Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 aprile 2014
Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario Thifen, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 3 ottobre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima il 12 febbraio 2014, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto HARMONY SX, ivi registrato al n. 005950-00 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours GmbH, con sede legale in Neu-Isenburg (Germania);
Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento HARMONY 50 SX autorizzato in Italia al n. 12671 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome THIFEN;
Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. E' rilasciato, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV), il permesso n. 15705 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato THIFEN, proveniente dalla Germania, ed ivi autorizzato al n. 005950-00 con la denominazione HARMONY SX.
2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.
4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da: g 40 - g 16 (confezione da 1 sacchetto da 16 g) - g 24 (confezione da 3 sacchetti da 8 g) - g 48 (confezione da 3 sacchetti da 16 g) - g 80 (confezione da 5 sacchetti da 16 g) - g 160 (confezione da 10 sacchetti da 16 g).
Il presente decreto verra' notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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