In considerazione di quanto riportato all'art. 19, punto 5 del reg. n. 1235/2008, relativamente al termine ultimo, fissato al 1° luglio 2014, per il rilascio di autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da parte degli Stati membri, si portano a conoscenza le modalita' relative al rilascio di autorizzazioni all'importazione al fine di rispettare la data suindicata: 1) le autorizzazioni saranno rilasciate da questo Ufficio fino alla data del 30 giugno 2014, per la durata di un anno solare; le richieste di autorizzazione inviate dagli importatori di prodotti biologici verranno accettate se ricevute da questa Amministrazione entro, e non oltre il termine, del 31 maggio 2014, da considerarsi perentorio; 2) ulteriori documenti che saranno richiesti per il rilascio dell'autorizzazione dovranno essere forniti tempestivamente al fine di consentirne l'esame in tempo utile da parte dell'Amministrazione; 3) le autorizzazioni rilasciate non sono modificabili dopo il 30 giugno 2014; 4) per ottenere il rinnovo di autorizzazioni con scadenza successiva alla data del 30 giugno 2014, e' necessario inviare l'apposita modulistica a questo Ufficio, che dovra' riceverla entro la data del 31 maggio 2014; la nuova autorizzazione avra' validita' temporale dal 30 giugno 2014 al 29 giugno 2015. Fatte salve queste disposizioni, la modalita' di rilascio delle autorizzazioni ed i relativi adempimenti da parte degli operatori rimangono invariati rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale.
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