Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
CIRCOLARE 10 aprile 2014, n. 2420 |
Linee guida di utilizzo dello strumento manuale di classificazione delle carcasse suine denominato ZP. |
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Alle Regioni e Province Autonome Loro Sedi Alle Organizzazioni Professionali Loro Sedi All'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualita' e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari Sede Oggetto: linee guida di utilizzo dello strumento manuale di classificazione delle carcasse suine denominato ZP 1. Introduzione Con Decisione n. 38 del 24 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L23 del 28 gennaio 2014, la cui rettifica e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L54 del 22 febbraio 2014, sono state aggiornate le equazioni di stima del tenore di carne delle carcasse suine da applicare agli strumenti FOM e HGP7, gia' autorizzati in precedenza e sono stati autorizzati ulteriori nuovi strumenti per la classificazione. Tra questi ultimi, e' previsto l'utilizzo dello strumento denominato "metodo manuale ZP". Per l'applicazione di questo metodo si deve utilizzare un calibro certificato che permetta di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo e' basato sulla misurazione manuale dello spessore in millimetri del lardo di copertura e dello spessore del muscolo rilevati sulla mezzena sinistra. Al fine di uniformare e regolamentare l'utilizzo di tale strumento, come anticipato con lettera circolare del 9 gennaio 2014, si rende necessario emanare le presenti linee guida, redatte con la collaborazione, per gli aspetti di carattere tecnico, del Centro ricerche produzioni animali (CRPA) di Reggio Emilia. 2. Equazioni di stima Il tenore di carne magra della carcassa e' calcolato secondo le seguenti formule: a) suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg) Y = 58,4789 - 0,5697 x1 + 0,1230 x2 b) suino pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg) Y = 57,7975 - 0,5126 x1 + 0,0834 x2 dove: Y = percentuale stimata di carne magra della carcassa x1 = spessore minimo in millimetri del lardo (compresa la cotenna) che ricopre il muscolo Gluteo medio; x2 = spessore minimo in millimetri del muscolo tra l'estremita' anteriore del muscolo Gluteo medio e la parte dorsale del canale midollare. 3. Utilizzo dello strumento Nelle due figure seguenti sono indicati i siti di misurazione dove devono essere rilevati gli spessori. Lo spessore del grasso deve essere determinato nel punto minimo di copertura sopra al muscolo Gluteo medio. Lo spessore del magro deve essere rilevato dalla punta craniale del muscolo Gluteo medio al canale vertebrale. In considerazione del fatto che gli spessori rilevati sono in millimetri, al momento della misura la mezzena deve essere completamente ferma. Una volta rilevati, gli spessori vengono utilizzati nelle equazioni sopra elencate per il calcolo della percentuale di carne magra.
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Soggetti autorizzati all'utilizzo dello strumento Possono utilizzare lo strumento ZP gli stabilimenti che abbattono, in media annua, meno di 200 suini a settimana e che non intendono avvalersi della deroga alla classificazione. Per l'utilizzo e' necessaria preventiva comunicazione al MIPAAF, utilizzando il modulo allegato che andra' trasmesso all'indirizzo di posta certificata pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it ed e' obbligatorio che la classificazione venga effettuata da un tecnico in possesso della abilitazione alla classificazione delle carcasse suine rilasciata dal MIPAAF, ai sensi del DM 12 ottobre 2012. 5. Registrazioni Gli stabilimenti che utilizzano lo strumento ZP, per poter adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa dell'UE e nazionale, devono annotare tutte le misurazioni effettuate, e gli esiti della classificazione, per ciascuna carcassa, in un apposito registro. Per ogni carcassa e' necessario registrare il numero di macellazione, gli spessori rilevati e la classe di ingrassamento. Il registro, che puo' essere anche informatico, deve essere compilato durante le operazioni di classificazione e messo a disposizione degli Organismi di controllo, che espletano la loro attivita' senza preavviso per verificare il corretto utilizzo dello strumento. Fermo restando tutte le disposizioni di cui al D.M. 12 ottobre 2012, e' da tener presente che i risultati della classificazione devono essere inseriti nel portale www.impresa.gov.it al fine di non incorrere nelle procedure sanzionatorie di cui all'art. della legge 4 giugno 2010.
Roma, 10 aprile 2014
Il direttore generale delle politiche internazionali e dell'unione europea Assenza
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Parte di provvedimento in formato grafico
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