Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2014
Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole e zootecniche per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Reg. n. 3, foglio n. 280 ed il successivo decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012 Reg. 1, Fog. 277, con i quali sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visto il piano assicurativo 2014, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2013, n. 24.335 registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014, foglio n. 4;
Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto 31 gennaio 2014 n. 359, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, foglio n. 840, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali e animali, delle strutture aziendali, dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali, per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti da epizoozie e del valore di riferimento del costo di macellazione in azienda di bovini non deambulanti, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014;
Viste le richieste dei prezzi pervenute da parte degli Organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 31 gennaio 2014 soprarichiamato;
Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali i prezzi unitari massimi comunicati da Ismea;

Decreta:

Art. 1

1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2014 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
4. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna «specifica prodotto».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1362
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico Prezzi massimi 2014 per calcolo dei mancati redditi per il periodo di
fermo degli allevamenti colpiti da epizoozie
Bovini da latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano:
€ 5,82 per q.le di latte e per il massimo di 180 giorni;
€ 0,035 per q.le di latte e per giorni di fermo;
i quintali di latte assicurabili sono da rapportare entro la media produttiva del triennio precedente ed entro la quota disponibile.


 
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