Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2014 |
Determinazione delle quote di compartecipazione regionale all'IVA, previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2012. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF; Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.; Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanita' (ora Ministero della salute); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a fissare per il 2012 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 49,79 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2010, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2012, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni; Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticita' rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio; Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente ed e' stata, altresi', prevista la possibilita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto; Visti i correttivi approvati all'unanimita' dai Presidenti delle Regioni nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 novembre 2013; Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2008, 2009 e 2010, consumi 1a cui media e' utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.; Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1 Quota di compartecipazione all'I.V.A.
Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2012 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.
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| Art. 2 Quota di concorso alla solidarieta' interregionale
Le quote di concorso alla solidarieta' interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2012 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.
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| Art. 3 Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2012 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.
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| Art. 4 Somme da ripartire alle Regioni
Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 53.398.333.416 per l'anno 2012 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.
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| Art. 5 Erogazioni alle Regioni
Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, in conformita' ai correttivi decisi dalla Conferenza dei Presidenti, eroga a ciascuna Regione le somme di cui all'allegata tabella E), facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 53.398.333.416. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014, n. 917
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