Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 marzo 2014 |
Annullamento del decreto 30 novembre 2012, di liquidazione coatta amministrativa della «Maria Teresa coop. r.l.», in Napoli. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2012 n. 731, con il quale la societa' «Maria Teresa coop. r.l.» con sede in Napoli, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e l'avv. Vincenzo Mellone ne e' stato nominato Commissario liquidatore; Preso atto che la suddetta cooperativa ha depositato il bilancio finale di liquidazione in data 30 dicembre 2011 e l'istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese di Napoli in data 24 ottobre 2012 e che la stessa ha fatto pervenire a questo Ufficio la documentazione comprovante il deposito di tali atti; Considerato che i suddetti atti, alla data del decreto ministeriale 30 novembre 2012, n. 731, non erano ancora stati registrati dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente e che da tale inadempimento pubblicitario ne e' derivata una erronea valutazione dei fatti; Verificata l'assenza di profili pregiudizievoli nei confronti del Commissario liquidatore; Ritenuto necessario provvedere all'annullamento del citato provvedimento;
Decreta:
Il decreto ministeriale n. 731/2012 del 30 novembre 2012, con il quale la societa' «Maria Teresa coop. r.l.», con sede in Napoli, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e l'avv. Vincenzo Mellone ne e' stato nominato commissario liquidatore, e' annullato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2014
Il Ministro: Guidi
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