Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2014 (vai al sommario)
LEGGE 22 aprile 2014, n. 65
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
rappresentanza di genere, e relative norme transitorie

1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.
2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la meta', con arrotondamento all'unita'. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;
b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresi' che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;
c) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».
3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 14. L'elettore puo' esprimere fino a tre
preferenze. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste
devono riguardare candidati di sesso diverso, pena
l'annullamento della seconda e della terza preferenza.
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati
della lista di minoranza linguistica che si collega ai
sensi dell'articolo 12.".
Il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 18 del
1979, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. Le liste dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria
della corte d'appello presso la quale e' costituito
l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del
quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno
antecedenti quello della votazione.
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da
non meno di 30.000 e non piu' di 35.000 elettori.
I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste
elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno
il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena
la nullita' della lista.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima
elezione abbiano presentato candidature con proprio
contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una
delle due Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta
altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima
elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con
le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma
1, del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur
sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato
eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione
e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che
nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio
al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione e' richiesta,
altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da
un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello
di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione
di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con
mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo'
essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla
lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente,
sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia
stato conferito anche il mandato di provvedere a tale
incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della
presentazione delle candidature, apposito mandato
autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale circoscrizionale che la designazione degli
incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma
del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o
da un cancelliere di pretura.
Nessun candidato puo' essere compreso in liste recanti
contrassegni diversi, pena la nullita' della sua elezione.
Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione
della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria
candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali
sono.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati
non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da
eleggere nella circoscrizione. All'atto della
presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso
sesso non possono eccedere la meta', con arrotondamento
all'unita'. Nell'ordine di lista, i primi due candidati
devono essere di sesso diverso.
Ciascuna delle liste di candidati eventualmente
presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla
minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua
tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del
Friuli-Venezia Giulia puo' collegarsi, agli effetti
dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi
articoli 21 e 22, con altra lista della stessa
circoscrizione presentata da partito o gruppo politico
presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso
contrassegno.
A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione
della lista, deve essere indicata la lista con la quale si
intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di
collegamento fra le liste debbono essere reciproche.
La dichiarazione di presentazione della lista deve
contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno
supplente autorizzati a designare i rappresentanti della
lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso
gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di
ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni.
Per gli uffici elettorali provinciali la designazione
deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui
avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo
della provincia.".
Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 18 del
1979, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13. L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro
il trentaseiesimo giorno antecedente quello della
votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui
al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo
unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e
delle dichiarazioni di collegamento. Verifica che nelle
liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto
dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso
contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati
appartenenti al genere piu' rappresentato, procedendo
dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto
della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito
della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga
un numero di candidati inferiore al minimo prescritto,
ricusa la lista. Verifica altresi' che nelle liste dei
candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo
12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario,
modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo
il primo candidato quello successivo di sesso diverso.
Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,
mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati
di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono
comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo
immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista
alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste
saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti
contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine
risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate,
nello stesso giorno, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati
di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla
comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.
Per le modalita' relative alla presentazione dei
ricorsi nonche' per le modalita' ed i termini per le
decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni
ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali,
si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo
unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e
i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno
antecedente la data delle elezioni.".
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 aprile 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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