Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2014 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 15 aprile 2014 |
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. (Delibera n. 10/SEZAUT/2014/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI nella Sezione delle Autonomie
Nell'adunanza del 15 aprile 2014; Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto in particolare l'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; Vista la nota in data 3 aprile 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie; Viste le note in data 9 aprile 2014, con le quali il Presidente della Sezione delle autonomie ha invitato all'adunanza odierna il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Uditi nell'odierna seduta in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome il Presidente Eros Brega e il dott. Paolo Pietrangelo; Uditi i Consiglieri relatori Alfredo Grasselli, Francesco Uccello e Adelisa Corsetti;
Delibera di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui bilanci di previsione regionali per il 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. La presente deliberazione sara' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 15 aprile 2014.
Il Presidente: Falcucci I relatori: Grasselli - Uccello - Corsetti
Depositata in Segreteria il 18 aprile 2014 Il dirigente: Prozzo
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| Allegato LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI SUI BILANCI DI PREVISIONE DELLE REGIONI PER L' ANNO 2014, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.
1. Nell'ambito dei controlli sulla gestione finanziaria delle Autonomie regionali assegnati alla Corte dei conti, l'art. 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha potenziato le modalita' operative caratterizzate da un piu' stretto raccordo tra organi di controllo interno ed esterno finalizzato alla prevenzione degli squilibri di bilancio. L'estensione delle procedure previste dall'art. 1, commi 166 e ss., 1. 23 dicembre 2005, n. 266 per enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale anche agli Organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le Regioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, e' stata nuovamente portata all'attenzione della Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi, nella sentenza 6 marzo 2014, n. 39, ha confermato il ruolo fondamentale della Corte dei conti in tema di verifiche sui rendiconti e sui bilanci di previsione degli enti territoriali, precisando, tra l'altro, che il controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 1, d.l. n. 174/2012, consiste nell'esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la finalita' indicata dal comma 3 (cioe' «per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»). Tale esame, avendo come esito la segnalazione delle disfunzioni, eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e' insuscettibile di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, ha escluso che le pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano avere l'effetto di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, nonche' di inibire l'efficacia di tali leggi (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). E cio' con riguardo anche agli artt. 127 e 134 Cost., in ordine ai quali non puo' ammettersi che il giudizio di controllo svolto dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti si sostanzi in un sindacato di legittimita' costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti. Negli ambiti delineati dal Giudice delle leggi, resta fermo il potere-dovere della Corte dei conti di esaminare i bilanci di previsione ed i rendiconti per la finalita' indicata dal comma 3 dell'art. 1 del ripetuto d.l. n. 174/2012. 2. Come gia' chiarito con le Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2013/INPR, l'esame del bilancio di previsione deve essere svolto dalle Sezioni regionali in termini di giudizio di attendibilita', secondo criteri che tengano conto, per i diversi ambiti di controllo individuati dalla legge (equilibri di bilancio e rispetto del patto di stabilita'; rispetto dei vincoli e sostenibilita' dell'indebitamento; sana gestione economico-finanziaria degli enti; effetti sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale), del trend storico e delle corrispondenti valutazioni prognostiche. In questa ottica, il bilancio di previsione non puo' che essere osservato nel suo complesso e per singole voci contabili (andamento dei risultati, delle spese, delle entrate, ecc.), prendendo in considerazione un arco temporale (almeno triennale) sufficiente a verificare la tenuta complessiva del documento. A tal fine, i dati del bilancio di previsione, oggetto del presente controllo, sono richiesti con riferimento anche ai rendiconti dei due esercizi precedenti. In funzione delle verifiche della capacita' programmatoria della Regione, particolare attenzione deve essere dedicata, altresi', ai profili del pareggio di bilancio e all'eventuale utilizzo dell'avanzo presunto, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale (cfr. sent. 28 marzo 2012, n. 70), nonche' al numero ed all'entita' delle variazioni al bilancio di previsione approvate nel corso dell'anno. Analogamente alle Linee guida approvate con deliberazione n. 5/SEZAUT/2014/INPR, le presenti indicazioni istruttorie si ispirano ad esigenze di razionalizzazione e di semplificazione degli adempimenti richiesti dalla legge, nella prospettiva di una piu' profonda interoperabilita' e cooperazione tra la Corte e le Istituzioni territoriali che favorisca la gestione condivisa delle informazioni contabili ed extracontabili, sviluppando un patrimonio informativo omogeneo utile anche alla Sezione delle autonomie per elaborare il referto annuale ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 20/1994 e dell'art. 7, comma 7, legge n. 131/2003. 3. In tale logica di interconnessione flessibile tra sistemi informativi diversi, si e' inteso proporre agli Organi di revisione economico-finanziaria delle Regioni nuovi schemi di relazione sui bilanci di previsione regionali per l'esercizio 2014, strutturati in questionari che consentono di enucleare la parte "fissa" contenente "quadri contabili" da aggiornare nel tempo, dalla parte "variabile" recante "quesiti" relativi a informazioni di carattere qualitativo. Al pari dello scorso anno, lo schema di relazione presenta una forma sufficientemente flessibile ed aperta, tale da consentire ai destinatari (che nelle more della effettiva operativita' dei Collegi dei revisori possono essere individuati nei Responsabili delle ragionerie/uffici di bilancio delle Regioni) di integrare adeguatamente la risposta sintetica, nella parte "quesiti", con l'esplicitazione di ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile allo scopo. A tal fine, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti potra' essere indicata, a cura delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, la normativa eventualmente applicata negli specifici regimi di autonomia differenziata in luogo di quella citata nel testo, in coerenza con le procedure di controllo previste dai rispettivi ordinamenti. Anche le linee operative del presente documento sono state sviluppate, nell'ottica di un sempre maggior coordinamento con le Sezioni regionali di controllo, attraverso il contributo di analisi di specifici gruppi di lavoro, composti in prevalenza da magistrati assegnati alle Sezioni regionali di controllo integrati da esperti esterni selezionati con procedura comparativa per titoli, e sono state opportunamente vagliate alla luce delle esigenze funzionali delle Amministrazioni regionali emerse in sede di confronto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonche' con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Sotto il profilo strutturale, il questionario relativo al bilancio di previsione dell'esercizio 2014 si articola, analogamente al questionario per il consuntivo 2013, in due parti. La prima, suddivisa in sette sezioni, compendia i tratti caratteristici di particolari profili gestionali, potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'Ente; la seconda, invece, e' destinata ad implementare la banca dati contabili e si articola in vari quadri, la cui compilazione alimenta una serie di voci di bilancio che vanno a comporre prospetti di sintesi che caratterizzano la situazione economico-finanziaria dell'Ente. Con riguardo alla prima parte ("quesiti"), il questionario e' articolato come di seguito indicato: la prima sezione (Domande preliminari) contiene una ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario; la seconda sezione (Regolarita' della gestione) riguarda taluni parametri amministrativo-contabili capaci di intercettare la presenza di problematiche nella gestione del personale; la terza sezione (Gestione contabile) concerne alcune verifiche sull'avanzo presunto di amministrazione, sulle coperture finanziarie e su altri profili contabili; la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento) e' intesa ad evidenziare il rispetto della normativa sull'indebitamento, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli; la quinta sezione (Organismi partecipati) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in societa' e altri organismi partecipati, per il possibile l'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari; la sesta sezione (Patto di stabilita') contiene parametri diretti a verificare il rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno; la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' diretta ad acquisire informazioni sul Servizio sanitario regionale, ritenute rilevanti ai fini della gestione contabile. La seconda parte del questionario ("quadri contabili") e' suddivisa in due sezioni, cosi' articolate: ottava sezione (dati contabili) 8.1 Equilibri 8.2 Risultato di amministrazione 8.3 Contabilita' speciali 8.4 Entrate 8.5 Entrate tributarie 8.6 Analisi entrate 8.7 Spese 8.8 Vincoli di indebitamento 8.9 Patto di stabilita' 8.10 Organismi partecipati 8.11 Sanita' nona sezione (Note) dedicata all'inserimento di importi rettificativi, con riferimento a ciascuna posta contabile, nonche' di eventuali commenti e/o precisazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
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