Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 marzo 2014 |
Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto in particolare l'art. 12 del Reg. (CE) n. 882/2004 che prevede che l'autorita' competente designi i laboratori che possono eseguire analisi dei campioni ufficiali prelevati durante i controlli ufficiali; Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Criteri generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2010 n. 16954 recante «Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2011 n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»; Ritenuto opportuno fornire indicazioni uniformi che garantiscano una gestione coerente della normativa in ambito nazionale tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Food and Veterinary Office della Commissione UE; Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 febbraio 2014.
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti necessari per la designazione, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, dei laboratori di prova incaricati di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica. 2. I laboratori di prova effettuano prove su campioni prelevati dagli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. 3. I risultati di ogni prova, riportati nel rapporto di prova, non si configurano come certificazione di conformita' del prodotto alla produzione biologica.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Autorita' competente
1. L'autorita' competente per la designazione dei laboratori di prova di cui all'art. 1 del presente decreto e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. 2. L'autorita' competente istituisce l'elenco pubblico dei laboratori designati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica. 3. L'elenco e' pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sul sito del SINAB ed e' aggiornato in tempo reale. 4. L'autorita' competente, qualora sussista l'urgenza di eseguire analisi sulla base di prove non accreditate a livello nazionale, autorizza i laboratori di prova gia' accreditati ed autorizzati all'utilizzo di metodi appropriati per l'esecuzione delle stesse.
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| Art. 3 Designazione dei laboratori di prova
1. I laboratori di prova, per essere designati, devono essere accreditati in conformita' alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. 2. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove, necessarie per la gestione dello schema di certificazione ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/2007, e la partecipazione alle prove comparative interlaboratorio relativamente alle analisi che essi effettuano. 3. I laboratori di prova presentano apposita istanza completa delle informazioni richieste, secondo modalita' e contenuti indicati all'Allegato I del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio agricoltura biologica - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. 4. L'autorita' competente, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, designa i laboratori ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'Art. 2 comma 2 del presente Decreto. 5. I laboratori di prova sono inclusi nell'elenco per lo stesso periodo di tempo di validita' dell'accreditamento alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.
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| Art. 4 Variazioni ed esclusioni dei laboratori di prova
1. I laboratori di prova sono tenuti a comunicare all'autorita' competente, secondo modalita' e contenuti indicati all'Allegato II, ogni variazione relativa alle informazioni contenute nell'istanza di cui all'art. 3 par. 3, incluse variazioni dell'elenco delle prove accreditate che abbiano influenza sulle attivita' di cui al presente decreto, nonche' eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento UNI EN ISO/IEC 17025:2005. 2. I laboratori di prova sono tenuti altresi' ad inoltrare all'autorita' competente l'eventuale richiesta di esclusione dall'elenco pubblico. 3. L'autorita' competente, previa motivata comunicazione, esclude dall'elenco pubblico il laboratorio di prova qualora emerga che lo stesso non sia piu' in possesso dei requisiti richiesti.
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| Art. 5 Disposizioni transitorie e finali
1. Entro e non oltre il 1° giugno 2014, data di applicazione del presente decreto, i laboratori di prova devono essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto. 2. I laboratori, accreditati alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, continuano ad operare fino alla data di applicazione del presente decreto. 3. Gli allegati al presente decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 marzo 2014
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1363
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