Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 65 e 72;
Visto il regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l'articolo 8, comma 3;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2011, n. 186, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, come modificato dal regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, nonche' dal regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, come modificato dal regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, di seguito denominato «regolamento», che disciplina l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, attribuisce, in particolare all'articolo 72, agli Stati membri il compito di dettare le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento stesso e di prendere i provvedimenti necessari per la loro applicazione e definisce, all'articolo 65, paragrafo 1, le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, paragrafi 2 e 3, il presente decreto si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti. Ai fini del presente decreto il termine «prodotto fitosanitario» si riferisce al prodotto destinato all'impiego in ambito agricolo, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti, o coadiuvanti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n.
217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1 della
legge 4 giugno 2010, n. 96.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (CE) n. 1107/2009 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Il regolamento (CE) 547/2011 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 giugno 2011, n. L 155.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63; cosi' recita:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92, cosi' recita:
«Art. 119 (Autorizzazioni). - 1. Sono conservate allo
Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e
immissione in commercio di medicinali, gas medicinali,
presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad
alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad
uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e
immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei
relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione
di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a
restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione
scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei
dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche
terapeutiche delle acque minerali;
e) l'autorizzazione alla fabbricazione per
l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di
cui al capitolo I. 1.a) dell'allegato I al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 123.
2.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
11 marzo 2011, n. 108 (Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2011, n. 162.
- Il regolamento (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20
maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato
cosi' sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2004, n. L 191.
- Il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194
(Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale27 maggio 1995, n. 122.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti - n. 46, allegato 1, L.
n. 59/1997), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18
luglio 2001, n. 165.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
(Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE)
n. 1907/2006), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 2011, n. 266.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche
pericolose), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
dicembre 2011, n. 283.
- Il regolamento (CE) n, 649/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
(Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202.

Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1107/2009 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 547/2011 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo
52, paragrafo 1, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica e' differente rispetto a quella autorizzata dall'autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in libera pratica nel territorio dell'Unione europea prodotti fitosanitari in violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.
 
Art. 3
Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, dall'articolo 36,
paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e
dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso, il quale non rispetta le prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, anche per effetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso o il responsabile dell'etichettatura, il quale non appone in modo indelebile e inequivoco sull'etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate, e comunque non conformi ai requisiti di cui all'allegato I, II e III del regolamento (CE) n. 547/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonche' le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) 547/2011 si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 194, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 23 (Contravvenzioni commesse da chi immette in
commercio, pone in vendita e utilizza prodotti
fitosanitari). - 1. Chiunque immette in commercio o pone in
vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 15
milioni a lire 90 milioni. La stessa pena si applica a
chiunque non osserva i provvedimenti di cui all'art. 5,
comma 20, o all'art. 11.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 22, chiunque
utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e' punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5
milioni a lire 30 milioni.
3. I contravventori alle disposizioni di cui all'art.
3, comma 3, lettere a) e b), sono puniti con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30
milioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art.
3, comma 3, lettera c), sono puniti con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 18
milioni. La stessa pena si applica a chiunque non osserva
il termine di cui all'art. 5, comma 18.».
 
Art. 4
Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica
dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari, derivanti
dall'articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario disposte dall'Autorita' competente, non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l'etichetta conformemente alla direttiva 1999/45/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito delle modifiche di cui al comma 1, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le modifiche della classificazione e l'aggiornamento dell'etichetta disposte dall'Autorita' competente siano peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, e' comminata la sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito di modifiche di cui al comma 3, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
Note all'art. 4:
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 luglio 1999, n. L 200.
 
Art. 5
Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo
smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo
capoverso, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
 
Art. 6
Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti
potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed
effetti inattesi, derivanti dall'articolo 56, paragrafi 1, 2 e 4
del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto medesimo, sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi piu' i criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 29 e all'articolo 4 del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi terzi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale effettua le notifiche di cui ai commi 1 e 2, non rispettando le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, o con ingiustificato ritardo, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o di un permesso al commercio parallelo relativo ad un prodotto fitosanitario, il quale, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, omette di comunicare annualmente al Ministero della salute, qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell'efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
 
Art. 7
Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test,
derivanti dall'articolo 61 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, chiunque omette di consultare le informazioni di cui all'articolo 57 del regolamento, prima di effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, onde verificare presso il Ministero della salute se e a chi sia gia' stata concessa un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
 
Art. 8
Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali
vertebrati, derivanti dall' articolo 62, paragrafi 1, 2 e 4, del
regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua sperimentazione su animali vertebrati ai fini del presente regolamento, ove siano disponibili altri metodi, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque duplica test e studi su animali vertebrati o avvia i medesimi laddove avrebbe potuto utilizzare i metodi convenzionali di cui all'allegato II della direttiva 1999/45/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, prima di eseguire test e studi su animali vertebrati ai fini del presente regolamento, omette di verificare presso il Ministero della salute che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente l'autorizzazione il quale omette di informare il Ministero della salute che non e' stato raggiunto l'accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, con il titolare delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
Note all'art. 8:
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 luglio 1999, n. L 200.
 
Art. 9
Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione,
derivanti dall'articolo 64 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione e del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'imballaggio finale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale effettua l'imballaggio o la presentazione in modo tale da indurre in errore, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico, che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale non aggiunge sostanze atte a scoraggiarne o impedirne l'ingestione e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
 
Art. 10
Violazione degli obblighi in materia di pubblicita' dei prodotti
fitosanitari, derivanti dall'articolo 66 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, con qualunque mezzo pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Qualora la pubblicita' venga effettuata con il mezzo telematico e' altresi' disposto l'oscuramento del sito, fino alla rimozione della pubblicita' di prodotti non autorizzati, formalmente comunicata al Ministero della salute.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto» e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui la frase di cautela e' presente ma non facilmente leggibile e chiaramente distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo, e' comminata la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari, informazioni sotto forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari non a basso rischio, la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'etichetta finale il quale riporta nell'etichetta di un prodotto fitosanitario non a basso rischio la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento, include nel messaggio pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, l'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza o diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver richiamato l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell'etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
Note all'art. 10:
- Per il regolamento (CE) n. 1107/2009 si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 11

Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati,
derivanti dall'articolo 67 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del regolamento, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, ovvero, qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti di prodotti fitosanitari i quali, ove richiesti dal Ministero della salute, non realizzano un monitoraggio successivo all'autorizzazione ovvero non comunicano alla medesima autorita' i risultati di tale monitoraggio, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari di autorizzazioni o di permessi al commercio parallelo i quali, ove richiesti omettono di fornire al Ministero della salute tutti i dati concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
 
Art. 12

Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della
sanzione in misura ridotta

1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuita' del fatto, all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.
2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di piu' violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 4, commi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, commi 3 e 4, all'articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, all'articolo 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.
3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa un'ulteriore violazione, e' disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
 
Art. 13
Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni

1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 7.500 euro l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puo' disporre, tenuto conto della natura e della gravita' del fatto, la pubblicazione di un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione in concreto applicata su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e la comunicazione di tale pubblicazione al Ministero della salute.
2. La pubblicazione deve essere eseguita, decorso il termine per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui al comma 1, in seguito al passaggio in giudicato, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura civile, dell'ordinanza o della sentenza emessa a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Il provvedimento che accerta la violazione e' comunicato dall'Autorita' procedente al Ministero della salute il quale, annualmente, provvedera' alla pubblicazione sul portale istituzionale di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in applicazione del presente decreto.
4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329), cosi' recita:
«Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nell'istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilita'.».
- Il testo dell'art. 324 del Codice di procedura civile
cosi' recita:
«Art. 324 (Cosa giudicata formale). - . S'intende
passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta
ne' al regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a
ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di
cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395.».
- L'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, cosi' recita:
«Art. 6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione). -
1. Le controversie previste dall'art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro,
ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del
presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le
competenze stabilite da altre disposizioni di legge,
l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando
la sanzione e' stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della
flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al
tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione
pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite
massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493
euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura
diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a
quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste
dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15
dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5.
8. Con il decreto di cui all'art. 415, secondo comma,
del codice di procedura civile il giudice ordina
all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di
depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento, nonche' alla contestazione o
notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto
sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in
giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso
l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a
mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove
sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai
sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di
cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento,
convalida con ordinanza appellabile il provvedimento
opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita'
del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso
l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi
sono prove sufficienti della responsabilita'
dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il
giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o
modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione
dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non
inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione
davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta.».
 
Art. 14
Autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni

1. In applicazione dell'articolo 17, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto e' presentato all'autorita' amministrativa competente ai sensi delle norme regionali.
2. L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 9, all'articolo 10, comma 6, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa tenuta del registro e' di competenza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa trasmissione delle informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 67 del regolamento, comma 2 e comma 3, del presente decreto, e' di competenza del Ministero della salute per il tramite della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.
4. Restano salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Note all'art. 14:
- L'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
citata nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 15
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari). - 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformita' a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500 euro.»;
b) l'articolo 26, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura). - 1. I titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.»;
c) l'articolo 27, e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi di informazione). - 1. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati.
Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Note all'art. 16:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 17
Disposizioni finali

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, con applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 18
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di cui al presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 aprile 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone