Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2014 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paroxetina Ranbaxy Italia», con conseguente modifica stampati. |
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Estratto determinazione FV n. 106/2014 del 14 aprile 2014
Medicinale: PAROXETINA RANBAXY ITALIA. Confezioni: 038931 010 - "20 mg compresse rivestite con film" - 10 compresse in blister Al/Al; 038931 022 - "20 mg compresse rivestite con film" - 12 compresse in blister Al/Al; 038931 034 - "20 mg compresse rivestite con film" - 14 compresse in blister Al/Al; 038931 046 - "20 mg compresse rivestite con film" - 28 compresse in blister Al/Al; 038931 059 - "20 mg compresse rivestite con film" - 30 compresse in blister Al/Al; 038931 061 - "20 mg compresse rivestite con film" - 56 compresse in blister Al/Al; 038931 073 - "20 mg compresse rivestite con film" - 20 compresse in contenitore PP; 038931 085 - "20 mg compresse rivestite con film" - 30 compresse in contenitore PP; 038931 097 - "20 mg compresse rivestite con film" - 60 compresse in contenitore PP; 038931 109 - "20 mg compresse rivestite con film" - 100 compresse in contenitore PP. Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A. Procedura Mutuo Riconoscimento IT/H/0246/001/R/001, con scadenza il 31 ottobre 2013 e' rinnovata, con validita' illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno piu' essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
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