Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2014 (vai al sommario)
LEGGE 28 aprile 2014, n. 67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie

1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;
c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);
i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le modalita' di cui alla lettera l);
l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 275-bis e 278 del
codice di procedura penale:
«Art. 275-bis. (Particolari modalita' di controllo). -
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche
in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il
giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da
parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso
provvedimento il giudice prevede l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere qualora
l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e
strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso
all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le
procedure di installazione e ad osservare le altre
prescrizioni impostegli.»
«Art. 278. (Determinazione della pena agli effetti
dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti
dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o
tentato. Non si tiene conto della continuazione, della
recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione
della circostanza aggravante prevista al numero 5)
dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza
attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale
nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e
di quelle ad effetto speciale.».
- Si riporta il testo degli articoli 102, 103, 105,
108, 133 e 385 del codice penale:
«Art. 102. (Abitualita' presunta dalla legge). - E'
dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato
condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci
anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato
pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
detentive.»
«Art. 103. (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori
del caso indicato nell'articolo precedente, la
dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata
anche contro chi, dopo essere stato condannato per due
delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto
non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e
gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole
e delle altre circostanze indicate nel capoverso
dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al
delitto.»
«Art. 105. (Professionalita' nel reato). - Chi,
trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione
di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e'
dichiarato delinquente o contravventore professionale
qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla
condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre
circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba
ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del reato.»
«Art. 108. (Tendenza a delinquere). - E' dichiarato
delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o
delinquente abituale o professionale, commette un delitto
non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale,
anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo
del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e
unitamente alle circostanze indicate nel capoverso
dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto,
che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia
del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se
l'inclinazione al delitto e' originata dall'infermita'
preveduta dagli articoli 88 e 89.»
«Art. 133. (Gravita' del reato: valutazione agli
effetti della pena). - Nell'esercizio del potere
discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra
modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo.»
«Art. 385. (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente
arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia
verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o
da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche
all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria
abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se
ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare
fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della
condanna, la pena e' diminuita.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al
sistema penale».
- La legge 26 novembre 2010, n. 199 reca: «Disposizioni
relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 reca: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo
A)».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'».
 
Art. 2
Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprieta' intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorita' competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 527, primo comma,
528 commi primo e secondo, 652, 659, 661, 668 e 726 del
codice penale:
«Art. 527. (Atti osceni). - Chiunque, in luogo pubblico
o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e'
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
(Omissis).»
«Art. 528. (Pubblicazioni e spettacoli osceni).
- Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione
ovvero di esporli pubblicamente fabbrica, introduce nel
territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero
mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri
oggetti osceni di qualsiasi specie, e' punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se
clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione
precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
(Omissis).»
«Art. 652. (Rifiuto di prestare la propria opera in
occasione di un tumulto). - Chiunque, in occasione di un
tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo
ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto
motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera,
ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli
siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona
incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle
funzioni o del servizio, e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci,
e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con
l'ammenda da euro 30 a euro 619.»
«Art. 659. (Disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone). - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori,
ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi
esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'.»
«Art. 661. (Abuso della credulita' popolare). -
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura,
anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare
e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento
dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a euro 1.032.»
«Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o
cinematografiche abusive). - Chiunque recita in pubblico
drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni
teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
all'autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda fino a euro 309.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in
pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima
alla revisione dell'autorita'.
Se il fatto e' commesso contro il divieto
dell'autorita', la pena pecuniaria e la pena detentiva sono
applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3
dell'articolo 266.»
«Art. 726. (Atti contrari alla pubblica decenza.
Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica
decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da euro 10 a euro 206.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per
il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini):
«Art. 2. - 1. Le ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere
comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di
legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di
conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore
di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a
favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non
e' punibile se provvede al versamento entro il termine di
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 8
gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e l'uso di
apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle
licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali
radioelettrici):
«Art. 11 - Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1
del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente
legge sono punite, ove non costituiscono reato piu' grave,
con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con
l'arresto fino a due anni.
In caso di recidiva la pena e' aumentata fino alla
meta'.
Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di
procedura penale, degli apparecchi abusivamente detenuti o
dei quali si sia fatto indebito uso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 171-quater della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio):
«Art. 171-quater - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 5.164 (lire
dieci milioni) chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a
qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente
ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o
audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art.
80.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506
(Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati
oggetto di confische, sequestri o altri atti di
disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo
repubblicano):
«Art. 3 - Chiunque omette di fare nel termine
prescritto la denunzia prevista dall'art. 1 e' punito con
l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con
l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000. Ove l'omissione
risulti colposa la pena e' dell'arresto non inferiore a tre
mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili):
«Art. 15. - Chiunque ometta di far ripristinare il
contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile
da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso
o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere
del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la
cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e'
punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire
600.000 o con l'arresto fino a tre mesi.».
- Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 16
del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
(Provvedimenti straordinari per la ripresa economica):
«Art. 16. - L'installazione o l'esercizio di impianti
in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due
mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a
3.000.000. «.
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
28 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
«Art. 28. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 -
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3,
comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Sanzioni - 1. (Omissis).
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie
cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che
il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino
ad un anno o con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a
euro 2.065 (lire quattro milioni).
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 17 . (Obbligo del rapporto) - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
Il capo III del titolo VII del libro II del codice
penale reca: «Della falsita' in atti».
- Si riporta il testo degli articoli 491, 594, 627,
631, 632 e 647 del codice penale :
«Art. 491. (Documenti equiparati agli atti pubblici
agli effetti della pena). - Se alcuna delle falsita'
prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento
olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della
pena stabilita per la falsita' in scrittura privata
nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente
stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e
nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno
degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso
nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'articolo
489 per l'uso di atto pubblico falso.»
«Art. 594. (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il
decoro di una persona presente e' punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con
scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della
multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
presenza di piu' persone.»
«Art. 627. (Sottrazione di cose comuni). - Il
comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o
ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune,
sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da euro 20 a euro 206.
Non e' punibile chi commette il fatto su cose
fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui
spettante.»
«Art. 631. (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi,
in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove
o altera i termini e' punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 206.»
«Art. 632. (Deviazione di acque e modificazione dello
stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta
nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a euro 206.»
«Art. 647. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro
o di cose avute per errore o caso fortuito). - E' punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da euro 30 a euro 309:
1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri
smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni
della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose
trovate;
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria,
in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del
fondo;
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto
in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole
conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata,
la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa
fino a euro 309 .».
- Si riporta il testo dell'articolo 633, 635 e 639-bis
del codice penale:
«Art. 633. (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque
invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti
profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque
persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da
piu' di dieci persone, anche senza armi.»
«Art. 635. (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da
lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui
lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o
di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su
altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento;
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine
di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato, comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.»
«Art. 639-bis. (Casi di esclusione della
perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli
articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si
tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o
destinati ad uso pubblico .».
- Si riporta il testo dell' articolo 10-bis del decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 : (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 10-bis. (Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato) - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si
trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di
cui all' articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di
cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del
codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell' articolo 10, comma 1 ovvero
allo straniero identificato durante i controlli della
polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto
il rilascio del nulla osta di cui all' articolo 13, comma
3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all' articolo 10, comma 2,
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' articolo
10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall' articolo 13, comma
14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere.».
 
Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di sospensione
del procedimento con messa alla prova

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 168 del codice
penale:
«Art.168. (Revoca della sospensione). - Salva la
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la
sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto
qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione
della stessa indole, per cui venga inflitta una pena
detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2. riporti un'altra condanna per un delitto
anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella
precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti
dall'articolo 163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un
delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a
quella precedentemente sospesa, non supera i limiti
stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto
dell'indole e della gravita' del reato, puo' revocare
l'ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena e' altresi'
revocata quando e' stata concessa in violazione
dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause
ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e'
stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del
codice di procedura penale.».
 
Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale in materia
di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente:

«Titolo V-bis
Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). - 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova.
Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). - 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). - 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta»;
b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente:
«Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».
Note all'art. 4:
- Il Titolo V del libro sesto del codice di procedura
penale reca: "Procedimento per decreto".
- Si riporta il testo dell'articolo 657 del codice di
procedura penale:
«Art. 657. (Computo della custodia cautelare e delle
pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
determinare la pena detentiva da eseguire, computa il
periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per
altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo
stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata
applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di
pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la
relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e'
stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto,
nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato
puo' chiedere al pubblico ministero che i periodi di
custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il
ragguaglio, siano computati per la determinazione della
pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire;
nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che
le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle
sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia
cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del
reato per il quale deve essere determinata la pena da
eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve
essere notificato al condannato e al suo difensore.».
 
Art. 5
Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

«Capo X-bis
Disposizioni in materia di messa alla prova

Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».
Note all'art. 5:
- Il Titolo I del capo X delle Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
reca: «Disposizioni relative al procedimento di oblazione».
 
Art. 6
Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova
1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili) - 1. Nel
casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del
codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice
di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle
pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale dispone la
sospensione del procedimento con messa alla prova;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
q);
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della giustizia.».
 
Art. 7
Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di
esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia
1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.
 
Art. 8
Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le
convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente
alla messa alla prova dell'imputato
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 300 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».
 
Art. 9
Modifiche al codice di procedura penale
in materia di udienza preliminare

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sara' giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».
2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa.
5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».
3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.
3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».
4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). - 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.
3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero.
4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 419
del codice di procedura penale, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 419. (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa
notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale
risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
l'avvertimento all'imputato che , qualora non compaia, si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
420-ter, 420-quater e 420-quinquies.
2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).».
 
Art. 10
Disposizioni in materia di dibattimento

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 490 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 490. (Accompagnamento coattivo dell'imputato
assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo'
disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente,
quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di
una prova diversa dall'esame.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 490 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 513. (Lettura delle dichiarazioni rese
dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice, se l'imputato
e' assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone,
a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non
possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il
loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 500, comma 4.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 520 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 520. (Nuove contestazioni all'imputato assente).
- 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze
indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il
pubblico ministero chiede al presidente che la
contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e
che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e
fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i
termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 548 del
codice di procedura penale, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 548. (Deposito della sentenza). - 1. - 2.
(Omissis).
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza
e' in ogni caso comunicato al procuratore generale presso
la corte di appello.».
 
Art. 11
Disposizioni in materia di impugnazioni
e di restituzione nel termine

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale e' abrogato.
3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».
5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta e' presentata, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 585 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 585. (Termini per l'impugnazione). - 1.
(Omissis).
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di
deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento
in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando
e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che
sono state o che debbono considerarsi presenti nel
giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o
determinato dal giudice per il deposito della sentenza
ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal
giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione
dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui e' stata eseguita la
comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del
provvedimento, per il procuratore generale presso la corte
di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da
qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla
corte di appello.
3. - 4. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 603 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 603. (Rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale). - 1. Quando una parte, nell'atto di
appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585
comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove gia' acquisite
nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove
prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di
decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo
il giudizio di primo grado, il giudice dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti
previsti dall'articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e'
disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente
necessaria.
4. (abrogato).
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel
contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale,
disposta a norma dei commi precedenti, si procede
immediatamente. In caso di impossibilita', il dibattimento
e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 604 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 604. (Questioni di nullita'). - 1. Il giudice di
appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la
nullita' in tutto o in parte della sentenza appellata e
dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo
grado, quando vi e' stata condanna per un atto diverso o
applicazione di una circostanza aggravante per la quale la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad
effetto speciale, sempre che non vengano ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti
circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze
aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il
giudice di appello esclude le circostanze aggravanti,
effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e
ridetermina la pena.
3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente
o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo
il relativo capo della sentenza ed elimina la pena
corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data
notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullita'
indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullita'
del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza
di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti
al giudice che procedeva quando si e' verificata la
nullita'. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta
una delle nullita' indicate nell'articolo 180 che non sia
stata sanata e da cui sia derivata la nullita' del
provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di
primo grado.
5. Se si tratta di altre nullita' che non sono state
sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione
degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere
nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce
elementi necessari al giudizio.
5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza
dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto
provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo
420-quater, il giudice di appello dichiara la nullita'
della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di
primo grado. Il giudice di appello annulla altresi' la
sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di
primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo di primo grado. Si applica
l'articolo 489, comma 2.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che
il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce
erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la
rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la
domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce
erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende l
dibattimento fissando un termine massimo non superiore a
dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il
pagamento avviene nel termine, il giudice di appello
pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una
sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale,
il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale
ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un
giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
sentenza annullata.".
- Si riporta il testo dell'articolo 623 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 623.(Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei
casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla
sentenza di annullamento;
b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi
previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
di primo grado;
c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise
di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di
assise o di un tribunale in composizione collegiale, il
giudizio e' rinviato rispettivamente a un'altra sezione
della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza,
alla corte o al tribunale piu' vicini;
d) se e' annullata la sentenza di un tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la
corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata.".
- Si riporta il testo dell'articolo 625-bis del codice
di procedura penale:
«Art. 625-bis. (Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto). - 1. E' ammessa, a favore del
condannato, la richiesta per la correzione dell'errore
materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti
pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o
dal condannato, con ricorso presentato alla corte di
cassazione entro centottanta giorni dal deposito del
provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende
gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale
gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla
sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere
rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni
momento.
4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi
prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione
di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma
2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita';
altrimenti procede in camera di consiglio, a norma
dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i
provvedimenti necessari per correggere l'errore .».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 175 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 175. (Restituzione nel termine). - 1. (Omissis).
2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha
avuto tempestivamente effettiva conoscenza del
provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre opposizione, salvo che vi abbia
volontariamente rinunciato.
2-bis. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. (Omissis).».
 
Art. 12
Modifiche al codice penale
in materia di prescrizione del reato

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e' aggiunto il seguente:
«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 159 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione).
- Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso
in cui la sospensione del procedimento o del processo
penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da
una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi
di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In
caso di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste
dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura
penale.
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione
del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso
della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita'
competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
durata della sospensione della prescrizione del reato non
puo' superare i termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 161 del presente codice.».
 
Art. 13
Modalita' e termini di comunicazione e gestione
dei dati relativi all'assenza dell'imputato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.
 
Art. 14
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271
1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 143. (Rinnovazione della citazione a giudizio). -
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi
in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la
citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi
provvede il presidente.».
 
Art. 15
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente:
«i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato».
Note all'art. 15:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, vedi nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 3 del citato decreto Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, vedi nelle note
all'articolo 6.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
citato decreto Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Eliminazione delle iscrizioni) - 1. Le
iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al
compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della
persona alla quale si riferiscono.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di
revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di
procedura penale;
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o
non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o
disposta la restituzione nel termine, ai sensi
dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o
di non luogo a procedere per difetto di imputabilita',
trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso
di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per
contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena
dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata
eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace,
trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile;
f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per
difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza
del giudice di pace, emessi da un giudice diverso,
limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati,
trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile;
g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal
giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena
pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi
ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un
giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti
questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena
pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
i) ai provvedimenti giudiziari con i quali
l'imprenditore e' stato dichiarato fallito ed e' stato
chiuso il fallimento, quando il fallimento e' revocato con
provvedimento definitivo;
l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione,
quando sono annullati con provvedimento giudiziario o
amministrativo definitivo.
l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale, quando il
provvedimento e' revocato.
3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i
termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della
revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata
applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di
esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a
quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a
minori di eta' sono eliminate al compimento del
diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono
eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto
quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa.».
 
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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