Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014
Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LdA);
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, tra l'altro, dispone la costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato che «opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 39, comma 2, il quale dispone che: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti, l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e' libera.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del predetto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si e' provveduto all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 con il quale l'on. Giovanni Legnini, e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonche' l'attuazione delle relative politiche;
Audite, nella seduta del 1° luglio 2013, le associazioni di categoria che, dopo la trasmissione dello schema di decreto elaborato dall'apposito Gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al titolo VII della LdA, hanno formulato osservazioni sul testo chiedendo di essere ascoltate per illustrare le proprie proposte di modifica;
Visto il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al titolo VII della LdA, espresso in data 27 settembre 2013;
Considerato che nell'ambito delle citate audizioni e' emersa, in larga misura, la condivisione dell'opportunita' di definire un provvedimento che, completando il quadro normativo di riferimento, possa avviare il riordino della materia del diritto connesso, tenuto conto dell'impatto della liberalizzazione introdotta dal citato art. 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' della fissazione dei requisiti minimi per le imprese operanti nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1
Definizioni di artista primario e comprimario nel settore musicale e
nel settore delle opere cinematografiche e assimilate
1. In attesa di pervenire ad una definizione di artista primario e comprimario in linea anche con le future opportunita' derivanti dall'evoluzione tecnologica ed al fine di consentire un corretto ed effettivo funzionamento del mercato dell'amministrazione, intermediazione e riscossione dei diritti connessi, fino al 31 dicembre 2014, la qualificazione dei titolari dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LdA), comune per tutte le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, risponde ai seguenti criteri:
a) nel settore musicale e' artista primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome e' indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza di supporto, sul formato digitale dell'opera o che, comunque, e' indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari;
b) nel settore musicale e' artista comprimario l'artista esecutore che, nell'esecuzione dell'opera, sostiene una parte di notevole importanza artistica e il cui nome e' menzionato nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, e' indicato come tale dal produttore di fonogrammi;
c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale dotato di personalita' giuridica, e' artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non e' di mero accompagnamento ma e' parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro e' artista primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione e' diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra o coro e' artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non e' artista avente diritto;
d) nel settore musicale sono artisti primari, i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione; sono, altresi', artisti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre, per particolari tipologie di organico ovvero di composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo, e' riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione, e' primario; se uno dei componenti e' specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente e' artista primario, mentre gli altri componenti sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui e' esplicitato, nel nome del gruppo, il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, e' artista primario, mentre i restanti componenti sono artisti comprimari;
e) nel settore musicale sono artisti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b);
f) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate e' artista primario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'art. 4 ovvero che abbia la maggiore rilevanza nei titoli dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo;
g) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate e' artista comprimario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'art. 4 ovvero che appaia tale dai titoli dell'opera interpretando un ruolo, seppure non protagonista, comunque rilevante rispetto al suo intreccio narrativo.
2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'art. 190 della LdA, provvedono all'analisi e, entro il 31 dicembre 2014, possono adottare differenti criteri per la definizione di artista primario e comprimario. Fino all'adozione di tale provvedimento restano comunque fermi i criteri contemplati al comma 1.
 
Art. 2
Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti
ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni
1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, le imprese accreditate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 concludono accordi sulle condizioni e modalita' con cui favorire la piu' equa e celere ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. Con particolare riguardo ai casi in cui i compensi dovuti sul medesimo fonogramma o sulla medesima opere cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diverse imprese intermediarie, l'eventuale mancato accordo fra intermediari, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, impone all'utilizzatore di versare i compensi secondo il criterio di ripartizione piu' favorevole al comprimario.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 riservano agli artisti comprimari almeno il trenta per cento del compenso complessivo di una determinata opera cinematografica o assimilata o di un determinato fonogramma.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono notificati alle amministrazioni di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, che abbiano ricevuto mandato dagli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle somme annualmente riscosse, procedono ad un accantonamento, non inferiore al venticinque per cento delle somme medesime, in un fondo appositamente costituito e vincolato, come evidenziato in bilancio. Tali accantonamenti sono destinati all'erogazione dei compensi in favore degli artisti aventi diritto individuati all'esito della risoluzione delle controversie derivanti dalla eventuale contestazione per il mancato inserimento o per l'errata classificazione, fra artisti primari e artisti comprimari, degli artisti di un fonogramma o di un'opera cinematografica o assimilata.
5. Trascorso il periodo di trecentosessantacinque giorni dall'avvenuto riparto, gli accantonamenti di cui al comma 4, al netto delle erogazioni gia' effettuate ai sensi del medesimo comma 4, sono ripartite tra tutti gli artisti individuati come aventi diritto.
 
Art. 3
Modalita' di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione
privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi
1. I produttori di fonogrammi corrispondono, senza ritardo e, comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito, ai sensi dell'art. 71-octies, comma 1, della LdA, per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato.
2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della LdA, per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota e' utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della LdA.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. A tale fine, agli oneri di comunicazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 si aggiungono gli oneri di comunicazione di tutti gli elementi indicati nel periodo precedente, la cui ottemperanza e' altresi' pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
4. In prima applicazione del presente decreto, con esclusivo riferimento alle annualita' 2012 e 2013, salvo diverso accordo tra tutte le imprese di settore di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, i compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi, sono attribuiti a ciascuna delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio ed il settore video, al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014. Le imprese comunicano alla SIAE entro il 28 febbraio 2014, gli accordi conclusi ovvero, in mancanza, il numero di mandati ad esse esplicitamente conferiti.
 
Art. 4

Obbligo di comunicazione dei dati e accessibilita' alle banche dati
informatiche

1. Al fine di garantire un livello di funzionalita' adeguato all'esercizio delle attivita' di amministrazione, intermediazione e riscossione da svolgere, e per favorire l'eventuale interoperabilita' dei sistemi informativi, le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, ricevono, entro trenta giorni decorrenti dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera, dal produttore o distributore, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi da essi prodotti e distribuiti, con l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori che vi hanno preso parte.
2. Per le pubblicazioni avvenute antecedentemente alla data di adozione del presente decreto, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 e' assolto entro trenta giorni decorrenti dalla data della relativa richiesta formulata da ciascuna impresa di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
3. La mancata comunicazione dei dati di cui al presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, comporta la temporanea sospensione della quota di compenso spettante al singolo produttore di fonogrammi e di opere audiovisive, a norma degli articoli 71-septies e 71-octies della LdA. Tale sospensione perde efficacia qualora l'onere di comunicazione venga successivamente assolto.
4. L'elenco di cui ai commi 1 e 2 deve contenere i seguenti dati:
a) titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano;
b) anno di pubblicazione o di distribuzione nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione del produttore, la durata complessiva, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC), l'indicazione dell'autore musicale, il luogo di fissazione del fonogramma, l'elenco degli artisti interpreti ed esecutori nonche' la residenza degli artisti interpreti ed esecutori e ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
5. In riferimento agli articoli 73 e 73-bis della LdA, l'utilizzatore trasmette al produttore di fonogrammi o all'associazione di categoria cui esso appartiene, l'elenco dei fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro trenta giorni dall'avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione. Tale elenco, distintamente per ciascun fonogramma, deve contenere i seguenti dati:
a) il titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano;
b) l'anno di distribuzione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di utilizzazione del singolo fonogramma, la data o il periodo al quale si riferisce l'utilizzazione, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC);
c) l'indicazione dell'autore e degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari, ai sensi dell'art. 82 della LdA, nonche' ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
6. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso le associazioni di categoria, trasmettono, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, copia della documentazione stessa, alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, unitamente ad ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
7. In riferimento agli articoli 80 e 84 della LdA, l'utilizzatore trasmette alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'elenco delle opere cinematografiche o assimilate, commercializzate, comunicate al pubblico, diffuse, rappresentate o, comunque, pubblicamente divulgate entro trenta giorni dall'avvenuta commercializzazione, comunicazione, diffusione, rappresentazione o, comunque, pubblica divulgazione. Tale elenco, distintamente per ciascuna opera, deve contenere i seguenti dati:
a) il titolo originale dell'opera e l'eventuale titolo italiano;
b) l'anno di produzione;
c) l'anno di distribuzione, commercializzazione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di diffusione della singola opera cinematografica o assimilata e il numero di copie distribuite, la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione, eventuali numeri di catalogazione o identificativi dell'opera cinematografica o assimilata, l'indicazione del regista, e l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori primari, ivi inclusi gli artisti doppiatori, nel caso di opera cinematografica o assimilata espressa originariamente in lingua diversa dall'italiano, ovvero ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione dell'opera cinematografica o assimilata.
8. Tutti i dati e le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono elaborati e trasmessi in formato digitale su tracciato dati elaborabile, nonche' trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Le banche dati informatiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 sono liberamente consultabili attraverso il sito internet di ciascuna impresa di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.
 
Art. 5
Obbligo di separazione contabile

1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 19 dicembre 2012 gestiscono separatamente, attraverso apposite contabilita' analitiche, le somme da utilizzare per le attivita' e finalita' di cui all'art. 71-octies, comma 3, della LdA. Le risultanze delle contabilita' analitiche sono, altresi', evidenziate nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
 
Art. 6

Soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli
artisti interpreti ed esecutori

1. Ai fini dell'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, si tiene conto della data di utilizzo del fonogramma o dell'opera cinematografica o assimilata, in ragione del principio della competenza contabile con decorrenza dal primo giorno del mese in cui e' stata effettuata la comunicazione prevista all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
 
Art. 7
Rinvio

1. Con successivi decreti, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si procedera' al riordino delle tematiche relative alla materia del diritto connesso non disciplinate nel presente decreto e all'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 8
Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Legnini
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Bray
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014, n. 930
 
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