opportuno file di testo conforme al tracciato contenuto nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I canali di trasmissione previsti sono i seguenti: a) FTP La tipologia FTP, nel rispetto delle regole tecniche e di autorizzazione al servizio pubblicate, permette di inviare i file di testo in una cartella definita; b) Web Application Questo canale prevede l'utilizzo di un'applicazione web esposta su Internet: essa sara' accessibile, tramite browser, digitando una url predefinita. L'Amministrazione/Soggetto Aggiudicatore si autentica utilizzando le credenziali che gli sono state precedentemente fornite, e dispone della funzionalita' di upload del file. Questo canale non richiede l'implementazione di un Client da parte delle Amministrazioni/Soggetti Aggiudicatori, ma il semplice utilizzo di un browser. Termini per l'invio dei dati. Le date per l'invio delle informazioni, individuate dal DM, sono cosi' modificate. Primo invio: a) rilevazione dello stato di attuazione delle opere riferite alla data del 30 giugno 2014 con comunicazione dei dati a partire dal 30 settembre 2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre); Successivi invii: b) rilevazione dello stato di attuazione al 31 dicembre 2014 con comunicazione dei dati dal 1° al 30 gennaio 2015; c) le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale. Sito web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nel corso del mese di maggio 2014 sara' in linea sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it un'area dedicata ai decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011. La pagina iniziale presenta il sistema integrato di programmazione, valutazione e monitoraggio delle opere pubbliche introdotto dai decreti e i collegamenti alle quattro sezioni: Univocita' dell'invio e informazioni «chiave», nella quale viene chiarito il principio dell'univocita' dell'invio ed esplicitate le banche dati per cui tale principio e' assicurato; Modalita' di trasmissione dei dati per le opere pubbliche, nella quale sono indicate le differenti modalita' per la trasmissione delle informazioni e le relative specifiche tecniche ai sensi dell'art. 2 del DM; Calendario attivita', nella quale e' consultabile la tempistica per la trasmissione dei dati relativi alle opere pubbliche ed altri adempimenti correlati; Normativa e documenti utili, nella quale e' riportata la normativa di riferimento in materia di tracciabilita' di opere pubbliche e la documentazione correlata; FAQ - Risposte alle domande frequenti, nella quale sono riportate le risposte ai quesiti posti dalle Amministrazioni e dai soggetti aggiudicatori. Roma, 8 aprile 2014
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
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