Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 febbraio 2014
Modalita' di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, recante «Modalita' di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», e in particolare l'articolo 2, in base al quale le predette amministrazioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento, che evidenzi per ogni anno le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, ed entro il 30 giugno di ciascun anno eventuali aggiornamenti, essendo la realizzazione dei singoli piani subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani medesimi, ad esclusione di quelli redatti per un importo complessivo inferiore ad € 500.000, i quali, in coerenza con il ricordato articolo 2, possono essere posti in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione senza che siano state formulate osservazioni;
Visto l'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), con il quale sono stati inseriti nell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi da 1-bis a 1-sexies;
Visto il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del procedimento, mentre la congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che il predetto comma 1-bis prevede che le relative modalita' di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del citato articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al fine di rendere possibili, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita' finalizzate all'acquisto di immobili,

Decreta:

Art. 1

Ambito applicativo

1. Il presente decreto costituisce integrazione del decreto 16 marzo 2012 per la disciplina delle attivita' di acquisto di immobili effettuate a titolo oneroso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sotto qualsiasi forma, sia diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.
 
Art. 2

Modalita' di presentazione delle comunicazioni
dei piani triennali di investimento

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto 16 marzo 2012, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, allorche' comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano triennale di investimento, producono contestualmente l'attestazione del responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' degli acquisti programmati per il triennio.
2. L'attestazione della congruita' del prezzo rilasciata dall'Agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto.
 
Art. 3

Indispensabilita' e indilazionabilita'
degli acquisti programmati

1. L'attestazione del responsabile del procedimento deve dimostrare che gli acquisti programmati per il triennio di riferimento sono, nel contempo, indispensabili e non procrastinabili.
2. Il requisito dell'indispensabilita' attiene alla assoluta necessita' di procedere all'acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela.
3. Il requisito della indilazionabilita' afferisce all'impossibilita' di differire l'acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori.
4. Tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora l'acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, considerati gli oneri accessori nonche' di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo o, per le amministrazioni dello Stato, dal competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie.
 
Art. 4

Congruita' del prezzo degli acquisti programmati

1. La congruita' del prezzo degli acquisti programmati da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 e' attestata dall'Agenzia del demanio, secondo le seguenti modalita':
a) senza oneri, per le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) a fronte del rimborso delle spese sostenute, per le rimanenti amministrazioni interessate.
 
Art. 5

Modalita' di comunicazione

1. L'attestazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 3, comma 1, e' inviata unitamente al piano triennale di investimento, in base a quanto previsto dal decreto 16 marzo 2012, secondo modalita' stabilite con circolare emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicata sul sito istituzionale www.rgs.tesoro.it.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze n. 733
 
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